Lamezia, Corte di Appello revoca confisca e misura di prevenzione personale per Luigi e Rosario Notarianni

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Lamezia Terme - Revoca della confisca e della misura di prevenzione personale per Luigi Notarianni, 46 anni e per Rosario Notarianni. Per quanto riguarda il primo, la Corte di Appello di Catanzaro, sezione Misure di Prevenzione, in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Giuseppe Spinelli, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 24 gennaio 2019, con provvedimento pronunciato oggi, ha disposto sia la revoca della confisca dell’immobile nella disponibilità di Luigi Notarianni (si tratta di una villa dal valore stimato di circa 250mila euro), sia la revoca della sorveglianza speciale, che gli era stata applicata in primo grado dal Tribunale di Catanzaro, nella misura di quattro anni di sottoposizione ai vincoli con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Luigi Notarianni era stato condannato nel processo Medusa alla pena di dieci anni di reclusione, quale partecipe del clan Giampà, vicenda giudiziaria che aveva comportato pure il sequestro e la confisca dei sui beni, e da cui era originato il procedimento di prevenzione personale e reale oggi favorevolmente deciso in appello.

Il difensore ha documentato “l’assenza di attualità di pericolosità sociale del suo assistito, sulla base dell’ottimo comportamento osservato nel corso della detenzione, nonché dei periodi di arresti domiciliari che gli erano stati concessi durante il processo, in correlazione al ruolo di mero partecipe per il quale era stato condannato”. In ordine alla confisca, la difesa ha dimostrato “l’anteriorità della disponibilità dell’immobile da parte di Notarianni, rispetto ai fatti per i quali era stato condannato, e la legittimità delle risorse con cui era stato edificato, anche alla luce dell’applicazione del principio del divieto di bis in idem, dal momento che analoga decisione era stata conseguita, per effetto dell’annullamento della confisca in Cassazione, nel processo di merito”. Si chiude così la vicenda processuale, con la restituzione dei beni a Luigi Notarianni, ed il riaccreditamento della sua persona.

Sorveglianza speciale e confisca di prevenzione revocate a  Rosario Notarianni

Inoltre, la Corte di Appello di Catanzaro (A. Mellace Presidente, Commodaro e Gioia a latere) ha integralmente revocato la misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata a Rosario Notarianni (difeso dall’avvocato Aldo Ferraro), sia la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per 4 anni che la confisca di tutti i suoi beni immobili e delle autovetture sue e dei componenti del suo nucleo familiare.

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 24 gennaio dello scorso anno all’esito dell’udienza del 28 settembre del 2016, aveva invece ritenuto che Notarianni dovesse ritenersi persona socialmente pericolosa e che tutti i beni a lui direttamente ed indirettamente riconducibili dovessero essere confiscati, e ciò in quanto era stato condannato ad 8 anni di reclusione all’esito del processo Medusa per avere partecipato al clan Giampà.

Tale decisione fu impugnata dall’avvocato Ferraro dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro che, con la decisione depositata oggi, integralmente accolto il ricorso proposto dal difensore di Notarianni, prendendo atto “della inesistenza di alcun elemento che consenta di ritenere attuale la pericolosità sociale del prevenuto, non essendo sufficiente”, come sostenuto dall’avvocato Ferraro, “la sua condanna per avere partecipato alla cosca mafiosa “clan Giampà”, laddove vi sia la dimostrazione positiva della risalenza nel tempo di quelle condotte antisociali a fronte di un lungo periodo di detenzione che si presume, costituzionalmente, abbia rieducato il condannato”. Quanto alla misura patrimoniale, la Corte ha invece condiviso la ricostruzione economico-finanziaria compiuta dalla difesa, che ha dimostrato, per gli immobili, “la mancanza di ragionevolezza temporale tra quegli acquisti e la condotta partecipativa del Notarianni”, e, quanto alle autovetture, “l’esistenza di disponibilità economiche sufficienti e proporzionate per provvedere al loro acquisto da parte dei rispettivi formali intestatari”.

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