Dirty Soccer: finisce in un nulla di fatto il terzo filone

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Lamezia Terme - Il terzo filone dell’inchiesta “Dirty Soccer” relativo al campionato di Lega Pro 2014-15 finisce in una bolla di sapone poiché il deferimento è stato promosso tardivamente in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile. Tutti, o quasi, salvi dunque, compresa la società Vigor Lamezia, l’allora presidente Claudio Arpaia, l’allora diesse Fabrizio Maglia, nonché quel Felice Bellini all’epoca dei fatti operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl. Non certo una bella pagina della Giustizia Sportiva, però, considerato che per un semplice ritardo sono andate a farsi benedire richieste d’inibizioni a singoli tesserati per un ammontare complessivo di oltre 55 anni, nonché di ammende pecuniarie per un totale di oltre un milione di euro. Per non parlare dei 34 punti di penalizzazione ch’erano stati richiesti complessivamente a carico di nove società e che queste avrebbero dovuto scontare nell’attuale stagione agonistica.

Nello specifico, queste quelle ch’erano state le richieste della Procura Federale per i tre soggetti deferiti allora operanti nella Vigor Lamezia.

Per Arpaia Claudio: inibizione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi + proposta di preclusione ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859 bis pf14-15

Per Bellini Felice: inibizione di 1 (uno) anno e 10 (dieci) mesi + proposta di preclusione ed € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf1 4-15 e 859 bis pf14-15.

Per Maglia Fabrizio: inibizione di 6 (sei) mesi + proposta di preclusione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti 859pf14-15 e 859 bis pf14-15.

A dir poco pesante, poi, la richiesta a carico della società Vigor Lamezia. Dei complessivi 34 punti di penalizzazione, poc’anzi menzionati, ben 13, infatti, la Procura Federale li aveva chiesti per il club di Via Marconi. Un’autentica mazzata, ovvero proprio quanti sono i punti attualmente conquistati da Ottonello e compagni in questo campionato di Eccellenza. Senza tralasciare i 40.000 euro di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15 e 859 bis pf14-15.

A sollevare il nodo cruciale relativo alle tardive notifiche dei deferimenti, sono stati i legali rappresentanti dei signori Ascari, Bagnoli, Bellini, Cianciolo, Falasco, Falconieri, Maglia e Romeo, nonché delle Società Tuttocuoio, Paganese, Santarcangelo, Savona e Pistoiese.

“I resistenti – si legge nel lungo comunicato N. 26/TFN – Sezione Disciplina della Figc - hanno dedotto, a sostegno di tale eccezione, che la Procura Federale, avendo comunicato loro la conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, in una alla concessione di giorni 45 decorrenti da detta comunicazione per essere sentiti o per presentare memorie difensive, doveva notificare il deferimento entro la data del 17 luglio 2016, cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni che erano stati concessi (3 maggio + 45 = 17 giugno), anziché il 4 agosto successivo, come in effetti era avvenuto, con conseguente palese violazione del termine di giorni 30 previsto dalla norma, decorrente dalla scadenza dei 45 giorni di cui sopra”.

“L’Eccezione è fondata – prosegue il Tribunale Federale Nazionale -. Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art 32 ter comma 4, per cui va dichiarato irricevibile. Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 CGS CONI, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita. Il principio della tardività è sorretto anche il pacifico orientamento reso dalla giurisprudenza di relazione, edita da questo TFN (C.U. n. 19 del 04/10/16 - stagione 2016/2017), e dal Collegio di Garanzia del CONI secondo il quale (Decisione n. 27/2106 - Prima Sezione): "nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione di controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati...". “Di conseguenza, “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, relativamente alla posizione di Carluccio Massimiliano, rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.  Dichiara invece irricevibile il deferimento nei confronti di tutti gli altri deferiti”.

F.G.

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