Camera Penale, 131 bis non punibilità per lieve tenuità del fatto

camera-penale-lezione-131-bis-2.jpg

Lamezia Terme – A esporre la lezione, l’undicesima del corso aggiornamento avvocati che si è tenuta nell’aula Garofalo del tribunale, è stato l’avvocato Vincenzo Cardamone del foro di Catanzaro, mentre a introdurla e a presentarlo è stato il segretario della Scuola di formazione per penalisti Francesco Pagliuso, “ho accolto con piacere la proposta di Cardamone che si è voluto cimentare in questa lezione su un argomento tanto dibattuto, materia che non ha contorni ben definiti, la delega è molto ampia e trova molta applicazione”. “Il nuovo istituto non può essere applicato a molti dei reati rientranti in quelli punibili fino 5 anni, quali maltrattamenti in famiglia, violazione obblighi di assistenza familiare, abuso di mezzi di correzione,  atti persecutori, ecc…”.

Cardamone fa una dettagliata e sapiente digressione sull’argomento di lezione introducendo anche un articolo del codice penale (131bis) nel quale l’istituto può trovare applicazione, “un argomento su cui si è discusso molto, ha precisato l’avvocato”. “Il nuovo decreto legge ha apportato alcune modifiche al Testo unico sugli stupefacenti” “Ridurre e alleggerire il più possibile il carico di processi. Se  questo nuovo istituto si attua nelle indagini, sarà utile a sollecitare e velocizzare il processo. Il nuovo istituto si basa infatti su tre parametri fondamentali: alleggerimento,  proporzione pena, e tutela della persona offesa. L’istituto come già detto, trova applicazione con l’articolo 131 bis che consente nella fase predibattimentale e nella fase delle indagini, di accelerare il processo. L’istituto trova applicazione, avuto riguardo alla condotta dell’imputato e l’entità o rilevanza del danno o del pericolo causato; ovviamente non è semplice stabilire l’entità del danno. La norma, in un reato dove c’è stato un omicidio colposo o gravi lesioni non trova applicazione. Nei confronti di chi ha compiuto reati della stessa indole, questa norma non è applicabile. Nei reati abituali, quelli della stessa indole, come lo stalking, la norma non è applicabile; nell’esercizio di una professione abusiva (medico, avvocato…) si può invece beneficiare di questo istituto. Riguardo le condotte plurime o reiterate, ritengo sarà oggetto di discussione nell’ambito procedurale. Può capitare che una persona ha compiuto due diversi reati: in uno il dispositivo è applicabile ma non può essere applicabile nell’altro (reato abituale)”.

Francesco Ielà

 

 camera-pena-lezione-131-bis.jpg

© RIPRODUZIONE RISERVATA