
Lamezia Terme, 20 dicembre – L’associazione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) sezione di Lamezia terme ha organizzato un convegno sul reato di "atti persecutori" (alias stalking). L’incontro si è tenuto nel salone della chiesa del Redentore di Lamezia Terme. I relatori sono stati: il questore di Catanzaro Vincenzo Roca, gli avvocati Maria Bonaddio, Rosa Petrone (presidente Aiga), Edmondo Sutera Sardo, Gianlorenzo Franzì e la dott.sa Annamaria Bruni, che a turno hanno esposto le loro argomentazioni riguardo al tema dello stalking del quale, durante la serata, sono stati proiettati due cortometraggi. Stalking è un termine inglese, che in italiano, significa letteralmente ‘fare la posta’. Esso indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, lo stalker o persecutore, che tormenta un'altra persona, perseguitandola e causandole stati di paura e ansie, anche psicologiche, che possono arrivare a compromettere il normale svolgimento delle sue attività quotidiane. Questi comportamenti, inopportuni e reiterati, consistono anche in pedinamenti della vittima nei pressi del suo domicilio, negli ambienti comunemente da questa frequentati o intrusioni nella sua vita privata, alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, regali non desiderati, o telefonate oscene. Lo stalker può essere un estraneo, un conoscente, un collega, un ex compagno, un'ex compagna, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto perso con la vittima, o per vendicarsi di un qualche torto da questa subito. Ci sono anche dei casi, dove, ci si trova però davanti a persone con problemi di reciprocità sociale, o con difficoltà a instaurare un rapporto con un’altra persona, che agiscono così per riuscire a stabilire una relazione sentimentale con un’altra persona, imponendo però forzatamente la propria presenza insistendo troppo, anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. In Italia le condotte dello stalking sono perseguibili dalla legge, e configurano nel reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni). Lo stalking, per essere considerato tale, deve consistere in ripetute minacce e molestie, tali da costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita. Infine, il soggetto che si rende conto di essere molestato deve rivolgersi alle forze dell’ordine denunciando lo stalking; esso può agire in due modi, chiedendo alle autorità di intimare al molestatore, ammonendolo, di smetterla, o formulare una denuncia penale, con le dovute conseguenze per il molestatore.
Francesco Ielà
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