Lamezia: Caso "Borgo Antico", Tar nomina periti per quantificare danno del Comune alla Icom

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Lamezia Terme – Oltre ai debiti pregressi ed il possibile dissesto c'è, per il Comune di Lamezia, un altro pesante possibile esborso di soldi per il Comune di Lamezia. Questo riguarda la vicenda Icom dell'ingegner Floriano Noto e la mancata realizzazione del Borgo Antico. Una vicenda che rinvia tutto a quando erano ancora presenti in città i commissari prefettizi al centro di autorizzazioni prima concesse e poi negate, per poi giungere al "no" espresso dalla prima Giunta Speranza nel 2005 che aveva ascoltato i dubbi avanzati dalla Confcommercio cittadina. Una levata di scudi, quella dell'allora Confcommercio, che indisse anche una manifestazione per le vie del centro per dire il proprio no al "Borgo Antico" su via del Progresso, il quale avrebbe comportato, secondo l'associazione commercianti, un impoverimento delle attività commerciali in centro città. Un'ipotesi che, comunque, si verificò e continua tutt'oggi a verificarsi considerata la presenza del grande centro commerciale qualche centinaio di metri più avanti, nel comune di Maida presente con il suo sindaco dell'epoca alla manifestazione indetta dai commercianti lametini.

icom-terreno-via-del-progresso.jpgIl terreno della Icom incolto su via del Progresso e, in alto, il progetto del Borgo Antico sulla stessa area

Ora il Tar, con nuova sentenza, ha aggiunto un nuovo tassello alla vicenda giudiziaria che va avanti dal 2005. Il tribunale amministrativo regionale ha, infatti, ora nominato due periti, l'ingegner Mariano Ansani e il dottor Igino Guerriero, che dovranno decidere se la richiesta di risarcimento avanzata da Noto di 53.272.178,57 euro sia corrispondente. Nel frattempo, però, lo stesso Tar ha disposto un anticipo di 6.000 euro a carico del Comune di Lamezia da corrispondere ai due consulenti. I tecnici nominati relazioneranno successivamente al Tribunale Amministrativo mentre la data per la prossima udienza, in cui presumibilmente sarà emessa la nuova sentenza con la quantificazione del danno da pagare, è stata fissata al 21 novembre 2014. Una patata bollente per chi verrà dopo Speranza ma, soprattutto, l'ennesimo colpo per le già asfittiche casse comunali.

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La formulazione del danno da parte della Icom nella sentenza del Tar

"Su tali basi parte attrice formulava la domanda di reintegrazione della propria sfera patrimoniale, mediante risarcimento, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., tanto del danno emergente, quanto del lucro cessante. Indicava, quindi, i seguenti costi sopportati, costituenti danno emergente: spese varie per le trattative di acquisto del terreno: euro 20.000,00;  costo del terreno: euro 5.030.867,00, di cui euro 4.308.000,00, per l’acquisto del terreno, euro 722.867,00 per rivalutazione monetaria da luglio 2002 a ottobre 2010, euro 483.500,00 per gli oneri accessori relativi al passaggio di proprietà, euro 14.245,19 per commissioni su fideiussione, per un totale di euro 5.528.612,19;  progettazione euro 31.824,00, verifiche geologiche: euro 19.500,00;  presentazione Borgo Antico: euro 20.000,00;  recinzione terreno: euro 12.604,80;  calcoli statici struttura in c.a.: euro 14.002,56; - rilievi: euro 1.872,00;  VV.F. (servizio a pagamento reso dai VV.F. per rilascio parere progetto): euro 903,00;  piano di commercializzazione Borgo Antico: euro 30.000,00;  riunioni presso il Comune di Lamezia Terme: euro 10.000,00;  contenzioso (onorari avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro): euro 42.366,44. I pregiudizi risarcibili a tiolo di danno emergente venivano, quindi, quantificati nell’importo complessivo di euro 5.750.000,00, comprensivo della rivalutazione monetaria da luglio 2002 a ottobre 2010. La società ricorrente sosteneva, inoltre, di avere diritto al risarcimento del “danno da mancata disponibilità del bene da collocare sul mercato” , qualificato quale lucro cessante. Il pregiudizio, secondo parte attrice, consisterebbe nel guadagno non realizzato a causa del mancato perfezionamento dell’operazione immobiliare di cessione dell’intero insediamento. L’importo complessivo ammonterebbe a euro 47.522.178,57, dato dalla differenza tra il valore di cessione dell’immobile a un Fondo Immobiliare (euro 97.522.178,57) e il costo di costruzione (euro 50.000.000,00), oltre alla rivalutazione monetaria. I danni complessivi di cui l’attrice chiedeva il risarcimento ammontavano, quindi, a euro 53.272.178,57".

Le colpe che il Tar attribuisce al Comune di Lamezia

Il Tribunale Amministrativo, in un passaggio della sentenza emessa nella giornata del 18 dicembre 2013, ha sintetizzato nell'ultima parte "i motivi" che stanno alla base della colpevolezza del Comune e che hanno spinto la parte offesa (in questo caso la Icom di Noto, ndr) a richiedere un maxi risarcimento danni.

"[...] È da escludere, innanzi tutto, che l’operato illegittimo dell’Amministrazione sia dovuto a errore scusabile, causato da particolare complessità della situazione fattuale o del tessuto giuridico, anche perché parte resistente si è dedicata piuttosto ad affermare l’esistenza di un concorso del fatto colposo nella causazione del danno, con argomentazioni che, secondo quanto si è detto, attengono alla quantificazione del danno risarcibile e non all’an debeatur. Può rilevarsi, comunque, che nella fattispecie si riscontrano una serie di elementi che conducono a ravvisare l’esistenza di quella colpa d’apparato, ricostruita dall’elaborazione dottrinale intervenuta a seguito della nota sentenza n. 500/1999 delle Sezioni della Cassazione. Ciò che è dato ravvisare è un comportamento quanto meno ondivago dell’Amministrazione, che prima ammette la variante, poi annulla o modifica il provvedimento e convoca conferenza di servizi solo dopo la dichiarazione di illegittimità dell’atto di autotutela da parte del giudice amministrativo. Vi è, poi, la vicenda del diniego di permesso di costruire sul presupposto che la conferenza di servizi non si fosse conclusa in senso favorevole e ciò nonostante le amministrazioni intervenute avessero espresso il loro assenso e nonostante il fatto che lo stesso Comune di Lamezia Terme avesse posto in essere gli adempimenti successivi previsti dalla legge a seguito della conclusione favorevole della conferenza. Come si è detto, anche tale diniego è stato annullato in sede giurisdizionale, con pronuncia che ha acquisito autorità di cosa giudicata. Alla luce di ciò deve affermarsi la sussistenza del requisito della colpa. Quanto sopra consente di affermare la responsabilità del Comune di Lamezia Terme per i danni cagionati alla Icom S.r.l. in conseguenza dell’illegittimo operato posto in essere. 11.Occore, quindi, procedere alla liquidazione dei danni risarcibili, da determinarsi negli stretti limiti di ciò che risulti provato dal soggetto avente il relativo onere, vale a dire dalla Icom S.r.l. A tale proposito, il Collegio, indipendentemente dal criterio che verrà adottato ai fini della quantificazione del danno, ritiene di non poter prescindere dall’acquisizione di una valutazione tecnica in ordine al valore del bene da realizzare".

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REAZIONI

Speranza: “Una vicenda avvenuta prima della mia elezione a sindaco, ricorreremo al Consiglio di Stato"

“La sentenza del TAR Calabria sul ricorso ICOM, di cui si è data notizia oggi, riguarda una vicenda che ha avuto inizio nel 2002, ben prima dell'amministrazione Speranza, insediata solo a metà del 2005, ed è una sentenza interlocutoria e parziale. In ogni caso l'amministrazione, non condividendone le motivazioni, ha già deciso di proporre appello al Consiglio di Stato”.

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