Associazione Adusbef Calabria: "Pignoramenti basati su decreto ingiuntivo non opposto: una nuova opportunità per il consumatore"

adusbef-mancuso868_4139896674175826498_n_ee890.jpgCatanzaro – L’associazione ADUSBEF APS per la Calabria informa i cittadini dell’arrivo di “una speranza per debitori pignorati a Catanzaro e in Calabria con la recentissima sentenza delle Sez – Unite”. Spiega l’avvocato Elena Mancuso, nel Direttivo Nazionale dell’associazione ADUSBEF APS e prov.: “La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479 del 6.4.2023 ha notevolmente attenuato la validità e l’efficacia del giudicato, principio cardine del nostro ordinamento giuridico, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto nel termine di giorni 40 dalla sua notifica diventa definitivo ed incontrovertibile. Con la menzionata sentenza, il Supremo Collegio ha inteso risolvere una situazione di contrasto e di grave incertezza scaturita da quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 maggio 2022, le quali, in tema di abusività delle clausole dei contratti tra professionista e consumatore (il primo la persona fisica o giuridica che opera nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ed il secondo colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente esercitata), hanno stabilito che il giudicato si estende a tali questioni solo se le stesse sono state esaminate dal giudice o esplicitamente indicate al consumatore”.

Ebbene, precisa: “poiché le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno valore di legge per gli Stati membri, nonché efficacia retroattiva, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la citata pronuncia è intervenuta per adeguare in via d’interpretazione i principi cardine del nostro ordinamento con quelli stabiliti dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio 2022, così da fugare ogni dubbio e garantire una tutela del consumatore conforme al diritto eurounitario”.

In sintesi, i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono i seguenti:

  • “nel procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un professionista contro un consumatore, il giudice deve accertare d’ufficio che il contratto da cui trae origine il credito non contenga clausole abusive (ossia clausole che, per il loro contenuto, determinano uno squilibrio dei diritti ed obblighi a danno del consumatore);
  • ove il giudice del procedimento monitorio non abbia compiuto detto vaglio, dovrà effettuarlo il Giudice della successiva fase di esecuzione con un’istruttoria sommaria, il cui esito sarà comunicato alle parti;
  • nell’ipotesi in cui il Giudice dell’Esecuzione accerti l’abusività di clausole contenute nel contratto a monte del decreto ingiuntivo non opposto e azionato come titolo esecutivo da un professionista contro un consumatore, sospenderà l’esecuzione, avvisando il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. art. 650 c.p.c e, nell’ipotesi che l’opposizione sia proposta, l’esecuzione rimarrà sospesa fino alla conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo”.

 

Per l’avvocato “è lampante la portata innovativa del principio dettato dalle Sezioni Unite e la nuova opportunità di difesa offerta al debitore/consumatore che non ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo: in caso di contratto verbale o nell’ipotesi che il creditore non rinvenga il contratto scritto (ipotesi ad es. assai frequente nel caso di cessione di crediti bancari a società di cartolarizzazione/NPL),  il Giudice dell’Esecuzione non potrà compiere alcun accertamento in punto “clausole abusive” e, conseguentemente, non disporrà la vendita o l’assegnazione. Va precisato che la sospensione dell’esecuzione e l’opposizione tardiva non sono possibili qualora sia già intervenuta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato: in tali casi però, secondo una delle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sopra menzionate, è possibile dare corso ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’asserito creditore. Infine, si segnala che la procedura in questione può essere attuata per tutti i tipi di espropriazione forzata: immobiliare, mobiliare e presso terzi”.

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