Lamezia Terme - Da oggi la Calabria passa da zona rossa a zona arancione su indicazione del ministro alla Sanità, Roberto Speranza. Ciò comporta una serie di variazioni sul piano delle restrizioni.
Spostamenti
Sarà possibile spostarsi senza autocertificazione entro i confini del proprio comune; il coprifuoco rimane in vigore dalle 22 alle 5; resta in vigore il divieto di spostarsi al di fuori del comune e della regione, salvo i motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza; rimane consentita la possibilità di andare a trovare un parente o un amico non autosufficiente senza limiti di orario; rimane consentito raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o l’affidatario o muoversi per condurli a casa propria, anche tra comuni di aree differenti.
Bar, ristoranti e negozi
Per quanto riguarda bar e ristoranti l'asporto è consentito ma rimangono chiusi al pubblico (ma mense e catering no); i negozi di tutti gli altri tipi, compresi i centri commerciali, possono aprire, ma questi ultimi rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi.
Scuola
Per quanto riguarda le scuole, il cambiamento principale è il ritorno in aula degli studenti di seconda e terza media; la didattica rimane in presenza per elementari e asili; la DaD vale per le scuole superiori così come per le università, a parte le attività per le matricole e i laboratori.
Servizi alla persona
Per quanto riguarda i servizi alla persona, con il passaggio in zona arancione possono riaprire anche i centri estetici.
Trasporti pubblici
Rimane anche confermata la riduzione della capienza fino al 50% per il trasporto pubblico, con l’eccezione di quello scolastico.
Attività sportiva, cinema e teatri
Le attività del tempo libero (teatri, cinema, palestre, piscine) rimangono vietate mentre c’è il sì ai centri sportivi e alle competizione. Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.
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