
Catanzaro - Si è tenuta stamattina presso il Tribunale di Catanzaro l'udienza preliminare a carico di Mario Gregoraci. Il GUP presso il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'eccezione sollevata dal difensore di Mario Gregoraci, avvocato Ramona Gualtieri, dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio con regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari garantendo, in tal modo, a Gregoraci l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa. Gregoraci, 74 anni, è accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali. L'inchiesta della Procura riguarda le presunte violenze e molestie che sarebbero state commesse dall'uomo ai danni di Rosita Gentile, 56 anni, sua ex compagna.
Avvocato di parte civile: “Si tratta solo di un’omessa notifica di un atto, continuano a sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato”
L’avvocato Fabio Tino in merito alla vicenda processuale, precisa: “in realtà è soltanto una omissione di notifica di un atto da parte dell’Ufficio di Procura, che deve essere semplicemente rinotificato per garantire il corretto instaurarsi del contraddittorio processuale. Un conto è l’accertamento dei fatti, un altro è la regolarità formale delle notifiche: confondere i due piani non è soltanto un errore tecnico, ma un modo - si auspica non intenzionale - di mistificare la realtà e disinformare il lettore. L’omessa notifica di un atto non costituisce, di per sé, alcuna vittoria nel merito, considerato che continuano a sussistere - ad oggi - i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per come decretati - non dalla signora Gentile o dal suo difensore - bensì dal Tribunale di Catanzaro. Salve, le necessarie garanzie difensive, la richiesta di rinvio a giudizio verrà riproposta dall’Ufficio di Procura che ben potrà - eventualmente - anche contestare “nuove figure autonome di reato” a carico dell’indagato”.
Avvocato Gualtieri: "La nullità è assoluta"
In merito alle dichiarazioni dell'avvocato Tino, il difensore di Gregoraci, l'avvocato Ramona Gualtieri, precisa: "la nullità è assoluta per come prevede il codice di rito. Non "solo un'omissione di notifica" ma la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari con la conseguente possibilità di svolgere nuove attività investigative e/o difensive. Ed infatti, la nuova richiesta di rinvio a giudizio potrà essere effettuata soltanto dopo aver formalizzato e notificato l'avviso conclusioni delle indagini con facoltà per l'indagato di essere interrogato e/o produrre memorie e documenti. Da qui l'importanza degli effetti che derivano dalla regressione del procedimento una volta che la difesa é rimessa nelle condizioni di poter articolare ulteriori mezzi di prova in uno a produzioni documentali. Solo all'esito il Pubblico Ministero potrà rideterminarsi esercitando o meno l'azione penale. Quindi tutta l'inutile articolazione delle successive questioni é completamente inconferente".
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