Reggio Calabria, il Tar accoglie ricorso: il servizio di gestione dei rifiuti va a "Ecologia oggi spa"

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Reggio Calabria - Il Tar (sezione di Reggio Calabria) ha accolto il ricorso presentato dai legali di "Ecologia oggi spa" contro l'aggiudicazione da parte del Comune di Reggio Calabria dell'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana alla ditta Teknoservice. I giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto fondate le ragioni che hanno spinto la società "Ecologia oggi" a contestare l'affidamento del servizio da parte del Comune e, nel contempo, hanno dichiarato "Ecologia Oggi spa" aggiudicataria della gara. Nel dettaglio, il Tribunale reggino ha accolto il ricorso di "Ecologia oggi spa", ha annullato i provvedimenti relativi all'aggiudicazione della gara e ha respinto il ricorso incidentale presentato dall'altra società, condannando nello stesso tempo il Comune di Reggio Calabria e la Teknoservice srl al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, cinquemila euro ciascuno.

Nel ricorso accolto, tra i motivi di contestazione accolti dai giudici il mancato approfondimento da parte delle stazione appaltante della documentazione sull'affidabilità della ditta e in particolare sul rinvio a giudizio del legale rappresentante della Teknoservice per una presunta attività illecita relativa alla gestione dei rifiuti. Contestata anche l'attribuzione del punteggio in sede di valutazione da parte della commissione di gara e l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti per come contenuta nell'offerta inizialmente accolta dal Comune.

I legali del Comune e della Teknoservice hanno argomentato diversamente in sede legale ma alla fine i magistrati hanno stabilito che: "in presenza di rapporti tra l’aggiudicataria e la pubblica amministrazione caratterizzati da alcuni comportamenti reputati illeciti dall’autorità giudiziaria, e da contrasti con la committenza pubblica di vario genere e di innegabile ed immediata rilevanza, l’ammissione della Teknoservice alla gara senza alcuna istruttoria - affermano - ed in assenza della minima motivazione sulla ritenuta affidabilità della società sia illegittima, in quanto in violazione, oltre che dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, nonché dello specifico interesse pubblico".

Ed ancora spiegano nella sentenza: "Non vi sono ragioni per discostarsi dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia come le difformità dell'offerta tecnica dell'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto".

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