
Lamezia Terme - In un’ordinanza dal Comune vengono ricordate le disposizioni per la prevenzione degli incendi con i divieti e le sanzioni. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dal momento che, la stagione estiva, si legge nell’ordinanza numero 336 del 31 maggio: “comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni”. Per il Comune “l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi; Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi”. Pertanto si legge nell’ordinanza: “Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di: - accendere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco”.
“I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 14 Giugno 2022 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica”. E, in un altro articolo dell’ordinanza è previsto che “La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt.10,00”.
E, aggiungono: “Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegrazione e compostaggio. È vietato, procedere allo smaltimento dei i residui vegetali di qualsiasi tramite la combustione degli stessi. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione 1'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00; I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00”.
Le sanzioni
“Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale”.
Dal Comune ricordano che: “ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Forze di Polizia o Soccorso: Vigili del Fuoco Tel. 115; Carabinieri Forestale dello Stato Tel. 1515; Carabinieri Forestale di Lamezia Terme Tel. 0968 43.67.07; Corpo Polizia Locale Tel. 0968 22.130; Centrale operativa Arma Carabinieri Tel. 112; Centrale operativa Polizia di Stato Tel. 113; Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi: 800 496 496”.
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