Lamezia Terme - Confintesa Catanzaro dice la sua sul ricorso presentato dal sindacato contro la Sacal, denunciando presunte condotte antisindacali, e bocciato dal Giudice del lavoro. Contro la decisione del giudice, l'organizzazione annuncia ricorso.
"Si evidenzia come il giudice del lavoro abbia disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalle società, ritenendo “sussistente la legittimazione ad agire della Confintesa, che costituisce organizzazione sindacale diffusa su gran parte del territorio nazionale e svolge attività sindacale in settori diversi, relativi all’impiego pubblico e quello privato, tra cui il settore del trasporto aereo”.
Dalla segreteri territoriale di Confintesa Catanzaro aggiungono: "Ora, la circostanza che nel caso di specie non sia stata ritenuta antisindacale la condotta assunta da parti resistenti, cui seguirà ricorso in opposizione, anche “per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali”, - a detta del sindacato - si scontra con la sentenza Tar Calabria - Catanzaro- n.1212 del 13 giugno 2019 con la quale addirittura è stata accolta la domanda di accesso civico ai danni di Sacal S.p.A., ciò in quanto è fatto notorio che S.A.Cal. S.p.a. sia una società a capitale prevalentemente pubblico, sicché, avendone le pubbliche amministrazioni il controllo, essa è una società in controllo pubblico di conseguenza, essa rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso civico".
Inoltre, a Confintesa attribuiscono valore ad alcuni passaggi della decisione del giudice e in particolare a questo “malgrado non sussista nel campo delle relazioni industriali un principio di parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, viene, tuttavia, a configurare una condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di taluni sindacati, di forme di consultazione, di esame congiunto o di instaurazione di trattative, espressamente previste da clausole contrattuale o da disposizioni di legge, allorquando detto rifiuto si traduca-sia per le modalità in cui si esprime, sia per comportamento globalmente tenuto dall’imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni – in condotte oggettivamente discriminatorie, atte ad incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l’immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi”.
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