Lamezia: Camera penale, lezione tenuta dal colonnello della finanza Gianluca Ferraro

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Lamezia Terme – Si è tenuta questa mattina la quinta lezione della Camera Penale presso il Tribunale di Lamezia Terme dal titolo Illeciti fiscali, transazioni amministrative e reati tributari a cura del Colonnello Gianluca Ferraro. La lezione è iniziata riprendendo le considerazioni del precedente incontro su Constatazioni dibattimentali e formazione dell’onere della prova con una premessa – art 111 Cost – da parte dell’avvocato Aldo Ferraro che spiega “ Abbiamo deciso di invertire l’ordine degli argomenti a seguito di una scelta d’opportunità e capire qual è la deroga al principio della constatazione ai fini dell’onere della prova”. La norma cardine del ragionamento che, in seguito, ha creato una diatriba fra dottrina e Corte di Cassazione è l’art 431 c.p.p concernente il contenuto del fascicolo del dibattimento.

L’interrogativo riguarda gli atti che possono entrare – legittimamente – a far parte di tale fascicolo. Emergono due lettere, di particolare interesse, nell’art. 431. La lettera a) prevede l’esigenza di inserire nel fascicolo dibattimentale la querela (Solo per i reati procedibili a querela). Da ciò ne deriva – ed è questa la regola da osservare – che uno dei compiti preliminari del difensore attiene propriamente alla verifica degli atti inseriti nel fascicolo,  poiché nella molteplicità degli atti alcuni non trovano ingresso. Esiste, tuttavia, un’eccezione: le parti possono meglio determinarsi fornendo il consenso di atti da inserire nel fascicolo. Quello che il giudice deve aver chiaro, però, è che non può utilizzare fatti contenuti nella querela, per ciò che attiene l’efficacia probatoria, per motivi di suo convincimento. La lettera b) – del  citato art 431 – disciplina la nota dolente degli atti irripetibili, dunque riguardo il loro effettivo inserimento, a proposito del tema della dispersione. "La diatriba fra dottrina e giurisprudenza riguarda, essenzialmente, il non porre paletti da parte del legislatore, in guisa tale da verificare in concreto quali sono gli atti suscettibili di ripetizione e conseguibili a querela nel contraddittorio fra le parti; momento di nevralgica importanza”.

Si parla, dunque, delle fasi seguenti: udienza preliminare, sdoppiamento del fascicolo, pratica distinzione degli atti da inserire nel fascicolo. E si pone un problema di compatibilità normativa circa il fatto se debba essere lo stesso legislatore a individuare gli atti, oppure debba essere il p.m a procedere alla formazione del dibattimento. La giurisprudenza si è posta un problema di perentorietà quando, per qualsiasi motivo, avvenga una fluidità dei tempi e nelle forme. Una fluidità che, spesso, porta ad incorrere in decadenze irreparabili. ( Gli artt. 525 – 526 del codice di rito, che possono definirsi norme di chiusura e di salvaguardia,  disciplinano l’inutilizzabilità di atti del processo).  Il problema posto, in origine, riguarda la possibilità che nel fascicolo del dibattimento possano essere inseriti anche quegli atti che al loro interno contengano valutazioni di ricostruzione di tipo investigativo. (C’è da evidenziare, però, che tali atti non possono entrare tout court nel dibattimento).

Nella distinzione del teatro del fatto, ne consegue che possono essere accolti anche atti irreparabili caratterizzati dall’essere congeniti. Infine la Corte di Cassazione, anche se non di frequente, si è pronunciata a tal proposito – dapprima nel 2011 e poi nel 2014 – affermando che: “Il processo di constatazione è annoverabile nel fascicolo dibattimentale”. ( Dietro tale prevalenza si nasconde la natura descrittiva).

Il Colonnello Ferraro conclude invece, ringraziando la Scuola Territoriale della Camera Penale, a proposito della fattispecie dei reati tributari e delle relative modifiche apportate dal D.lgs 158/2015 rilanciando detta materia al processo verbale di constatazione. “ Tale processo si può ben descrivere come una summa, al cui interno si trovano verbali di accesso, verbali giornalieri, atti verificatori, atti di servizio, atti di accesso domiciliare. È importante consentire al contribuente di fronteggiare le richieste dei verificatori. Il principio del contraddittorio – spiega il colonnello – sebbene non modificato, viene frequentemente praticato”.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare possibili memorie difensive. (Trattasi di interessanti pronunce giurisprudenziali). Oltre ai diritti del contribuente, bisogna ricordare di un particolare momento: il verbale si può concludere con illeciti amministrativi – D.lgs 74/2000 – reati tributari, le cui modifiche del sistema penal tributario sono entrate in vigore lo scorso ottobre.  

Valeria D'Agostino

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