Lamezia Terme - Pubblichiamo qui di seguito la sentenza del Consiglio di Stato che riconosce come illegittima la sostituzione di Raffaele Mazzei, ex consigliere comunale, dalla carica di commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro da parte dei Ministeri delle Attività produttive (ora Sviluppo Economico) e delle Politiche Agricole.
“SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2010, proposto da: Guarnieri Bruno Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso Studio Roberto Giuffrida Botzios Paolo in Roma, Via Cicerone, 49;
contro
Mazzei Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Missineo, con domicilio eletto presso Maria Mele in Roma, Via Fabio Massimo, 107;
nei confronti di
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona de rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro Scarl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01324/2009, resa tra le parti, concernente nomina commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Raffaele Mazzei, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Visto l’appello incidentale proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Marone per delega dell’avvocato Calculli e l’avvocato dello stato Marrone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal dott. Raffaele Mazzei e, per l’effetto, ha annullato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il quale il dott. Bruno Guarnieri è stato sostituito al dott. Raffaele Mazzei nella carica di commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro. 2. Il T.a.r. ha accolto il ricorso rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato in applicazione di norme (segnatamente gli artt. 1, comma 9-bis del d.lgs. n. 181 del 2006 e 1, comma 1076, della legge n. 296 del 2006) dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza 27 febbraio 2009, n. 55. 3. Dopo aver accolto il ricorso principale, il T.a.r ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale con il quale il dott. Guarnieri contestava il mancato esercizio da parte dell’amministrazione del potere di revoca del dott. Mazzei dalla carica di commissario liquidatore per la sussistenza di ragioni di incompatibilità derivanti dal fatto che quest’ultimo era stato in precedenza commissario governativo del consorzio. 4. Per ottenere la riforma di tale sentenza, anche nella parte in cui non ha accolto il ricorso incidentale, ha proposto appello il dott. Guarnieri, deducendo, fra l’altro, che l’originario ricorrente non avrebbe ormai più interesse all’annullamento del provvedimento di revoca, atteso che la gestione liquidatoria ed il controllo della liquidazione sarebbero ormai esauriti con la dichiarata risoluzione del concordato. 5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero per lo sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole i quali hanno proposto appello incidentale improprio chiedendo la riforma della sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado proposto dal dott. Mazzei. Si è costituito in giudizio il dott. Mazzei chiedendo il rigetto del ricorso. 6. All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione. 7. Gli appelli non meritano accoglimento. 8 . L’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso di primo grado sollevata dall’appellante principale non può essere condivisa. Ed invero, anche se con la risoluzione del concordato è venuta meno ogni concreta possibilità di reintegrazione nella carica di commissario liquidatore, ciò nonostante in capo all’originario ricorrente permane un interesse, quanto meno morale, all’accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca disposto in primo grado. Non può rilevare in senso contrario la circostanza che davanti al giudice di primo grado l’originario ricorrente dichiarò di non avere più interesse alla decisione di un diverso ricorso (r.g. n 43/2008) connesso a quello deciso con la sentenza oggi appellata. I due ricorsi, infatti, sebbene connessi, hanno ad oggetto provvedimento diversi e, pertanto, la dichiarata carenza di interesse rispetto ad uno di essi non può automaticamente estendersi anche all’altro. Anzi, il fatto che la dichiarazione di carenza di interesse sia stata specificamente riferita solo al ricorso di primo grado n. 43/2008 (e non a quello deciso dalla sentenza appellata in questa sede) può ritenersi sintomatica, argomentando a contrario, della permanenza dell’interesse rispetto all’odierno ricorso.
Infine, va evidenziato come le stesse sopravvenienze di fatto che l’appellante invoca per sostenere la sopravvenuta carenza di interesse dell’originario ricorrente, potrebbero, a rigore, essere valorizzate in senso “opposto” per desumerne una sopravvenuta carenza di interesse alla riforma della sentenza impugnata e, dunque, alla coltivazione dell’appello, rispetto al quale il dott. Guarnieri manifesta, invece, ancora un interesse attuale. Deve, pertanto, ritenersi che lo stesso interesse attuale permanga, in assenza di dichiarazioni contrarie, anche per l’originario ricorrente. 9. Nel merito l’appello è infondato. Come correttamente rilevato dal T.a.r., il provvedimento impugnato è stato emanato in applicazione di norme dichiarate incostituzionali ed è, pertanto, affetto da illegittimità derivata. In particolare, con la sentenza 27 febbraio 2009, n. 55, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 1, comma 1076, della legge n. 296 del 2006 e 1, comma 9-bis, del decreto legge n. 181 del 2006, nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri commissari monocratici. La Corte ha ritenuto le citate norme irragionevoli perché in contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’intervento normativo nel cui ambito esse si inserivano. In particolare, nella predetta sentenza si afferma che la ragione giustificativa della normativa andava individuata nel contenimento dei costi delle procedure di liquidazione e nell’accelerazione della loro conclusione.
Le norme dichiarate incostituzionali, secondo la Corte, si ponevano, quindi, in contrasto con tale obiettivo, in quanto le stesse prevedevano una sostituzione indipendentemente da ogni valutazione circa lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione. In tal modo, esse, anziché accelerare la conclusione delle procedure in concorso, e ridurne i relativi costi, potevano comportare l’effetto opposto, cioè ulteriori ritardi e maggiori oneri. Nel caso di specie, risulta evidente dalla stessa lettura del provvedimento impugnato che l’Amministrazione ha disposto la sostituzione del commissario liquidatore facendo diretta applicazione della norma dichiarata incostituzionale, senza svolgere, in contrasto con quanto richiesto dalla Corte costituzionale, alcuna valutazione circa lo stato di avanzamento della singola procedura di liquidazione. 10. La sentenza di primo grado merita conferma anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale con cui si deduceva che il dott. Mazzei avrebbe comunque dovuto essere revocato per la sussistenza di ragioni di incompatibilità con la carica di commissario liquidatore. Tali ragioni di incompatibilità avrebbero, semmai, potuto essere fatte valere in sede di impugnazione dell’originario provvedimento di nomina o sollecitando l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione, ma non attraverso il ricorso incidentale a fronte di un ricorso principale diretto contro un provvedimento di revoca “automatica” adottato in applicazione di norme incostituzionali. In altri termini, l’eventuale sussistenza di altre ragioni di revoca non vale, a “sanare” l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, tradottosi nell’adozione di una revoca sostanzialmente immotivata adottata in applicazione di norme incostituzionali. 11- Le stesse considerazioni consentono di respingere l’appello incidentale proposto dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole e Forestali. 12. Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio, anche in considerazione della sopravvenienza della dichiarazione di incostituzionalità rispetto all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando respinge l’appello principale e l’appello incidentale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente; Maurizio Meschino, Consigliere; Roberto Giovagnoli, Consigliere; Estensore Roberta Vigotti, Consigliere; Marco Buricelli, Consigliere”.
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