Omicidio Berlingieri a Lamezia, dalle videocamere ai telefoni: per Cassazione pluralità di prove contro Gallo e la moglie

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Lamezia Terme – Depositate le motivazioni, racchiuse in 16 pagine, dopo la sentenza divenuta definitiva in merito all’omicidio del fruttivendolo Berlingieri. La Corte di Appello di Catanzaro nel maggio 2022 ha confermato la pronuncia con cui la Corte di Assise ha condannato all’ergastolo Marco Gallo e a 15 anni di reclusione la moglie Federica Guerrise. Francesco Berlingieri venne ucciso davanti al suo negozio in via Fiume a Lamezia il 19 gennaio 2017. A luglio anche la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per i coniugi. Ora sono state depositate le motivazioni della Corte suprema di Cassazione (prima sezione penale) che ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Gallo e Guerrise sono stati ritenuti colpevoli, in concorso materiale e morale tra loro, del reato di omicidio commesso ai danni di Francesco Berlingieri, con l'aggravante della premeditazione e dell'aver commesso il fatto in presenza di minore, nonché del delitto di illegale detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma da fuoco utilizzata per eseguire l'azione omicidiaria; il solo Gallo colpevole del delitto di lesioni, per avere, a causa dell'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato di omicidio di Francesco Berlingieri, attinto alla gamba sinistra il minore, provocandone il ferimento, con necessità di ricovero ed intervento chirurgico. La Corte calabrese ha confermato anche il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, determinato per Marco Gallo nella pena dell'ergastolo e per Federica Guerrise nella pena di 15 anni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti. Successivamente sono stati presentati dai legali difensori ricorsi per entrambi, deducendo quattro motivi di ricorso, rigettati dalla Corte.

Le motivazioni che hanno portato alla conferma dell’ergastolo per Gallo e 15 anni alla moglie

“Gravità, precisione, concordanza” sono le caratteristiche degli elementi posti a base della conferma della sentenza, il tutto nell'ambito di una valutazione unitaria e globale dei dati raccolti. Secondo la sentenza impugnata, l’impianto accusatorio su cui è fondata l'affermazione della penale responsabilità degli imputati è costituito da una pluralità di indizi dotati, nel loro complesso, di forza dimostrativa che soddisfa il livello di certezza richiesto anche per la idoneità a resistere alle obiezioni difensive. Più nello specifico, gli elementi fattuali positivamente accertati e posti a base del ragionamento probatorio possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

“L'autovettura ripresa dalle telecamere installate in prossimità del luogo del delitto, sia nei momenti immediatamente precedenti e successivi all'agguato sia il giorno precedente, è la Fiat 600, colore "grigio carattere" modello "base active", di proprietà ed in uso a Federica Guerrise. La moto guidata dal killer, ripresa dalle telecamere e osservata da alcuni testimoni oculari, è quella, di colore bianco camuffata da adesivi di colore nero utilizzata da Gallo per consumare, qualche mese dopo, l'omicidio ai danni di Gregorio Mezzatesta; i telefoni cellulari rispettivamente in uso al conducente dell'autovettura e al motociclista, sia durante il sopralluogo del giorno precedente sia in concomitanza con l'agguato, non solo hanno impegnato le medesime celle - corrispondenti, secondo la geolocalizzazione, agli spostamenti dei loro veicoli ricostruiti sulla base dei filmati registrati dalle telecamere installate lungo il percorso - ma, per di più, sono entrati in contatto tra loro per un rapido scambio di informazioni. La Guerrise, alla guida della Fiat 600, ha, infatti, tempestivamente avvisato Gallo, alla guida della moto, dell'arrivo nella zona di interesse dell'autovettura Volkswagen con a bordo la vittima designata. La moto e la FIAT 600, il giorno prima dell'agguato e nelle ore precedenti, hanno compiuto ripetuti spostamenti sincronizzati e funzionali alla riuscita del piano omicidiario perché volti ad acquisire informazioni sulle abitudini di vita di Berlingieri e a pedinarlo fino all'individuazione del momento migliore per l'intervento del killer armato”.

Elementi e caratteristiche che secondo i giudici hanno portato a ricostruire l'identità della Fiat 600 ripresa dalle telecamere e quella in uso alla Guerrise ma anche dalla geolocalizzazione del cellulare in uso all'imputata. “Costituiscono - si legge - una formidabile conferma dell'identificazione della Fiat 600 ripresa dalle telecamere con quella in uso alla Guerrise i risultati della geolocalizzazione del suo cellulare e di quello in uso al marito nonché i dati contenuti nei tabulati delle loro rispettive utenze, che comprovano con certezza la presenza di entrambi gli imputati nel periodo di interesse nella zona servita dalla stessa cella che copre il luogo dell'omicidio e dove a lungo aveva compiuto più giri attorno al negozio della vittima l'autovettura in uso alla Guerrise, per come attestato nei filmati ripresi dalle videocamere”.

La ricostruzione delle fasi dell’omicidio

Altro importante punto contenuto nelle 16 pagine di motivazioni l'esame delle video riprese che ha consentito di accertare la sincronizzazione degli spostamenti dei due veicoli e la funzionalizzazione di tali movimenti all'esecuzione dell'omicidio. “Il giorno dell'agguato e quello precedente - si legge - l'autovettura è stata inquadrata ripetutamente non solo mentre seguiva o anticipava il passaggio di una moto uguale a quella utilizzata dal killer, ma anche in sosta davanti al negozio gestito dalla vittima ed in una occasione riprendere la marcia da tale posizione privilegiata per controllare i movimenti di Berlingieri, eseguendo una rapida inversione per inseguire la moto, anch'essa inquadrata. I due veicoli avevano, quindi, ripetutamente seguito in coordinamento dei percorsi circolari preventivamente concordati, che prevedevano il ripetuto passaggio nel luogo dove poi sarebbe stato commesso l'omicidio una volta accertata la presenza della vittima”.

“La sincronia - proseguono i magistrati - è ancora più evidente nei minuti che hanno preceduto l'omicidio segnalato al numero di emergenza 113 alle 19.22, come chiaramente documentato dalla cronologia degli eventi succedutisi uno dopo l'altro: alle 18.51 la Fiat 600 è parcheggiata vicino al negozio di ortofrutta di Berlingieri; un minuto dopo, nello stesso luogo transita la moto enduro del killer, l'unica di questo tipo presente nella zona; alle 19.17 la Fiat 600, che nelle more aveva continuato a compiere i giri nelle vie adiacenti, si imbatte nel veicolo Volkswagen Caddy guidato da Berlingeri che prosegue la marcia fino al suo negozio; immediatamente dopo, la Fiat 600 inverte la direzione ed incrocia la moto del killer che procede in direzione opposta per portarsi nel luogo dove ha appena parcheggiato Berlingieri; alle 19.18 i tabulati registrano una chiamata, in partenza dall'utenza della Guerrise verso l'utenza del marito geolocalizzato nella stessa area, di durata breve ma sufficiente per segnalare l'arrivo della vettura guidata dalla vittima appena incrociata in via delle terme, come attesta dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale Casa idea. Infine, la Fiat 600 inverte nuovamente la marcia per accodarsi alla moto”. D'altra parte, si evidenzia nel documento, che il killer attendesse un segnale per dare avvio all'agguato è confermato dalle dichiarazioni rese da una testimone. Inoltre, viene descritto come si è arrivati a desumere l'identità tra la moto utilizzata dal killer ripresa dalle telecamere e quella in uso a Gallo tramite un procedimento inferenziale. Nel rigettare altro punto oggetto del ricorso, è stato ritenuto provato “uno specifico contributo dell'imputata alla consumazione del delitto sia nella fase organizzativa (studio dei movimenti della vittima) sia in quella esecutiva (segnalazione dell'arrivo della vittima al killer)”.

La decisione della Cassazione

Per tali motivi la Cassazione: “Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Leonardo Berlingieri e Eleonora Berlingieri che liquida in complessivi euro 6.332, oltre accessori di legge e dalle parti civili Cosima Bevilaqcua e Antonella Berlingieri che liquida in euro 6.332, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ornella Berlingieri e Jessica Berlingieri, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato”.

La sentenza è stata emanata sui ricorsi proposti da Gallo e Guerrise avverso la sentenza del 24 maggio 2022 della Corte di Assise appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Aliffi; udito il Pubblico Ministero, Marilia Di Nardo che ha concluso con il rigetto del ricorso. Sono stati sentiti anche i difensori, l’avvocato Giuseppe Zofrea, nell'interesse delle parti civili, che ha concluso chiedendo conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese. E gli avvocati Francesco Siclari e Antonello Mancuso, nell'interesse di entrambi gli imputati, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

R. V.

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