
Catania - La V Sezione Civile del Tribunale di Catania con sentenza pubblicata il 22 giugno scorso, ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute in danno d’una donna dell’hinterland lametino che nel 1989, in costanza di un ricovero presso il principale ospedale della città siciliana, veniva sottoposta a intervento chirurgico durante il quale le venivano praticate alcune emotrasfusioni. Successivamente - è detto in una nota - nell’anno 2005, trattandosi di danni lungolatenti, scopriva di essere positiva all’HCV, cosicché dapprima richiedeva e otteneva l’indennizzo previsto dalla L. 210/1992, legge che tutela coloro i quali hanno riportato danni in conseguenza di emotrasfusioni o dall’assunzione di emoderivati nonché da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate e, nell’anno 2013, otteneva dal Tribunale di Catanzaro un risarcimento del danno biologico nella misura del 15%. La vicenda sembrava essersi conclusa ma nel 2016 la signora, dopo essersi sottoposta a una serie di esami specialistici che documentavano un notevole aggravamento del proprio stato patologico conseguente all’infezione da virus C, richiedeva sempre in forza della L. 210/1992 il riconoscimento dell’indennizzo aggiuntivo per aver contratto più d’una patologia in conseguenza dell’evento post trasfusionale. La Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di Messina però rigettava la domanda.
La signora pertanto, patrocinata dall’Avv. Tommaso Colloca del Foro di Lamezia Terme, decideva di adire il Ministero della Salute presso il Giudice della Previdenza e dell’Assistenza obbligatoria del Tribunale di Lamezia Terme che concludeva per il riconoscimento di: “aggravamento ex art. 6 legge 210/92 in dipendenza dell’insorgenza di ulteriori patologie (artrite ed interessamento sistemico e poliartrite nodosa con positività alle crioglobuline in soggetto con interstiziopatia polmonare verosimilmente HCV correlata). Ottenuto pertanto il predetto riconoscimento, nell’anno 2012 la signora adiva il Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente all’aggravamento. Alla prima udienza di trattazione il Giudice riservatosi, decideva con ordinanza un rinvio per la precisazione delle conclusioni. L’Avv. Tommaso Colloca richiedeva più volte la revoca dell’ordinanza e l’ammissione della ctu che riusciva a ottenere nel novembre 2021. Disposta ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio che accertava l’aggravamento di danno biologico permanente nella misura del 35%, la causa veniva trattenuta in decisione in data 9 febbraio 2026. Seguiva la suddetta sentenza che ha condannato il Ministero della Salute a risarcire la signora dell’ulteriore danno non patrimoniale. La pronuncia è interessante anche perché nonostante il Collegio di ctu avesse accertato che l’attrice rifiutava di sottoporsi a terapia anti-virale che potenzialmente avrebbe potuto debellare l’infezione: “Tuttavia – si legge nella nota in merito a quanto affermato dal Giudice - ciò non determina ipso facto un concorso di colpa nella causazione del danno, non foss’altro perché espressione del principio di diritto di autodeterminazione costituzionalmente tutelato”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA