
Catanzaro - Si aprirà il prossimo 18 maggio il processo scaturito dall'inchiesta Gettonopoli, realizzata dalla procura di Catanzaro a carico di amministratori passati e in carica al Comune del capoluogo di regione su un presunto sistema di truffe e ipotesi di falso in atto pubblico che sarebbe stato perpretato a danno dell'ente pubblico. Il gup di Catanzaro, infatti, ha rinviato a giudizio tutte e 18 le persone coinvolte, tra questi anche l'attuale presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, nelle vesti di ex amministratore del capoluogo di regione. Secondo l'accusa i rinviati a giudizio avrebbero attestato false verbalizzazioni nelle sedute delle commissioni consiliari nella passata legislatura e in particolare nel 2018, procurandosi così un ingiusto vantaggio derivante dal versamento del gettone di presenza.
I rinviati a giudizio
Filippo Mancuso, Agazio Praticò, Antonio Mirarchi, Fabio Celia, Antonio Angotti, Enrico Consolante, Francesca Carlotta Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato , Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Giulia Procopi, Fabio Talarico, Antonio Ursino, Andrea Amendola, Manuela Costanzo.
Legale del Presidente del Consiglio regionale Mancuso su decisione del Gup
“Il GUP del Tribunale di Catanzaro, all’esito dell’odierna camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati nel processo noto come ‘Gettonopoli’. Pur rispettando il provvedimento giurisdizionale - afferma l’avv. Francesco Iacopino, legale del presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso - non si può fare a meno di evidenziare, per la rilevanza sociale e politica assunta dalla vicenda, come la decisione del Tribunale si risolva in un trattamento ‘orizzontale’ di situazioni tra loro differenti. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo da un possibile equivoco: al dottor Filippo Mancuso non è contestato alcun delitto di falso, dal momento che tale originaria ipotesi investigativa (peraltro riguardante tutti i Consiglieri) è stata ritenuta inconsistente dallo stesso Pm, già in fase di indagini, tanto da essere stata accantonata dallo stesso Ufficio di Procura. Il cuore dell’accusa, allora, ha riguardato (e riguarda) – oggi – esclusivamente una ipotesi di truffa (per poche centinaia di euro) legata alla diversa lettura del dato relativo alla “effettiva partecipazione” dei politici alle Commissioni consiliari"
"Secondo la Procura occorreva (ed occorre) avere riguardo ad un dato “quantitativo” e, pertanto, non sarebbe stato possibile considerare “effettive” le partecipazioni non “totalitarie” o di durata inferiore all’intera seduta, con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, il Comune non avrebbe dovuto riconoscere alcun “gettone” (parliamo, come detto, di somme esigue) ai Consiglieri. Secondo le difese, invece, la partecipazione “effettiva” andava (e va) intesa in senso “qualitativo”, sia perché anche l’assenza temporanea dalla seduta – in occasione della trattazione di un determinato argomento – assume una valenza politica (sicché il dato della presenza non può essere collegato solo a un criterio “temporale”), sia perché non vi era (come non vi è, ancora oggi) alcun regolamento comunale specifico che fissi i limiti di durata, quanto alla determinazione della “effettiva partecipazione” alle sedute. A conferma di ciò, basti considerare che, nella prassi, si è sempre applicato per analogia il regolamento adottato per la partecipazione ai Consigli comunali, nei quali, invece, anche la presenza discontinua del Consigliere (e se ne comprende agevolmente la ragione) è ritenuta idonea a integrare il requisito della “effettiva partecipazione”. Peraltro, la lettura “qualitativa” del predetto criterio, è stata recentemente sostenuta anche dalla stessa Corte di Cassazione. In particolare, in un caso identico, i Giudici Supremi hanno escluso che la partecipazione “non totalitaria” possa assumere rilevanza penale, tanto da confermare l’assoluzione disposta dalla Corte di appello di Messina per insussistenza del fatto. Per tale motivo, ad avviso della difesa, la vicenda avrebbe potuto (e dovuto) trovare un suo esito liberatorio già nella odierna fase dell’Udienza preliminare, avendo il Presidente Mancuso operato sempre nel pieno rispetto di norme e prassi. Forte di queste ragioni, sostenute dal diritto e dal buon senso, il Presidente è assolutamente sereno e certo che nel dibattimento, luogo deputato alla verifica in contraddittorio dell’ipotesi giudiziale, la Sua posizione sarà chiarita definitivamente”.
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