
Reggio Calabria – Un provvedimento di sequestro preventivo ‘per equivalente’ del valore di 100.000 euro è stato eseguito dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, disposto dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, finalizzato a cautelare disponibilità liquide e beni immobili intestati ad una Associazione Culturale reggina nonché al suo Presidente. Il provvedimento giudiziario – richiesto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – è stato emesso all’esito di un articolato controllo in materia di spesa pubblica, condotto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria nei confronti di un Ente no- profit che aveva percepito contributi pubblici, per complessivi 100.000 euro, erogati dalla Provincia di Reggio Calabria, in relazione all’effettuazione di due manifestazioni di promozione sociale e culturale, svoltesi nel 2012 e 2013.
Nel corso dell’attività ispettiva – condotta sia mediante la verifica di tutti i documenti di spesa presentati all’Ente Provinciale per il relativo rimborso sia attraverso l’analitico riscontro dei relativi pagamenti – i finanzieri della Sezione Tutela Spesa Pubblica del locale Nucleo P.T. hanno accertato una serie di gravi irregolarità. Nel dettaglio, secondo le indagini delle fiamme gialle, i documenti giustificativi delle spese imputate per l’organizzazione dei suddetti eventi (costituiti per lo più da fatture dei fornitori) sono risultati in tutto o in parte irregolari, non veritieri o, comunque, non conformi a quanto richiesto dalla specifica normativa vigente in merito.
A conclusione delle indagini, il Rappresentante legale dell’Associazione è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per i reati di falso e truffa aggravata, prevista dagli articoli 640 e 640-bis del codice penale, ipotizzando a carico dell’Associazione Culturale violazioni al D.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società. L’esecuzione della misura ablatoria è stata possibile in ragione della disciplina dettata dall’articolo 322-ter del codice, per come novellato dalla legge n. 190 del 2012, che ha introdotto un efficace strumento di cautela delle ragioni dell’Erario, estendendo l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, anche al “profitto del reato”, consentendo di fatto allo Stato di sequestrare (e confiscare) non solo i beni che rappresentano essi stessi il profitto indebito ma anche quelli dei quali il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto.
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