
Lamezia Terme - Arriva lo stop della Corte di Cassazione (con la sentenza n° 877/2021 depositata il 21 gennaio 2021), in accoglimento totale della prospettazione difensiva, alla condanna di Giuseppe Galluzzi, 25enne lametino che negli anni scorsi era stato condannato in diversi e distinti procedimenti per una serie di reati, tra cui estorsione e danneggiamento. L'originaria condanna era stata emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro e prevedeva la pena di sette anni e sei mesi e 6.000 euro di multa, in luogo dei 9 anni di reclusione che avrebbe dovuto espiare, quale cumulo materiale delle due pene di 4 anni più 5 anni a suo carico derivanti da due distinti procedimenti per i reati commessi nel gennaio-febbraio 2016 nel territorio di Lamezia Terme.
Il giudizio di rinvio che è sfociato nel provvedimento del gip Battaglia del Tribunale di Catanzaro, oggi cassato in seguito alla sentenza dei giorni scorsi, si era potuto celebrare solo dopo che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 17596 / 2019 del 13 marzo 2019, accogliendo il ricorso del difensore Vincenzo Visciglia per motivazione apparente, aveva annullato la prima ordinanza del gip Gioia del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la prima istanza di applicazione del reato continuato nella fase dell’esecuzione ai sensi. Tutto da rifare, quindi: il procedimento dovrà ritornare a Catanzaro dinanzi ad nuovo gip sempre del Tribunale di Catanzaro per la rideterminazione della pena a Giuseppe Galluzzi.
Il difensore del Galluzzi, Vincenzo Visciglia del foro di Lamezia Terme, si è detto molto soddisfatto per l’accoglimento per ben due volte delle sue prospettazioni difensive evidenziando che nell’ultimo accoglimento della Corte di Cassazione è stato affermato un importante principio di diritto: “Il giudice della esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite”.
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