
Lamezia Terme - Il Tribunale, Sezione Penale Collegiale, di Lamezia Terme, ha assolto perché il fatto non sussiste Luciano Scalise e Marco Gallo dalla contestazione di trasferimento fraudolento di beni aggravati dall’agevolazione al Clan Scalise.
La vicenda dell’intestazione fittizia
A Scalise e Gallo - in questa vicenda che rappresenta una costala del processo scaturito dall’operazione denominata Reventinum - veniva contestato il reato di cui all’art. 512 bis c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le misure di prevenzione a carattere patrimoniale potenzialmente applicabili a Luciano Scalise (già in precedenza attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2, irrogata dal Tribunale di Catanzaro giusto provvedimento n. 605 RMP Cron 31/03 del 28.4.2003), attribuivano fittiziamente a Marco Gallo la proprietà dell'intero compendio immobiliare sito in Decollatura (CL), composto da diversi appezzamenti di terreno in Decollatura di fatto nella piena titolarità di Luciano Scalise. In particolare, previo accordo tra i due e con il proprietario dei suddetti immobili, concordavano di stipulare l'atto di compravendita, intervenuto con atto pubblico per Notaio in data 22.6.2017, facendo risultare acquirente dell'intero compendio immobiliare Gallo Marco, il quale accettava di fungere da apparente acquirente, in luogo di Scalise Luciano, effettivo proprietario del 100% del predetto compendio immobiliare, che ne acquisiva l'effettiva disponibilità. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività della consorteria criminale denominata "Scalise", operante tra Soveria Mannelli, Decollatura, Platania, Serrastretta e territori limitrofi, di cui entrambi gli indagati erano ritenuti membri, garantendo alla predetta organizzazione criminale l'accresciuta forza economica e, così, la sua maggiore capacità operativa. I due imputati venivano rinviati a giudizio e celebrato il processo con l’escussione del venditore dell’immobile. A seguito del processo, l’udienza del 6 ottobre era dedicata alla discussione finale che si è conclusa con l’assoluzione di Luciano Scalise e Marco Gallo con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
“La pronuncia assume una valenza particolarmente significativa - è detto in una nota dei legali - anche alla luce del profilo giudiziario degli imputati, entrambi gravati da precedenti penali di rilievo”. Marco Gallo - si ricorda - ha riportato diverse condanne di cui tre in via definitiva all’ergastolo per tre omicidi: Pagliuso, Mezzatesta e Berlingieri. Luciano Scalise, invece, è stato condannato in via definitiva all’ergastolo quale mandante dell’omicidio dell’avvocato Francesco Pagliuso, ucciso a Lamezia Terme nell’agosto 2016.
"Un elemento di forte complessità - prosegue la nota - che avrebbe potuto alimentare il rischio di una lettura del dibattimento condizionata dal passato. Il processo penale impone tuttavia un principio cardine: ‘non si giudica una persona per il proprio bagaglio criminale, ma esclusivamente per ciò che viene concretamente contestato e dimostrato in aula’. Su questo terreno si è misurata la strategia difensiva messa in campo dai legali degli imputati - gli avvocati Antonello Mancuso e Francesco Siclari per Marco Gallo, e l’avvocato Antonio Larussa per Luciano Scalise". Sono state, quindi, completamente accolte le argomentazioni difensive dell’avvocato Antonio Larussa del Foro di Lamezia Terme, difensore di Scalise e degli avvocati Antonello Mancuso del Foro di Lamezia Terme e Francesco Siclari del Foro di Reggio Calabria, difensori di Gallo, che hanno evidenziato come "nella vicenda negoziale con effetti traslativi non vi fosse alcuna anomalia o che nella vicenda la fittizia intestazione non era oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e inoltre, non era sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie".
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