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Roma - La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro la condanna dell’imprenditore Francesco Cianflone - difeso dagli avvocati Massimiliano Carnovale ed Enrico Grosso - a cinque anni per associazione per delinquere di stampo mafioso ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’imprenditore Francesco Cianflone risultava coinvolto nell'operazione "Piana" coordinata dalla Direzione Distrettuale di Catanzaro che nella primavera 2013 portò all’arresto di tre imprenditori lametini - tra cui Cianflone - ritenuti legati alla Cosca Giampà.

A Francesco Cianflone - ricordano in una nota - veniva contestato di essere per il tramite delle società al medesimo riconducibili l'imprenditore di riferimento del Clan Giampà per come indicato di diversi collaboratori di giustizia in seno al procedimento "Perseo". A carico di Cianflone dapprima vi è stato il sequestro delle proprie società e dei corrispondenti compendi aziendali (sequestri poi revocati), è stato anche condannato dal Tribunale di Lamezia Terme alla pena di cinque anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, la medesima condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata il 23 gennaio 2026.

Quindi il pronunciato di secondo grado nell’interesse di Francesco Cianflone è stato impugnato dinanzi alla Suprema Corte dagli avvocati Massimiliano Carnovale ed Enrico Grosso con rituale ricorso per cassazione e successivi motivi aggiunti. Le difese del ricorrente si articolavano sulla "impossibilità di inquadrare il sig. Cianflone nella categoria di imprenditore mafioso partecipe del sodalizio criminale e nella censura delle motivazioni della Corte che ricostruivano l’attività imprenditoriale del Cianflone quale attività di partecipazione all’associazione per delinquere".

Venivano quindi specificate - in ragione degli ultimi arresti giurisprudenziali di legittimità - le distinte categorie in cui può inquadrarsi "il c.d. imprenditore in ipotesi colluso o contiguo", ovvero "l’imprenditore associato, l’imprenditore concorrente esterno, ed il semplice imprenditore che risulta meramente soggetto alle vessazioni criminali a cui si sottomette solo e soltanto al fine di potere esercitare la propria attività di impresa". Infine - è detto ancora in una nota dei legali - è stata contestata anche la prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia - trattandosi di dichiarazioni doppiamente de relato – ed in assenza delle necessarie conferme e dei necessari riscontri individualizzanti. All’esito della pubblica udienza del 16 giugno dinanzi alla Quinta Sezione della Suprema Corte il ridetto pronunciato di condanna è stato allunato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

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