
Lamezia Terme - Si è concluso con quattro assoluzioni il giudizio ordinario di primo grado nell’ambito del procedimento scaturito da un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro su una presunta attività di traffico di sostanze stupefacenti con base logistica a Lamezia Terme.
Il procedimento - convenzionalmente denominato Bar del Vino - traeva origine da un’attività investigativa basata anche su intercettazioni ambientali e telefoniche, relativa a presunte cessioni di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, che sarebbero state realizzate tra l’ottobre 2016 e il 28 giugno 2017.
Il Tribunale, Sezione Penale Collegiale, di Lamezia Terme (Presidente Silvestri) ha assolto tutti e quattro imputati che avevano optato per il rito ordinario dall’accusa di aver fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.
In particolare, a tre dei quattro imputati veniva contestato di aver avere promosso, organizzato, costituito, diretto, o comunque fatto parte di un'associazione per delinquere con la finalità di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art.
73 del citato Decreto, fra i quali quelli indicati nei capi d'imputazione che seguono, segnatamente attiva nel settore della cocaina, con sede e base logistica per il deposito, la custodia, la manipolazione e l'occultamento dello stupefacente da spacciare in Lamezia Terme, presso l'esercizio commerciale il bar del vino, ovvero in luoghi di pertinenza dei promotori/organizzatori e dei partecipi, tutti operanti nel quadro della determinazione criminosa mirata ad attuare le strategie e le finalità dell'organizzazione , seppur embrionale, dedita ad attività di narcotraffico e spaccio sistematico e organizzato di sostanze stupefacenti; associazione operante stabilmente nel tempo contrassegnato dal termine iniziale legato al danneggiamento subito da Costanzo Giuseppe ad opera della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri e nello spazio individuato in aree di Lamezia Terme quale epicentro del traffico, con particolare riferimento al predetto Bar del Vino, gestito da CostanzoGiuseppe, con fonti di approvvigionamento privilegiato rappresentate essenzialmente dal canale individuato nel rifornimento presso l'associazione di cui al precedente capo 1 della rubrica, insistente nella medesima città della piana, soprattutto dopo la frattura creatasi tra Costanzo Giuseppe e la cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri e l'associazione dedita al narcotraffico inserita nell'ambito di quest'ultima cosca, di cui ai capi 1 e 3 della rubrica del p.p. 2623/11 RGNR mod. 21 (cd.operazione crisalide), da intendersi qui richiamata e trascritta in forma recettizia; organizzazione finalizzata alla commercializzazione, attraverso mezzi di comunicazione consistenti in apparati telefonici cellulari, di numerosi quantitativi, anche di rilevante quantità, di sostanze stupefacenti del genere pesante (cocaina), appellati in gergo con forme di comunicazione consistenti in conversazioni criptiche, comunque allusive a quantità e qualità delle sostanze stupefacenti formanti l'oggetto dell'illecito traffico in contestazione.
Nell’ambito del rito abbreviato del medesimo procedimento il presunto promotore Costanzo Giuseppe (difeso dagli Avvocati Antonio Larussa e Tiziana D’Agosto) era stato assolto dalla violazione in tema di associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste. Ad un altro imputato veniva contestata partecipazione ad altra associazione finalizzata al narcotraffico.
Venivano contestate, altresì, diverse aggravanti, tra cui della partecipazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e l'aggravante dell'essere state le sostanze stupefacenti adulterate o commiste ad altre in modo che ne risultasse accentuata la potenzialità lesiva. Agli stessi imputati venivano contestatati reati in tema di stupefacenti.
In particolare, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’Avv. Antonio Larussa, ha assolto P.E. dall’accusa di partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste, l’ha assolta da due contestazioni in tema di stupefacenti perché il fatto non sussiste, da una per non aver commesso il fatto, da un’altra perché il fatto non sussiste ed in relazione ad altro episodio ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
In accoglimento delle deduzioni difensive dell’Avv. Salvatore Cerra e Valerio Mercuri, ha assolto C.G. dalla dall’accusa di partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste e da un reato fine per non aver commesso il fatto; al altro imputato C.F. sempre difeso dall’Avv. Cerra il Tribunale di Lamezia Terme pronunciava sentenza di assoluzione dall’accusa di narcotraffico sempre per insussistenza del fatto storico e da due fattispecie in tema di violazioni legge stupefacenti perché il fatto non sussiste e per non averlo commesso. Infine, assolveva T.P. (difesa dall’Avv. Alessandro Rocca) dall’accusa partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste, dichiarando la prescrizione per altri due reati a lei contestati.
Il Tribunale ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza. Sarà quindi possibile approfondire le ragioni poste a fondamento delle assoluzioni pronunciate nei confronti degli imputati.
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