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Catanzaro - "Il ricorso presentato dai legali del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio (Enzo Belvedere e Armando Veneto, ndc) contro il provvedimento di obbligo di dimora emesso a suo carico nell'ambito dell'inchiesta "Lande desolate" "è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla gravità indiziaria, sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari". E' quanto scrivono i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni della loro decisione con la quale, il 20 marzo scorso, hanno annullato senza rinvio il provvedimento emesso dal gip di Catanzaro il 18 dicembre 2018 per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio in relazione a presunte irregolarità in alcuni appalti. Secondo gli ermellini, «il quadro indiziario valorizzato nell’impugnata ordinanza" avrebbe "una contraddizione di fondo, che ne compromette la tenuta sul piano della coerenza logica, laddove il Tribunale, prendendo atto dell’esclusione della gravità indiziaria per l’abuso di ufficio di cui al capo 16, aderisce all’assunto", sostenuto dai due difensori, che Oliverio «non era a conoscenza delle modalità ingannevoli di redazione dei SAL con cui erano disposti i pagamenti ed autorizzati i finanziamenti per i lavori complementari sulla base della stipula dell’atto di sottomissione approvato con la delibera n.104 del 27.11.2015 della Giunta comunale di Pedace".

"Quindi, - prosegue la Cassazione - aderisce alla conseguenziale logica attribuzione, al Presidente della Regione – come anche al dirigente della Regione, Gaetano Prejanò, che ebbe ad adottare il decreto della Regione di liquidazione di 2.900.000 euro in favore del comune di Pedace (stazione appaltante) – della veste di soggetto indotto in errore sulla reale consistenza delle opere eseguite e sull’osservanza degli impegni assunti dall’impresa Barbieri nell’esecuzione delle opere appaltate, perché raggirato dalle manovre fraudolenti poste in essere, in accordo con l’impresa Barbieri, da Francesco Tucci (direttore dei lavori), da Luigi Zinno (dirigente del Dipartimento regionale per la programmazione nazionale e comunitaria), da Damiano Mele (RUP dei lavori di Lorica), e da Arturo Veltri (consigliere del Cda della Lorica ski e titolare dell’incarico di esperto PISL presso il dipartimento regionale di programmazione nazionale e regionale)". La consapevolezza di Oliverio, fa notare la Cassazione, «intervenuta dopo la vicenda dell’approvazione dei SAL, è argomentata sulla base di elementi che non rivelano allo stato la necessaria gravità indiziaria, perché non adeguatamente supportati da dati obiettivi dimostrativi dell’assunto secondo cui" il governatore della Calabria "allorché ebbe a partecipare all’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera con cui si stanziavano in bilancio i finanziamenti comunitari per la ulteriore quota di 4.200.000 per il Comune di Pedace, destinato al pagamento dei lavori appaltati al gruppo Barbieri per il cantiere di Lorica, fosse affettivamente a conoscenza sia dello stato di irreversibile dissesto finanziario del gruppo Barberi". Secondo il Riesame "la visita del cantiere di Lorica del 26.12.2015" da parte di Oliverio «gli avrebbe consentito di avere contezza “dello scarso avanzamento dei lavori nonché della situazione finanziaria dell’impresa Barbieri” non appare coerente con i dati indiziari valorizzati a suo sostegno, basati essenzialmente sul contenuto di conversazioni intercorse tra gli stessi soggetti che avevano posto in essere gli artifici contabili e giuridici necessari ad ottenere in modo fraudolento i finanziamenti comunitari, gestiti dalla regione, senza che il presidente della regione ne potesse avere alcuna contezza".

Le intercettazioni

"Elementi indiziari - scrivono i giudici della Cassazione - desunti dalle intercettazioni di conversazionidi altri indagati, alle quali non prende mai parte il ricorrente". Intercettazioni che secondo la Cassazione "vengono lette ed interpretate senza considerare la intonazione canzonatoria e irriverente assunta dagli interlocutori sintomatica del compiacimento per essere riusciti a persuadere il presidente della regione della bontà dei loro progetti e della serietà della operazione imprenditoriale". "La chiave di lettura delle conversazioni - è scritto ancora nelle motivazioni - muove dal chiaro pregiudizio accusatorio che anche il ricorrente avesse condiviso le modalità fraudolente con cui dovevano essere finanziate le opere appaltate». Per i giudici di Cassazione "ulteriore errore di valutazione è quello che emerge dall'enfatizzazione del ruolo di “unico proponente” della delibera di competenza della Giunta regionale, trattandosi di un dato solo formale, non adeguatamente approfondito sotto il profilo della rilevanza del concreto ruolo svolto dal ricorrente nella verifica della correttezza dell'iter amministrativo seguito".

Quanto alla presunte sollecitazione indirizzata all'impresa Barbieri per rallentare la chiusura dei lavori dell'appalto per il rifacimento di piazza Bilotti di Cosenza, per la Cassazione "non risulta essere stata apprezzata in modo univoco nell'impugnata ordinanza, essendosi evidenziato da un lato la sua irrilevanza rispetto all'ipotesi di abuso di ufficio, e dall'altro, se ne è segnalata la possibilità di qualificarla in termini di corrispettivo dell'appoggio politico offerto dal ricorrente per il finanziamento delle opere complementari". "L'acritica unilateralità della lettura di tale vicenda - scrivono i giudici - pone fondati dubbi sull'effettiva valenza indiziaria del compendio probatorio posto a fondamento dell'ordinanza cautelare e renderebbe pertanto doverosa una ulteriore e più approfondita valutazione, che è tuttavia preclusa dall'insussistenza delle esigenze cautelari".

B.M.

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