
Lamezia Terme – Tra gli imputati assolti nel processo Perseo, celebrato con il rito abbreviato a Catanzaro, c’è anche un altro avvocato lametino, Giuseppe Lucchino. Nelle motivazioni della sentenza, rese pubbliche ieri, il Gup scrive di aver assolto il legale da tutti i reati che l’accusa gli aveva contestato “perché il fatto non sussiste”. E per quanto riguarda l’accusa specifica di una truffa assicurativa è stato assolto “per non aver commesso il fatto”. Il pubblico ministero Elio Romano aveva ritenuto Lucchino “un concorrente esterno dell’organizzazione di stampo mafioso denominata cosca Giampà” e riteneva che in virtù di questo Lucchino svolgeva “il compito di seguire consapevolmente il disbrigo delle pratiche assicurative relative ai sinistri simulati posti in essere dai vari componenti della cosca Giampà; coadiuvava in qualità di referente legale (…) i membri della cosca Giampà nella realizzazione delle truffe assicurative, consentendo alla cosca Giampà la realizzazione di profitti ingiusti da reimpiegare nel finanziamento delle altre attività illecite della cosca stessa (..), dividendone anche i profitti, partecipando in prima persona a taluna delle truffe assicurative insieme a Giampà Giuseppe”.
Secondo il Gup Giuseppe Perri, che ha pronunciato la sentenza di assoluzione l’8 giugno scorso, “la principale fonte di prova a sostegno dell’impianto accusatorio è costituita dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Giampà Giuseppe” e che per quanto riguarda il lavoro svolto dalle forze dell’ordine “gli accertamenti documentali eseguiti dalla P.G. se, da una parte, hanno consentito di confermare l’esistenza dei fatti storici, dall’altra, non hanno tuttavia permesso di acquisire riscontri estrinseci individualizzanti circa le condotte penalmente rilevanti ascritte alla maggior parte degli imputati in rubrica”. Anche prendendo in esame il caso specifico, il Gup ribadisce “l’assoluta insussistenza di riscontri estrinseci individualizzanti alla chiamata in correità diretta del Giampà nei confronti del Mascaro, del Rotundo e del Lucchino”. Nelle motivazioni che ha scritto il Gup del Tribunale di Catanzaro, si evidenzia come “l’immagine senza dubbio non edificante che concordemente viene offerta da tutti i propalanti di questo imputato - laddove si afferma unanimemente che detto avvocato era solito occuparsi, nell’esercizio della propria professione, di pratiche infortunistiche, spesso con la consapevolezza dell’eventuale carattere truffaldino di esse e occasionalmente concorrendo altresì in prima persona alla perpetrazione del singolo illecito svolgendo un’attività estranea a quella strettamente attinente l’assistenza legale - non può essere ritenuta tale da possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito. E aggiungendo poi il Gup: “Non potendosi condividere un impostazione secondo la quale gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica dell’attendibilità del dichiarante più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati”.
In sostanza, secondo le motivazioni del Gup, non bastano le sole dichiarazioni di Giuseppe Giampà, boss della cosca, a dimostrare l’effettiva partecipazione di Lucchino alle truffe assicurative, e inoltre tali dichiarazioni non dimostrano che l’avvocato fosse a conoscenza che i proventi di tali truffe andassero a rimpinguare le casse dell’organizzazione criminale. Il Gup Perri scrive, infatti, che il fatto che “sia stato effettivamente il legale che ha seguito la pratica non riscontra (…) né la condotta criminosa a lui ascritta, né la sua consapevolezza circa il carattere truffaldino della pratica medesima, tutti interventi che si rinvengono solo nelle accuse del Giampà, e in nessun altra emergenza di indagine estrinseca e autonoma rispetto alle propalazioni del collaboratore di giustizia”. E sulle dichiarazioni di Giuseppe Giampà, il Gup del Tribunale di Catanzaro ha specificato che “non ha neppure sostenuto che il Lucchino avesse svolto un ruolo effettivo nella truffa di contestazione, né in termini di concorso materiale né morale, ma solo che fosse consapevole del carattere simulato del sinistro, affermazione (...) con la quale egli accusa laconicamente – e con formula ormai di stile, reiterata nel corso dell’esame di tutti i sinistri, dei quali il collaborante riporta tutti i dati precisi con tale dettaglio e precisione da essere chiaro che lo stesso non si avvale di una insolita ed elevatissima capacità mnemonica ma piuttosto di documentazione postagli in visione dagli investigatori”.
Per quanto riguarda l’accusa dell’ipotesi associativa, il Gup spiega che, dalle dichiarazioni di Giampà, è possibile evidenziare che “i sinistri in contestazione non fossero pianificati ed eseguiti da un gruppo di persone organizzato, bensì soltanto dal Giampà medesimo, il quale, a seconda delle circostanze, si è avvalso di soggetti diversi, non collegati tra loro, ma aventi una relazione illecita esclusivamente con lui”.
Tra i vari capi d’imputazione mossi dalla pubblica accusa all’avvocato Lucchino, c’era anche quello di “aver ottenuto da Franco Trovato e da Giuseppe Giampà, quali membri della cosca, la promessa di voti per le consultazioni elettorali amministrative destinate all’elezione del consiglio comunale di Lamezia Terme, in cambio dell’erogazione di una somma di denaro ricompresa tra i 10mila e i 15mila euro”. Il legale lametino partecipò effettivamente alla competizione elettorale del 2010, concorrendo per un posto in Consiglio Comunale tra le fila dell’Udc, ma non fu eletto.
Diversi i collaboratori che hanno parlato di questo episodio in particolare che vede protagonisti Lucchino, Franco Trovato e Giuseppe Giampà. E proprio le dichiarazioni di quest’ultimo sono state messe sotto esame dal Gup Perri che le ha definite “contraddittorie” e “non trovano comunque negli atti un valido riscontro estrinseco individualizzante”. A questo si aggiungono “le contraddizioni esistenti tra la versione del Cappello e quella del Giampà” e il Gup scrive che “deve concludersi per la non univocità del quadro probatorio e quindi per l’assoluzione”.
C.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA