Falerna - Annullata oggi con sentenza del Tar della Calabria l’Ordinanza del Sindaco pro tempore di Falerna Daniele Minniti, n. 89 del 29 giugno 2020, avente ad oggetto “Disciplina attività balneare” nella parte in cui al punto 2.15 vieta di condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili cani o altri animali anche se muniti di museruola e/o guinzaglio.
Aveva fatto molto discutere questa ordinanza emessa la scorsa estate, tanto da spingere associazioni e privati cittadini ad insorgere con manifestazioni pacifiche e di dissenso a mezzo social, culminate successivamente in un ricorso al Tar da parte di alcuni residenti nel Comune di Falerna e proprietari di cani nonché, a mezzo dei legali rappresentanti, alcune associazioni: Oipa Italia Onlus, Organizzazione Internazionale Protezione Animali e LEAL Lega Antivisezionista Lombarda.
“È illegittima l'ordinanza sindacale che, per preservare il suolo pubblico dall'insudiciamento di cani, vieta che gli stessi siano condotti dai proprietari sui marciapiedi, sulle aiuole di una determinata piazza del territorio comunale e all'interno del cimitero comunale, trattandosi di provvedimento eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone” ha così sentenziato il Tar, condannando alle spese legali lo stesso comune di Falerna, nella persona del Sindaco. Una vittoria per le associazioni animaliste che ribadisce, secondo univoca giurisprudenza, un diritto di libertà sul quale ancora è necessario dibattere.
D.C.
"Vittoria dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) e della Lega antivivisezionista (Leal): il Tar della Calabria ha annullato l’ordinanza del sindaco pro tempore di Falerna, Daniele Minniti, n. 89 del 29 giugno 2020 con oggetto Disciplina attività balneare nella parte in cui vietava di condurre sugli arenili “cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio”, durante la stagione balneare. Il Tar ha inoltre condannato il Comune alle spese processuali. La sentenza, su ricorso dell’Oipa, della Leal e di alcuni cittadini, sancisce dunque il diritto di passeggiare sul lungomare o di andare in spiaggia con il proprio cane a Falerna (Catanzaro)" è quanto si legge in una nota.
"Aveva fatto molto discutere - precisano - questa ordinanza emessa la scorsa estate quando, contro gli stessi interessi degli esercenti della sua città, il sindaco decise di negare l’accesso ai cani non solo in spiaggia, ma addirittura sul lungomare e nelle aree verdi. Per questo il 13 agosto scorso molti cittadini e vacanzieri protestarono con un sit-in pacifico sul lungomare Amerigo Vespucci di Gizzeria, insieme agli attivisti dell’Oipa di Lamezia Terme". “È illegittima l'ordinanza sindacale che, per preservare il suolo pubblico dall'insudiciamento di cani, vieta che gli stessi siano condotti dai proprietari sui marciapiedi, sulle aiuole di una determinata piazza del territorio comunale e all'interno del cimitero comunale, trattandosi di provvedimento eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone”, si legge nella sentenza del Tar.
"Siamo il secondo paese in Europa per presenza di animali nelle abitazioni, nelle case degli italiani ci sono milioni di cani", commenta Clara Solla, la delegata dell’Oipa di Lamezia. "Per questo tutte le strutture, nel nostro Paese, si stanno adeguando per poter ospitare gli animali domestici insieme ai loro proprietari. Il sindaco di Falerna ha tentato di agire al contrario, ma questa sentenza rende giustizia ai cani e alle loro famiglie". "Agevolare l’accesso degli animali da compagnia nelle zone di villeggiatura - concludono - sarebbe anche un disincentivo all’abbandono che ogni estate trasforma cani di casa in randagi destinati a patire e a morire sulle strade".
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