Salta al contenuto principale

LOGOPromosport.jpgLamezia Terme - Nulla da fare per la Promosport. Rigettato, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, il reclamo presentato dalla società del presidente Augello avverso la sentenza del Giudice Sportivo che, in riferimento al match di campionato giocatosi lo scorso 31 gennaio, al “Rocco Riga”, tra la terza realtà calcistica cittadina ed il Cotronei,  aveva tramutato l’1-0 sancito dal terreno di gioco in 0-3 a tavolino. Il tutto a causa di una sostituzione, effettuata nei minuti finali dalla squadra guidata da Leonardo Viterbo, che avrebbe fatto venir meno l’obbligo dell’utilizzo, per l’intera durata dell’incontro, dei tre under previsti dal regolamento. Bocciatura del ricorso che ha mandato su tutte le furie il sodalizio lametino, tanto che lo stesso ha preannunciato un duro comunicato in merito, nonché una forte protesta in occasione della gara interna di domenica contro il Soverato Davoli.  Per il momento ci limitiamo a pubblicare la sentenza, resa nota poche ore fa, della già menzionata Corte Sportiva di Appello Territoriale.

 

“Reclamo della società Nsd Promosport avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 18.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Promosport –Cotronei 1994 del 31.1.2016-Campionato Promozione-).

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il rappresentante della società reclamante, il legale della società resistente, l’arbitro e i due assistenti di gara;

ritenuto che le questioni preliminari sollevate dalla Società Cotronei sono infondate sia perché l’originale del ricorso proposto dalla Società Promosport risulta debitamente sottoscritto, sia perché lo stesso ricorso, malgrado la sua sinteticità, contiene gli elementi minimi di ammissibilità circa le contestazioni sollevate alla decisione del primo giudice e alle conclusioni di cui si chiede l’accoglimento;

ritenuto, nel merito, che sia l’arbitro che il primo assistente hanno concordamente dichiarato senza alcuna incertezza che al 43’ del secondo tempo la Promosport provvedeva a sostituire il nr.2(Martello Francesco) con il nr.14 (Gallo Giuseppe) e che, quindi, l’assunto della società reclamante (secondo cui il calciatore subentrato sarebbe stato il nr.16, erroneamente indicato con il nr.14, dal direttore di gara) è rimasto smentito da fonti di prova privilegiata, confermato dalla sottoscrizione del rapporto riepilogativo consegnato a fine gara alla Società;

 

ritenuto, pertanto, che la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa”.

 

Fer.Gae.

Segui il Lametino
Le notizie di Lamezia e della Calabria, dove preferisci tu.