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Lamezia Terme – Volge quasi al termine il corso per difensori d’ufficio che la Camera Penale del Tribunale di Lamezia Terme ha organizzato, toccando diversi argomenti e ospitando personalità di rilievo del panorama giudiziario. Questa mattina a tracciare un excursus storico tra le varie riforme in tema di ‘stupefacenti’ è stato il pubblico ministero Marta Agostini. Un discorso ampio che parte e termina con l’articolo 73 del TU 309|1990, con la premessa da parte della Agostini che “Il testo nuovo si trova al momento solo su internet”, richiamando poi gli effetti pratici e da ultimi quelli dogmatici. Ci sono effetti sostanziali e processuali da mettere in evidenza quanto alle modifiche della normativa.

Gli artt 73.75 del TU 309|1990 restano in vigore fino alla legge del 2005, la c.d L. Fini/Giovanardi, la quale prevedeva una serie di condotte con oggetto sostanze stupefacenti inserite in apposite tabelle, ciascuna delle quali pronta a riferire il grado leggero o pesante di droghe, e con corrispondenti e diversificati gradi di pena. La tabelle 1 e 2 (droghe leggere) segnavano infatti una reclusione da 2 a 6 anni con l’aggiunta di una pena pecuniaria; le tabelle 3 e 4 (droghe pesanti) segnavano invece una reclusione da 8 a 20 anni. Comparivano, inoltre, le ‘circostanze attenuanti ad effetto speciale’ con l’indicazione di pene particolari – nel comma 5  dell’art 73 – a seconda delle droghe. La Fini/Giovanardi interviene dopo il 2006 travolgendo l’intero sistema e portando una serie di novità. Viene innanzitutto mantenuta la distinzione tra illecito amministrativo e illecito penale, viene eliminata la dose giornaliera, e non c’è più riferimento alla quantificazione della sostanza, mentre non viene eliminata completamente la differenziazione tra droghe leggere e droghe pesanti. Anche dopo la Fini/Giovanardi l’art 73 rimane immutato per quanto concerne le fattispecie di ‘lieve entità’. Il punto nodale, sotto forma di domanda è il seguente “La nuova normativa è un reato autonomo”? – chiede Marta Agostini ai presenti. Da cosa si può dedurre la risposta affermativa? “Dall’interpretazione del testo, in quanto non ci sono norme di circostanze attenuanti che esordiscono così” – commenta il pubblico ministero, portando all’attenzione la formulazione letteraria.

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Da ultima, la riforma del 2013 con la quale il legislatore non interviene solo sull’art 73 ma si sofferma anche sull’art 390 2 comma lett. H del c.p a proposito dei ‘casi di arresto facoltativo in flagranza’. Successivamente si assiste ad una cristallizzazione da parte della Corte Costituzionale. Quali le conseguenze? “In presenza di un reato autonomo non si fa più ricorso al giudizio di bilanciamento delle circostanze – continua la dottoressa Agostini – il fatto di lieve entità si prescrive in 20 anni, e ancora dopo il 2013 il legislatore lo modifica e lo passa a 6 anni”. Quanto all’arresto facoltativo in flagranza, è necessario far conciliare ‘gravità del fatto’ e ‘pericolosità del soggetto. Con la nuova normativa non si può più procedere a tale tipo di arresto. Con l’intervento del 2014 da parte della Corte Costituzione – che dichiara incostituzionale le norme che hanno previsto la conversione in legge del decreto legge in materia stupefacente – si avrà uno tsunami. “Dobbiamo fare in modo che le norme che hanno nel tempo inserito i commi all’art 73 non fossero mai esistite” – conclude Marta Agostini, rifacendosi all’attualità ancora pregnante della Fini/Giovanardi. “I reati della Fini/Giovanardi sono ancora reati, quello che cambia è la pena”.  

V.D.

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