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Lamezia Terme - Con la stagione estiva ormai alle porte, si ripresenta il grave problema legato agli incendi boschivi. Per tale motivo, con ordinanza n. 105 dell’1 giugno 2016, il comune di Lamezia Terme ha pubblicato sull’albo pretorio le disposizioni per la prevenzione degli incendi, rendendo noti divieti e sanzioni per la stagione estiva 2016 e ritenendo dunque “necessario effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni”.

 

 DIVIETI

  • Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, è infatti “fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di: accendere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente innesco.
  • I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l'igiene pubblica,in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Gli interventi di pulizia - prosegue l’ordinanza - dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno 2016.
  • La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente,in prossimità di strade pubbliche e private,lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt. 10,00; 
  • Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegrazione e compostaggio. 
  • E’ vietato, procedere allo smaltimento dei i residui vegetali di qualsiasi tramite la combustione degli stessi.
  • I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione 1'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00; 
  • I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00. 

 

SANZIONI

  • Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa e aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992. 
  • Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad € 300,00. 
  • Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. 

 

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 

Sull’albo si ricorda infine “che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche e che chiunque avvisti un incendio, deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti forze di Polizia o Soccorso: Vigili del Fuoco n. Tel. 115; Corpo Forestale dello Stato n. Tel. 1515; Corpo Polizia Locale Tel. 096822130; Arma Carabinieri Tel. 112. 

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