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Lamezia Terme - In vista delle prossime elezioni l’Amministrazione comunale ha deciso di aggiornare il regolamento sulla pubblicità, datatati 2009, regolando in maniera specifica la diffusione di depliants, volantini e manifesti in giro per la città e lo fa con apposita ordinanza. Un provvedimento che si rende necessario dalla straboccante produzione di carta che invade strade e marciapiedi contribuendo a creare rifiuti in ogni luogo della città.

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L’Amministrazione Speranza parte dalla constatazione che ormai “la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliants, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un' ingente quantità di rifiuti con degrado dell' igiene e del decoro della città”.  “il getto di tali carte - spiegano poi - determina, oltre all' inquinamento del suolo, anche ingenti spese per l' Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento o pioggia” e che “il materiale cartaceo trasportato dalla pioggia e dal vento va ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane”. Dall’Amministrazione comunale si rendono conto che, anche se esiste un regolamento comunale per la V“Disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” del 2009 occorre però “disciplinare attività non regolamentate, nelle more di adeguamento del Regolamento citato, al fine precipuo di assicurare il rispetto dei diritti dei contribuenti contemperando gli stessi all'esigenza pubblica di diminuire od eliminare le situazioni di rischio per l'ambiente e per la qualità del decoro urbano e del territorio”.

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I DIVIETI

E' fatto divieto di depositare sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli volantini e dépliant pubblicitari; è altresì fatto divieto ai cittadini di disfarsi del volantino pubblicitario buttandolo per strada, al fine di assicurare il rispetto del decoro urbano, per i motivi espressi in premessa; è fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante affissione di manifesti sui pali dell' illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale; è fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private; è fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e materiale similare; in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell' ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati, i quali sono comunque tenuti a garantire il rispetto il divieto di cui al precedente punto 2; la pubblicità ambulante di volantini è consentita solo ed esclusivamente attraverso la consegna a mano a persona fisica o nei locali e negli esercizi commerciali che accettino questo tipo di pubblicità, o nelle cassette postali e negli androni dei condomini laddove non sia esposto apposito cartello di non gradimento o gli stessi abbiano provveduto con idoneo raccoglitore esterno.

LE SANZIONI

"Per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

Per il personale che diffonde volantini e/ o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da  10 a 60 euro, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

Per i cittadini, i proprietari di immobili e/ o gli amministratori condominiali: sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

I trasgressori del suddetto obbligo - specificano - sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/ 81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione. La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti / contestazioni è di competenza del Settore Entrate, i proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune”.

“Gli operatori delle Forze dell'ordine, con particolare riferimento al Corpo di Polizia municipale - aggiungono infine - sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all' esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori”.

C’è da dire che, in effetti, come già sottolineato per quanto riguarda l’inquinamento acustico della pubblicità fonica, altro ambito che andrebbe disciplinato con altra apposita ordinanza, non esisteva nelle Regolamento della pubblicità varato nel 2009 una serie di provvedimenti per i trasgressori delle varie forme di pubblicità. Un primo passo, non certo l’ultimo, per una città più civile e decorosa.

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