Lamezia, pubblicato vademecum per iscrizioni all’istituto Manzoni-Augruso

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Lamezia Terme - Le continue richieste di iscrizioni che stanno pervenendo, anche durante l’estate, all’IC Manzoni-Augruso, hanno indotto la preside Antonella Mongiardo a pubblicare sul sito della scuola un vademecum con tutti gli adempimenti di competenza delle scuole e delle famiglie, al fine di gestire nel modo più corretto possibile le fasi delle iscrizioni tardive o dei trasferimenti di alunni da un istituto ad un altro.

“L’IC Manzoni-Augruso ha avuto quest’anno un exploit di iscrizioni, con continue richieste anche nel periodo estivo, che hanno invertito il trend negativo degli ultimi anni, facendo risalire a circa 630 alunni una popolazione scolastica che aveva sfiorato la soglia minima dell’autonomia – afferma - Il manuale, redatto per supportare le famiglie nella corretta gestione di quello che è un diritto sancito dalla legge, cioè il diritto di scelta della scuola o di trasferimento dell’alunno anche in corso d’anno scolastico, ripercorre le norme che regolano questa materia scolastica, sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione, compresi gli esami di idoneità e integrativi nella scuola secondaria di secondo grado”.

“Nella circolare annuale sulle iscrizioni- si legge nel documento- sono fissate le tempistiche entro cui i genitori devono effettuare l’iscrizione dei propri figli, che, solitamente, va perfezionata nel periodo gennaio/febbraio dell’a.s.  precedente a quello di riferimento. Ciò potrebbe comportare una scelta frettolosa, oppure può accadere che nel corso dei mesi successivi insorgano nuove necessità familiari che richiedano il trasferimento in un’altra scuola dopo l’iscrizione. Sono diverse le motivazioni che possono determinare la necessità di trasferimento di uno studente da una scuola ad un’altra: cambio di residenza; mutati interessi dello studente in relazione alle materie e all’indirizzo di studi; scelta sbagliata in fase di iscrizione (soprattutto nel passaggio tra scuola Secondaria I grado a scuola Secondaria II grado). Come segnala lo stesso Ministero, taluni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione. Discorso analogo deve essere fatto per tutti i casi di studenti già frequentanti la scuola secondaria II grado che desiderano trasferirsi in altra tipologia di istituto anche per classi successive alla classe prima (…). Il trasferimento in un’altra scuola o in un diverso indirizzo della stessa scuola deve essere, quindi, sempre possibile in presenza di motivate esigenze dello studente e/o della sua famiglia, “rispettando- dice la C.M. n°10/2016- la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore”.

“Le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione (art.8 circolare ministeriale 30/11/2022). Il nulla osta è una dichiarazione rilasciata da un’autorità amministrativa che attesta l’inesistenza di impedimenti ostativi allo svolgimento di un’attività. Nella fattispecie è una dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico della scuola in cui è iscritto lo studente in uscita, nella quale si attesta che non vi sono impedimenti per il trasferimento ad altra scuola.  I Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi, però, solo in presenza di situazioni opportunamente motivate. Ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.). Il nulla osta, dunque, deve essere rilasciato dal Dirigente scolastico della scuola di iscrizione e va trasmesso alla scuola di destinazione, sia nel caso di trasferimento ad anno scolastico non ancora iniziato, che ad anno scolastico iniziato. Inoltre, considerato che il trasferimento di iscrizione non deve comportare l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la scuola di destinazione (dove la famiglia vuole trasferire il proprio figlio) deve valutare la propria disponibilità oggettiva ad accogliere l’alunno, sulla base della effettiva capienza delle aule (a tutela della sicurezza, D.Lgs 81/2008) e dei parametri previsti dal DPR 81 del 2009, sulla consistenza numerica delle classi. Pertanto, nel momento in cui la famiglia sceglie una nuova scuola, non è scontato che in quella scuola vi sia la disponibilità oggettiva di accogliere l’alunno. In tal caso deve essere scelta una nuova scuola (questo è il caso più delicato, che, in base alla normativa vigente richiede un raccordo operativo tra scuole e Uffici scolastici territoriali)”.

In particolare, in riferimento alle fasi da seguire per il trasferimento degli alunni da un istituto ad uno equivalente, si legge nel documento a firma della Dirigente scolastica Antonella Mongiardo: "La prassi per il trasferimento di un alunno soggetto all’obbligo scolastico da una scuola ad un’altra, della stessa tipologia o di diversa tipologia, prevede una sequenza di passaggi, che, in base al R.D. 653 del 1925 e alle circolari ministeriali si possono così riassumere, a seconda se: a) se il trasferimento avviene prima dell’inizio delle lezioni iscrizioni tardive; b) durante l’anno scolastico".

Caso a) Trasferimento dell’alunno prima dell’inizio (ovvero nei primi mesi dell’a.s.

“I genitori devono presentare la domanda alle due scuole, quella in cui è iscritto e quella dove vorrebbe iscriversi, verificando, chiaramente, che vi sia posto nella scuola dove desidera andare. Il Dirigente della scuola di destinazione, ricevuta la domanda di disponibilità della famiglia e/o la domanda di disponibilità del Dirigente di prima iscrizione che dichiari nella richiesta di aver ricevuto domanda di nulla osta da parte della famiglia, valuta la disponibilità di accoglienza, tenendo conto di parametri oggettivi, in relazione alla capienza e alla sicurezza nelle classi (D.Lgs 81/2008) e alla consistenza numerica delle classi (D.Lgs 81/2009) e dà risposta iscritta al richiedente. Il Dirigente della scuola di destinazione, per avere informazioni sull’esistenza di situazioni di disabilità degli alunni richiedenti l’iscrizione, richiederà tali informazioni per via riservata, evitando scambi di email contenenti dati sensibili dell’alunno, a tutela della privacy (Vademecum Garante privacy, maggio 2023, “La scuola a prova di privacy”). Accertata la disponibilità della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di partenza deve rilasciare ai genitori e alla nuova scuola il nulla osta. La famiglia perfezionerà l’iscrizione nella scuola d’arrivo presentando il nulla osta e la pagella dello studente. Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti”.

Caso b) Trasferimento durante l’anno scolastico

“I genitori devono presentare la domanda alle due scuole, quella in cui è iscritto e quella dove vorrebbe iscriversi, verificando, chiaramente, che vi sia posto nella scuola dove desidera andare. Accertata la disponibilità della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di partenza deve rilasciare ai genitori e alla nuova scuola il nulla osta.  La famiglia perfezionerà l’iscrizione nel nuovo istituto, unendo alla domanda la pagella scolastica col nulla osta (da cui risulti che la sua posizione è regolare in riferimento all’obbligo delle tasse, se al di fuori dell’obbligo scolastico) e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa.  Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti”.

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