
Lamezia Terme – Pubblicata l’ordinanza di divieto di accensione e lancio di fuochi pirotecnici al fine di garantire la tutela delle pubbliche e private cose nei festeggiamenti di fine 2022 e inizio 2023. In particolare, nell’ordinanza si sottolinea come la consuetudine di festeggiare con l'accensione e il lancio di fuochi pirotecnici, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e di razzi pirotecnici di vario genere comporti il disturbo della quiete pubblica e il danneggiamento di arredi urbani, con gli ovvi riflessi sotto l'aspetto della sicurezza delle persone, Inoltre viene considerato come tale pratica provoca effetti traumatici anche sugli animali e possono costituire pericolo per le persone e la circolazione, con un possibile “innalzamento esponenziale di incidenti”.
Pertanto, dal 31 dicembre 2022 al 01 gennaio 2023 in tutto il territorio comunale “è fatto divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici da libera vendita e materie esplodenti in genere; divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari”. Inoltre, “le Forze di Polizia hanno la facoltà di allontanare dalle eventuali aree interessate da festeggiamenti, funzioni religiose, mercatini, o comunque da aree affollate chiunque sia sorpreso recare con sé alcuna delle materie sopra descritte; l'intensificazione da parte della Polizia Locale dei controlli finalizzati al rispetto del presente provvedimento; ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, con l'applicazione di una sanzione di importo compreso da 25 a 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20, comma 5 della predetta legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza”.
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