Lamezia, inammissibile ricorso su scioglimento Comune: restano i commissari

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Lamezia Terme – È arrivato questa mattina l’esito della discussione terminata nella tarda mattinata di ieri, tenuta a porte chiuse davanti ai giudici del Consiglio di Stato del ricorso, presentato dall'ex sindaco Paolo Mascaro e parte della sua Giunta comunale, contro il ritorno al Comune dei commissari deciso dai giudici amministrativi di ultimo grado. Il consiglio di Stato (relatore Pierfrancesco Ungari) ha dichiarato “inammissibile” il ricorso. Resta, quindi, la terna commissariale.

Il Consiglio di Stato, il 23 marzo ha sospeso la sentenza del Tar, che riabilitava la legislatura Mascaro, e successivamente nell'udienza dell'11 aprile ha confermato tale decisione. Da qui, la decisione di Mascaro di opporsi alla sospensiva presentando ricorso, discusso oggi in camera di consiglio. La discussione nel merito dell'intera vicenda legata allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, invece, si svolgerà il 19 settembre nel corso di un'udienza a porte aperte.

"Non sussistono i presupposti per la revoca, non ravvisandosi gli errori di fatto prospettati dai ricorrenti"

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha quindi dichiarato inammissibile l’istanza di revoca dell’ordinanza. Inoltre, è stato ritenuto che, scrivono nell’ordinanza dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) “non sussistono i presupposti per la revoca, non ravvisandosi gli errori di fatto prospettati dai ricorrenti, in quanto: il nesso di derivazione dall’operazione c.d. -OMISSIS- (Crisalide ndr) degli elementi sottolineati nell’ordinanza come idonei ad integrare il fumus boni iuris dell’appello, è indicato nell’ordinanza come indiretto – 'emersi in occasione' – ed è pertanto compatibile con lo sviluppo della vicenda e con la prospettazione dell’appello, che indica nell’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, appunto, l’occasione in cui – in ragione dell’aver l’indagine riguardato anche un consigliere comunale ed il vicepresidente del consiglio comunale di -OMISSIS- è stata ritenuta dal Prefetto di Catanzaro l’opportunità di sottoporre ad approfondito monitoraggio l’Amministrazione comunale; peraltro, se anche la percezione del nesso di derivazione fosse erronea, non per questo verrebbe meno la rilevanza degli elementi sottolineati;

l’appello ribadisce che dagli atti presupposti allo scioglimento è emersa l’esistenza di un sistema basato sull’aggiudicazione degli appalti sempre alle stesse imprese attraverso una rotazione delle stesse, sul recupero dei ribassi offerti in gara mediante proroghe degli appalti e sulla mancanza di programmazione e controlli in corso d’opera”.  

Altro punto analizzato, si legge ancora nell’ordinanza “la vicenda relativa all’affidamento ad una cooperativa di bene confiscato alla malavita, ancorché non specificamente esplicitata nell’appello, può ritenersi compresa, di seguito alla menzione suindicata sub (b), tra le circostanze “similari - di cui si dà conto nelle conclusioni della Commissione di indagine, e di riflesso, nella proposta del Prefetto e nella relazione ministeriale”, lamentandosi che il TAR ne abbia fornito una interpretazione incomprensibilmente riduttiva (pag. 23). Ritenuto, pertanto, che i contestati errori di fatto consistono in apprezzamenti, come tali opinabili ma scaturenti dalla valutazione dell’organo giudicante, non della consistenza oggettiva bensì del significato delle risultanze processuali (desumibile anche attraverso la esplicitazione della portata concreta di richiami operati dall’appello agli atti del procedimento), come tali inidonei a costituire vizio revocatorio; Ritenuto, inoltre, sotto il profilo della rilevanza decisiva degli elementi sottoposti a contestazione, che l’ordinanza cautelare, oltre ad aver puntualizzato il quadro normativo di riferimento, ha sottolineato, quali elementi indiziari che sarebbero stati sottovalutati dal TAR, anche altri elementi (compravendita di voti finalizzata all’elezione alla tornata elettorale del maggio 2015 in favore di soggetto poi eletto consigliere comunale nella lista del sindaco e nominato presidente dell’organo consiliare; posizione di un assessore, il cui fidanzato sarebbe interessato dall’operazione -OMISSIS-), non ulteriormente considerati nell’istanza di revoca”.

Per tutti questi motivi il consiglio di Stato (Roberto Garofoli, Presidente Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore) ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca dell’ordinanza di questa Sezione in attesa dell’udienza definitiva del 19 settembre.

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