Salta al contenuto principale

legge-urbanistica-oliverio.jpg

Catanzaro - Pubblichiamo la riflessione dell’avvocato Fortunato Francesco Mirigliani della Fondazione Calabria sulla legge regionale del 31 dicembre 2015, avente ad oggetto le modifiche alla legge urbanistica regionale n.19 del 1992.

 “È evidente e riconosciuto che si è trattato di un “tagliando” della legge urbanistica, non solo e non tanto per quanto dall’uso usurato, com’è per i tagliandi, quanto di verifica del valore e dell’efficacia nel tempo e all’atto pratico della detta legge base, a suo tempo tanto condivisa ed apprezzata, anche se talvolta, per evidenti ragioni, per così dire di convenienza, se ne è ostacolato l’iter attuativo. Per la verità, dall’esame complessivo della novella non risulta rinnegato l’impianto essenziale della stessa nella sua elevata tutela territoriale, con le articolazioni degli strumenti urbanistici previsti e relative partecipazioni, secondo i canoni più evoluti nella materia, in ispecie per il rispetto ambientale e di quello fondamentare del risparmio del suolo, a fronte delle ben note tragedie urbanistiche consumate in passato. Risulta invece che vi è stata però una doverosa presa d’atto che la legge nel tempo e all’atto pratico non ha certo esaurientemente funzionato. Al di là dei ritardi negli adempimenti di competenza regionale e provinciale, in particolare i Comuni nella generalità non hanno recepito o, comunque, realizzato le loro funzioni, incorrendo in inadempienze, inadeguatezze e, comunque, ritardi.

Da qui l’incontestabile opportunità di un intervento di revisione che da una parte prevedesse misure stringenti sulle funzioni degli enti onerati, dall’altra alleggerisse nell’ambito ragionevole le predette funzioni ed i relativi adempimenti in correlazione con le concrete possibilità operative. Non può, però, apprezzarsi innanzi tutto l’iter di formazione del nuovo intervento legislativo nei tempi e nelle modalità anche partecipative, ben diverse da quelle di cui all’adozione della legge urbanistica base e dei successivi adempimenti regionali, con un eccedente decisionismo, laddove diverso procedimento e maggiore dibattito avrebbe potuto comportare migliore formazione del risultato finale. Ma non è mai troppo tardi per poter sperare in più adeguati aggiustamenti, ovviamente nell’interesse pubblico e non certo per inserire ostacoli all’opportuno intervento di revisione. In particolare, si auspica ulteriore ponderazione e comunque migliore regolamentazione dei poteri sostitutivi con i “commissari ad acta”, che nel tempo, quando azionati e come azionati, non sempre hanno prodotto effetti conformi alle aspettative di interesse pubblico, se non lassismo applicativo, di modo tale che spesso gli organi ordinari hanno trovato comodo la procedura sostitutiva. Sui temi di cui sopra la Fondazione si riserva di interloquire con più pertinenti ed estesi interventi, anche promuovendo dibattiti pubblici.

In questa sede, riteniamo esprimere la nostra ragionata riflessione giuridica sul rinnovato art. 65 della legge sui “Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie”, questione dibattuta di grande attualità, perfino con esternazioni e diffusioni di interventi dirigenziali che non risultano avere cittadinanza nell’ordinamento e conseguente valore giuridico effettivo. La dirigenza nel riparto delle funzioni dell’ordinamento comunale e, comunque, nelle attribuzioni in materia urbanistica può solo procedere a correzioni materiali o ad integrazioni correttive obbligate, ma non certo a direttive con valore esterno, sia pure per asserita trasparenza o ricerca di proporzionalità interpretativa ed applicativa. Nello specifico, occorre considerare che la novella appare nel suo testo al riguardo ben drastica e non si presta ad adeguamenti in sede gestionale amministrativa, siccome ispirata non alla sola verifica dell’esistenza negli strumenti urbanistici vigenti dei principi ispiratori della legge urbanistica sopravvenuta, ma la compiuta elaborazione dei predetti; operazione ben diversa e più ampia.

Il temperamento cui si fa riferimento, ancorandosi a legge precedente appunto di salvataggio dei piani regolatori conformi ai principi predetti, appare problematico e fonte di eventuali illegittimi atti amministrativi  ove si consideri che le norme abrogative delle precedenti disposizioni sono eversive  in toto. Piuttosto è da recriminare l’eccessività del nuovo dettato legislativo, sia pure con le comprensibili finalità sollecitatorie, che può prestare il fianco anche a rilievi di natura costituzionale in relazione alla ragionevolezza, alla incisione sui diritti garantitivi della proprietà e dell’iniziativa privata e pur anche di quelli sulla sussidiarietà. Ciò per quanto riguarda non solo il disposto di base, ma soprattutto la disciplina transitoria, che comporta blocchi operativi appunto irragionevoli e contro i predetti principi, anche su pratiche già oggetto di legittimo esercizio e affidamento sugli strumenti urbanistici vigenti pro-tempore e perfino incisione su strumenti attuativi già approvati, limitando la loro validità ed espansione secondo le consolidate relative regole conformative ed attuative”.

Segui il Lametino
Le notizie di Lamezia e della Calabria, dove preferisci tu.