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Lamezia Terme – L’ex presidente dei Revisori dei Conti del Comune di Lamezia, interviene, in una nota, dopo l’ultimo consiglio comunale svoltosi venerdì 8 settembre. Per Rocco Nicita “l’argomento addotto dall’amministrazione comunale, a sostegno delle proprie ragioni, nel caso che ci riguarda, è un vaso vuoto riempito di nulla”. Punto per punto spiega i motivi della sua affermazione: “non c’è alcun rapporto né diretto né indiretto tra l’anticipazione di cassa ex art. 243 quinquies del tuel (presente nel disavanzo lett. E)  fino al 31 dicembre 2021) e il disavanzo non recuperato nell’esercizio 2022... con la conseguenza che nessun impatto negativo può essere registrato, né sul piano contabile né sul piano finanziario, poiché non è stata mai stanziata, nei bilanci 2021-2023-annualità 2021- e 2022-2024-annualità 2022, la copertura dell’anticipazione di cassa, anzi, l’Ente ne ha pure tratto giovamento; la prova dell’irrilevanza contabile/finanziaria dell’anticipazione di cassa sul risultato di amministrazione lett. E) è fornita dal fatto che, se l’Ente (che l’ha rimossa ex post anziché ex ante, ovvero al 1 gennaio 2022) continuasse ad assommarla al disavanzo alla data del 31 dicembre 2022...otterrebbe lo stesso risultato... ovvero... disavanzo al primo gennaio 2022 di euro 62.871.905,47 e disavanzo al 31 dicembre 2022 di euro 64.155.386,10”.

Secondo Nicita “l‘Ente ha comparato due grandezze tra loro non omogenee..vale a dire ...il disavanzo presente al primo gennaio 2022 ..comprensivo  dell’anticipazione di cassa...e il disavanzo presente alla data del 31 dicembre 2022—senza l’anticipazione di cassa, mentre, per il rendiconto 2021 la comparazione è stata fatta tra due grandezze  omogenee e il disavanzo è risultato , a fine 2021, minore di circa 5 milioni di euro, rispetto a quello di fine 2020, ovvero maggiore del disavanzo che bisognava recuperare nell’annualità 2021”.

Al contrario, prosegue l’ex presidente dei Revisori, l’Ente avrebbe dovuto alternativamente “ignorare l‘anticipazione di cassa al primo gennaio 2022 oppure al 31 dicembre 2021 (come? si vadano a cercare la corposa giurisprudenza della corte dei conti) e rimuovere (come ha fatto su richiesta del Collegio) l’anticipazione di cassa alla data del 31 dicembre 2022; b) considerare l’anticipazione di cassa (dentro il disavanzo lett. E) sia alla data del primo gennaio 2022 sia alla data del 31 dicembre 2022; non è stata richiesta MAI la modifica dei rendiconti 2020 e 2021, che avrebbe comportato la modifica del risultato di amministrazione lett. A); e solo allora sarebbe stato appropriato richiamare la deliberazione della Corte dei Conti riguarda all’ irretrattabilità dei rendiconti già approvati; pertanto, trattandosi di dati certi, emerge chiaramente che non è stato recuperato il disavanzo iscritto nel bilancio 2022 da iscrivere nel bilancio 2023-2025-annualità 2023- e in più è stato generato disavanzo di gestione 2022 pari a euro 1.283.480,63”.

Diversamente, conclude: “l’amministrazione dimostri/provi il contrario, vale a dire: il rapporto diretto tra anticipazione di cassa e disavanzo lett. E) quindi l’impatto negativo sul piano contabile e/o finanziario; la presenza nei bilanci 2021-2023-annualità 2021 e 2022-2024 - annualità 2022- dello stanziamento a copertura dell’anticipazione di cassa art. 243 quinquies del Tuel (non ci si riferisce ovviamente allo stanziamento per il rimborso della quota capitale...perché essa non c’entra nulla). Si rammenta, inoltre, che l’Ente ha ricevuto, nell’esercizio 2022, un contributo Statale “straordinario” previsto a favore dei Comuni con deficit strutturale, di euro 4.076.790,38, che avrebbe dovuto utilizzare per il ripiano del disavanzo, e ha già ricevuto, pure nell’esercizio 2023 e per la stessa finalità, la somma di euro 2.446.074,22”.

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