
Lamezia Terme - “Legittima difesa e eccesso colposo,dal giustiziere di New York al pensionato di Vaprio D’Adda ”, analizzato dall’avvocato Manuela Silvia Isabella, è stato il tema del terzo e ultimo appuntamento con “Il mondo che cambia”. Al meeting, organizzato dal Movimento Territorio e Lavoro, hanno partecipato il presidente di Mtl e consigliere Comunale Massimo Cristiano, il coordinatore regionale “Noi con Salvini” Domenico Furgiuele, il coordinatore Mtl Fernando Giacomo Isabella. “La legittima difesa - ha affermato l’avvocato - è un concetto innato, ancestrale, che rimanda ad un diritto naturale, “intrinseco” ad ogni uomo. Secondo il nostro codice, la legittima difesa è una causa di giustificazione (o scriminante o esimente), in presenza della quale un fatto, corrispondente ad una fattispecie di reato, è consentito o tollerato dall’ordinamento. L’art. 52 c.p., al primo comma, definisce la legittima difesa. La disposizione contenuta nel codice Rocco è un modello di sapienza e di equilibrio, prova dell’alto grado di civiltà giuridica del nostro ordinamento: è una norma di portata generale ed astratta che riflette un equilibrio elevatissimo, rispettoso dei diritti fondamentali dell’uomo. Gli elementi costitutivi della legittima difesa sono: una situazione aggressiva e una reazione difensiva. La reazione difensiva deve essere, oltre che necessaria, proporzionata all’offesa minacciata”.
L’avvocato Manuela Silvia Isabella ha analizzato casi di cronaca inerenti all’argomento trattato comparando le norme vigenti in Italia con quelle dei paesi stranieri. “In un Paese pronto - ha affermato la giovane legale - a trovare giustificazioni sociologiche o psicologiche per la madre che massacra il proprio figlio o per il figlio che uccide genitori e fratello, può sembrare contraddittorio che lo status della vittima non abbia un’adeguata attenzione. La legge del 2006 ha introdotto una presunzione relativa di proporzione fra difesa ed offesa laddove l’utilizzo di armi legittimamente detenute sia rivolto verso chi ha violato il domicilio, inteso come abitazione, luogo di lavoro o pertinenze, purché la difesa sia rivolta a difendere la propria o la altrui incolumità. La debolezza della norma, consiste nel non avere adeguatamente specificato il concetto di percezione del pericolo, nonostante notevole sia l’incidenza dello stato emotivo e del panico che possono caratterizzare l’animo del proprietario di casa rispetto alla violazione di domicilio di un terzo, con conseguenze rilevanti in ordine all’errore nella percezione della situazione da cui può dipendere la colposità della condotta.
"L’aggredito, in un momento di panico, può reagire in maniera esasperata a una eccessiva percezione del pericolo, dovuta all’intrusione nel nucleo più privato di una persona, quello familiare o lavorativo. Occorre, tuttavia, conservare il giusto equilibrio tra la difesa del domicilio - permeata da paura o terrore, soprattutto in particolari condizioni di tempo- e la necessità di mantenere la legittima difesa come fondata su valori etici e morali alti, quali quelli contenuti nella Costituzione e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA