
Lamezia Terme - Ci sarebbero "gravi profili di illegittimità, violazioni di legge e danni che deriverebbero ai cittadini, all'ambiente e allo stesso Comune di Lamezia Terme dall'approvazione delle delibere sul Psc, n. 96/2022 e n. 97/2022 del Consiglio comunale". Questo quanto denunciato, attraverso un'apposita conferenza stampa congiunta, dai rappresentanti del Movimento Cinquestelle, Lamezia bene comune, Partito democratico, Italia Nostra, Comitato 4 Gennaio e AmoLamezia. Ai giornalisti, i sottoscrittori della denuncia, tra essi Gennarino Masi, Nicolino Panedigrano, Rosario Piccioni, Massimo Sdanganelli, Giuseppe Marinaro e Giuseppe Gigliotti, hanno illustrato i contenuti di quanto ritenuto illegittimo e inviato alla Regione e alla Provincia di Catanzaro. In premessa è stato stigmatizzato il mancato “raggiungimento dell’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto” e dove si “renderanno edificabili molti ettari di terreni”. Si va dalla delibera considerata viziata, ovvero quella relativa al punto 48 delle Osservazioni al Psc, a profili anche penali che vengono richiamati nel ricorso. Tra quanto denunciato, si fa riferimento a diverse violazioni. Dopo aver esposto le considerazioni di carattere più generale che riguardano l’iter di approvazione del Psc di Lamezia, “appare utile - hanno spiegato i rappresentanti delle sigle che hanno indetto la conferenza - entrare nel dettaglio delle numerose violazioni riscontrate”. Le violazioni del procedimento normato sono ripetute. Di seguito ecco alcune illustrare nella conferenza.
Illegittimità delle delibere dei Consigli comunali 96-97 per violazione dell’art. 27 L.R. 19/2002. Le violazioni del procedimento normato sono ripetute. I. violazione punto n. 4-ter lett. b Il Comune infatti avrebbe dovuto “entro i successivi trenta giorni .. ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti.” Violazione punto 7 della norma prevede che “ll consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta”. Violazione per mancata nuova adozione. Il Comune ha aperto la fase delle osservazioni su un testo, quello “adottato dal Consiglio comunale nel 2015”, completamente diverso da quello che invece viene fuori con le recenti delibere. Infatti nelle stesse il Comune ha recepito gli importanti rilievi formulati da Regione e Provincia che hanno comportato una modifica sostanziale e non meramente necessitata della delibera di Consiglio Comunale del 2015. Illegittimità delle delibere dei Consigli comunali 96-97 per violazione dell’art. 20 QTRP lett. A
L’illegittimità delle citate delibere emerge ancor di più per la manifesta e palese violazione dell’art. 20 QTRP. Infatti il Consiglio comunale con le modifiche apportate in sede di adeguamento rispetto ai pareri di Regione e Provincia nonché controdeduzione alle osservazioni ha stravolto il quadro territoriale uscito fuori dalla delibera di adozione del 2015, prevedendo tutta una serie di interventi in territorio urbanizzabile che si pongono in stridente violazione dei principi sanciti dall’art. 20 del QTRP. In particolare il Consiglio Comunale ha disatteso le direttive di “Disincentivo sottrazione suolo all’agricoltura” e cioè non ha previsto le azioni preliminari di “Ammagliamento di tessuto urbanizzato sfrangiato” e di “Omogeneità del disegno urbano a seguito di riempimento dei vuoti urbani anche per il recupero di standard di urbanizzazioni” che rappresentano la conditio sine qua non per poter procedere all’utilizzo in via straordinaria degli ambiti urbanizzabili.
Illegittimità delle delibere dei Consigli comunali 96-97 per violazione dell’art. 20 QTRP lett. B
Ulteriore grave illegittimità è costituita dall’approvazione di atti unilaterali d’obbligo presentati dai privati senza avere preteso dai proponenti la integrazione dell’atto unilaterale d’obbligo. Non sfugge a nessuno infatti che l’approvazione del QTRP sia successiva al momento di presentazione degli atti unilaterali obblighi e che quindi la parte prevista dalla lettera B dell’art. 20 QTRP “B - Disincentivo economico consumo suolo: Prescrizione” che impone l’aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi. Inoltre, dalla denuncia, si evince che sarebbero stati approvati “singoli Atti unilaterali d'obbligo di cui ai Gruppi: Ambiti confermati nel territorio urbanizzabile (usi produttivi - artigianali); Aree urbane strategiche di riqualificazione; Ambiti confermati nel territorio urbanizzato; Parco urbano traslazione con o senza trasferimento di diritti edificatori, -trasferimento integrale dei diritti edificatori; Funzioni produttive integrate; Funzioni logistiche ed espositive; Cittadella dello sport; Parco termale; Ambiti interessati alla realizzazione della nuova asta stradale Nicastro-Sambiase”.
Alcuni “di tali atti unilaterali e precisamente in numero di 20, sono stati acquisiti “con riserva di approfondimento tecnico”, mentre la loro definitiva acquisizione veniva delegata alla fase delle Osservazioni, secondo quanto previsto al comma 7 dell’art.23 del progetto di REU; La violazione consiste nel fatto che nella fase di controdeduzione alle osservazioni il Consiglio comunale non ha mai effettuato la detta verifica di merito su tutti gli atti unilaterali d’obbligo presentati. Non solo non lo ha fatto il Consiglio Comunale, ma neanche la competente commissione consiliare in sede istruttoria. Tale dato è facilmente riscontrabile dalla delibera pubblicata oltre che dal verbale dei lavori consiliari. Né si è fatto nulla sul fronte dell’approfondimento tecnico dei 20 atti unilaterali d’obbligo”. E ancora, “mancata pubblicità delle osservazioni approvate comportanti modifiche sostanziali”. E poi, violazione degli articoli 27 e 34 dello Statuto comunale e articolo 8 del Regolamento funzionamento Consiglio comunale. In sostanza, i promotori dell’iniziativa e della denuncia, hanno fatto rilevare che “tutte le norme citate siano cogenti e che per di più nella loro attuazione non venga lasciata all’interprete alcuna discrezionalità. E con la sua attuale formulazione l’articolo 323 del Codice penale sanziona come abuso d’ufficio il comportamento del “pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”. Quanto influenzerà questa denuncia sull’iter del Psc che dovrebbe ritornare in Consiglio comunale entro aprile per la definitiva approvazione?
Antonio Cannone
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