
Lamezia Terme - Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha emesso un’ordinanza cautelare sul ricorso proposto da diversi titolari di farmacie di Lamezia Terme contro il Comune di Lamezia Terme (e nei confronti di altre farmacie). I ricorrenti chiedevano l’annullamento (previa sospensione) della deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 5 giugno 2026, riguardante la «revisione della pianta organica delle farmacie e riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche» (ai sensi della L. 475/1968), nonché di atti connessi (pareri Asp e Ordine dei farmacisti, note comunali, ecc.).
Il Tar, dunque, ha rigettato la domanda cautelare (sospensione dell’efficacia del provvedimento). Fra le motivazioni principali enucleati dai giudici del Tar emerge che “il provvedimento ha natura programmatoria. Non è idoneo, di per sé, a generare un pericolo di danno grave e irreparabile nel tempo necessario a decidere il merito del ricorso. L’eventuale spostamento concreto delle sedi farmaceutiche richiede successivi provvedimenti autorizzativi, contro i quali sarà possibile attivare tutela (anche cautelare).
I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rifondere le spese della fase cautelare: 1.000,00 euro a favore del Comune di Lamezia Terme; 1.000,00 euro a favore di altra farmacia, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. L’ordinanza è stata decisa nella camera di consiglio del 2 settembre 2026 (relatore dott. Francesco Tallaro) e pubblicata il 3 settembre 2026.
A. C.
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