
Lamezia Terme - Nuova lezione della Camera Penale riservata ai difensori d’ufficio questa mattina presso l’aula Garofalo del Tribunale di Lamezia Terme. A discutere di “Oralità ed immediatezza della prova e immutabilità del giudice” è stato l’avvocato Aldo Ferraro, il quale ha cercato di sviscerare uno dei principi cardine del codice penale, alla luce dell’estrinsecazione della prova e del suo contraddittorio a proposito del momento della formazione della prova. Gli articoli di riferimento sono il 125 e il 511 2co. del c.p.p dai quali conseguono letture di apertura, quindi di un varco nel principio del contraddittorio, laddove invece il legislatore ne ha previsto e disciplinato un sistema di chiusura. Ne deriva che, nella deliberazione della sentenza devono concorrere a partecipare gli stessi giudici che hanno fornito la prova. “Principio di immediatezza che ha una duplice dimensione – spiega l’avvocato Ferraro – di concentrazione tra momento conclusivo e momento di deliberazione della prova interessando il 2 co. dell’articolo 511 del c.p.p”. Si evince che non è prevista una sanzione penale e il 2co. ne detta un’altra dimensione, punto dolente del processo penale, più inteso come principio di ‘medesimezza’, il quale può essere interpretato come una clausola ridondante, ma anche come coerenza interna poiché il legislatore ha voluto che fosse lo stesso giudice a fornire e decidere la prova. “Per quanto riguarda la ratio del principio, bisogna capire quali sono le ‘distorsioni applicative’ – dice ancora l’avvocato Ferraro – e cioè individuare un referente costituzionale”, questione che ha visto accendere nel tempo un ampio dibattito dottrinale.
Due sono i dati che attribuiscono rango primario: l’articolo 111 Cost. concernente il ‘giusto processo’ e il suo 3co. concernente il ‘diritto dell’accusato’ di esaminare e contro esaminare il soggetto a carico davanti il giudice, ed ecco che vien fuori il principio di immediatezza. Inoltre, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo pone un termine di paragone con la normativa interna. Da ciò ne deriva che anche il processo penale può porsi in contrasto con norme di rango costituzionale. Nella fattispecie l’articolo 6 della Convenzione citata fa riferimento allo stesso principio di cui al co.3. Ma dov’è la dirompenza del principio? Nella ‘vanificazione’ dei principi di ‘oralità e di immediatezza’ dal momento che il giudice alla fine non è lo stesso e a livello probatorio non ha colto le sfumature. Quali effetti? Si assiste al classico caso di una celebrazione in cui il giudice viene ‘sostituito’ in quanto persona fisica, e da qui si dovrà procedere alla ‘innovazione dell’istruttoria dibattimentale’. È dunque previsto il rimedio e la rinnovazione con due passaggi: uno formale, il quale dà atto della partecipazione alla rinnovazione dibattimentale, e uno sostanziale, poiché ciò che si rinnova non è l’intero iter processuale ma solo il procedimento di formazione della prova. Si sfocia così in una ‘repressione’ da cui ne deriva che il procedimento probatorio si articola in più atti: ammissione; deliberazione; acquisizione in senso stretto; valutazione. L’altra deroga al principio di immediatezza è poi ‘l’incidente probatorio’, dal quale non si ricava altro che un momento di estrema cristallizzazione della prova, e laddove il relativo verbale transita direttamente nel fascicolo del dibattimento.
V.D.
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