Lamezia Terme - L’avvocato Italo Reale, in rappresentanza della N.A.VI.M. di Mazzocca Nicola & C. Sas, chiarisce alcuni punti in merito alla gestione delle luci votive nel cimitero di Nicastro. La società, infatti, ha presentato ricorso al Tar della Calabria per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune di Lamezia Terme aveva stabilito che la ditta in questione dovesse “rilasciare l'impianto fisso dell'illuminazione elettrica perpetua del Cimitero cittadino, situato nell'ex Comune di Nicastro, con accessori e pertinenze destinate al servizio pubblico di illuminazione votive oltre alla consegna di tutta la documentazione amministrativa di cui alla convenzione di affidamento del servizio”.
“La famiglia Mazzocca - scrive l’avvocato - gestisce questo servizio, con regolare contratto con il Comune, dal 1952. Il contratto prevedeva una scadenza ogni 25 anni, prorogato di diritto in mancanza di disdetta da parte di una delle parti e comportava l’obbligo per la Navim di realizzare e gestire le linee elettriche. Quindi nessun onere da parte del Comune - continua - nella realizzazione degli impianti necessari al servizio e nessun corrispettivo della Navim nei confronti dell’Ente essendo state completamente realizzate dal Privato ogni vecchia e nuovo linea”.
“Questo ha comportato che, negli anni scorsi, - prosegue - sono continuati gli interventi e la Società ha investito parte delle sue risorse nella manutenzione straordinaria e nei nuovi allacciamenti in previsione della prossima scadenza del contratto. L’Ente ha ritenuto di procedere alla disdetta in virtù di una legge che prevedeva la risoluzione dei contratti al 31/12/2014 nel caso questi fossero in vigore in virtù di una proroga contrattuale invece che di una gara pubblica”.
“Il Tar - conclude - deciderà se le nostre critiche sono o meno fondate, quello che però desideriamo sottolineare è che la normativa, probabilmente, può limitare i diritti acquisiti con un atto esclusivamente di parte ma sicuramente in questo caso, il Privato, nel caso la Navim, ha diritto ad una indennità (come nel caso di un esproprio) che lo rimborsi dei danni e del mancato guadagno causato dall’interruzione anticipate del rapporto che, ricordiamo, è di esclusivo diritto privato. Questo senza considerare chi si è trovato improvvisamente senza lavoro. Sperando di aver chiarito i punti fondamentali delle questioni”.
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