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Lamezia Terme - Pubblichiamo la nota del legale Pasquale Barbieri che difende Adele e Renato Caruso con riferimento alla “presunta conferma della legittimità del conferimento delle deleghe al Presidente della SACAL da parte del Tribunale di Catanzaro”. La lettura del provvedimento per il legale è, invece, “assolutamente errata”.

La nota del legale:

Con ordinanza depositata in data odierna, il Tribunale di Catanzaro, “decidendo il reclamo concernente la richiesta di sospensione dell’esecuzione della deliberazione adottata dall’Assemblea dei soci della S.A.CAL. in data 23 giugno 2016 e della deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della medesima società in data 27 giugno 2016, pur rigettando il gravame, ha, tra l’altro, affermato che “non appare invece infondata (…..) la censura relativa al vizio di eterodirezione abusiva, per avere l’Assemblea sostanzialmente imposto al C.d.a. di attribuire le deleghe di gestione al Presidente, in violazione delle vigenti norme di legge.

In particolare, con ampia motivazione, il Collegio giudicante, dopo aver rilevato che “l’art. 2380 bis c.c., in combinato disposto con l’art. 2364, comma 1, n. 5), nel riscrivere gli ambiti di competenza dell’organo assembleare nelle società prive del consiglio di sorveglianza, esclude qualsiasi interferenza da parte di detto organo nell’esercizio delle funzioni direttive” e che debba intendersi superato “il dogma della sovranità assembleare secondo cui gli amministratori sarebbero meri mandatari dei soci”, ha affermato che la delibera assembleare impugnata, adottata su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, possa considerarsi “invalida (perché esorbitante dai limiti della propria competenza)” o, addirittura, secondo autorevole dottrina, “totalmente inefficace”.

Lo stesso Collegio, poi, procedendo nell’accurata disamina del caso concreto, ha rilevato come il Consiglio di amministrazione abbia ritenuto vincolante la decisione assembleare concernente le deleghe e si sia limitato a trasporla nella propria delibera adottata il successivo 27 giugno 2016, “omettendo di esercitare il potere ad esso riservato in via esclusiva e, così contravvenendo – tanto l’Assemblea quanto il Consiglio – a quanto espressamente previsto dagli artt. 2380 bis c.c., 11, comma 9, d.ls. n. 175/2016 e 11, comma 4, dello Statuto”. Il Giudicante ha, poi, conclusivamente affermato che “non possa ravvisarsi nella deliberazione consiliare la fonte immediata e diretta dei poteri attribuiti al Presidente”.

Orbene, sulla base della suddetta prospettazione, è evidente come l’attribuzione e l’esercizio delle deleghe in forza degli atti impugnati sia illegittima ed abbia alterato e stia alterando la corretta gestione della società, laddove i poteri a attribuiti al Presidente del C.d.a. sono il frutto dello sconfinamento dell’organo assembleare in settori di esclusiva spettanza dell’organo di amministrazione, operato, addirittura, contro la volontà della maggioranza del Consiglio di amministrazione. Conseguentemente, sussistendo un rapporto di “presupposizione” tra le delibere oggi impugnate e gli atti che il Presidente dovesse ancora compiere in esecuzione delle stesse, anche tali atti potrebbero essere affetti da invalidità derivata. Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda di sospensione solo per mancanza del pericolo di danno, osservando al riguardo che l’eventuale adozione di decisioni che possano comportare detto danno debbono essere autonomamente impugnate con i mezzi all’uopo predisposti dall’ordinamento giuridico”.

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