
Catanzaro – L’Avvocatura dello Stato di Catanzaro si è costituita, nell’interesse del Commissario alla sanità, dell’Università degli Studi Magna Grӕcia di Catanzaro e di altre amministrazioni nei due giudizi instaurati dinanzi al Tar Calabria, Catanzaro, dalla Cisl Federazione Medici Calabria e Federazione territoriale Medici di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nonché da alcuni medici ospedalieri dipendenti dell’ex Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, per l’annullamento del decreto che approva il Protocollo sulla fusione tra le due Aziende catanzaresi (Pugliese-Ciaccio e Mater Domini)e che sarà discusso domani.
L’Avvocatura dello Stato ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Cisl “per evidente conflitto con gli interessi di una parte della categoria rappresentata per statuto, ossia con i medici ospedalieri dipendenti dalla ex A.O.U. Mater Domini, in quanto il sindacato ricorrente sostiene l’inesistenza di tale Azienda per mancato riconoscimento statale. Infatti, ove la tesi dell’inesistenza sostenuta dalla Cisl venisse accolta dal Tribunale amministrativo, ne conseguirebbe la nullità dei contratti di lavoro stipulati dai medici dipendenti dell’ex A.O.U. Mater Domini, in quanto intercorsi con Ente inesistente, con conseguente obbligo per la Pubblica Amministrazione di dichiararne cessata l‘efficacia”. L’Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito dinanzi al Tribunale amministrativo “la carenza di legittimazione del sindacato ricorrente, spettando tale legittimazione solo alla Confederazione di appartenenza, organo alla quale compete statutariamente la rappresentanza in materia di politica regionale”.
L’Avvocatura dello Stato ha pure evidenziato al Tribunale amministrativo un altro profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, “in quanto il sindacato ricorrente non indica nessuna disposizione del Protocollo d’intesa che possa concretamente ed effettivamente “penalizzare” i medici ospedalieri dipendenti dell’ex Azienda Pugliese-Ciaccio. La mancanza di qualsiasi pregiudizio per i medici ospedalieri è confermata dall’adozione da parte del Commissario ad acta, proprio a seguito della stipula del Protocollo d’intesa, delle nuove linee guida sull’atto aziendale, che hanno notevolmente ampliato il numero delle strutture dell’A.O.U. Dulbecco, passando, quelle complesse, da 72 a 102 e, quelle semplici, da 95 a 124”.
L’Avvocatura dello Stato ha altresì evidenziato al Tribunale amministrativo “come il sindacato ricorrente abbia omesso di impugnare le precedenti linee guida, anteriori al Protocollo d’intesa, che avevano invece ridotto considerevolmente le unità operative complesse e semplici. Secondo l’Avvocatura dello Stato il ricorso proposto dai singoli medici ospedalieri risulta, invece, irricevibile per tardività. In ogni caso, nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la tesi della inesistenza dell’ex Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini sia priva di qualsiasi fondamento giuridico, risultando l’Azienda a suo tempo validamente costituita, in quanto la disciplina normativa dell’epoca (1994) attribuiva alle regioni (e non allo Stato) il potere di costituzione delle Aziende e prevedeva che le regioni possono costituire in Azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la revalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia proprio come accaduto per l’ex A.O.U. Mater Domini”.
Infine, secondo l’Avvocatura dello Stato, l’istanza di sospensione dell’efficacia del Protocollo avanzata dal sindacato e dai medici ospedalieri “contrasta chiaramente con il preminente interesse generale alla continuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, in quanto la fusione tra le Aziende è stata resa operativa già da alcuni mesi. La sospensione degli atti impugnati dalle associazioni sindacali - ha evidenziato l’Avvocatura di Stato - comporterebbe la retrocessione di tutta l’attività amministrativa finora svolta dall’A.O.U. “Dulbecco”, gettando nel caos le attività assistenziali e pregiudicando in maniera insostenibile la collettività tutta”.
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