Rodolfo Ruperti, capo della polizia distrettuale e il suo vice Angelo Paduano. Nelle foto piccole Renato Rotundo e Francesco Mascaro
Lamezia Terme - Il Tribunale del Riesame ha rese note le motivazioni che hanno rimesso in libertà nei giorni scorsi Francesco Mascaro, subagente della Zurigo assicurazioni di Lamezia, e Francesco Rotundo, perito assicurativo. I due, che erano stati arrestati nell’ambito dell’Operazione Perseo, sono gli unici a cui il Tribunale del Riesame ha concesso la libertà, mentre tutte le altre richieste sono state rigettate, confermando in pieno l’impianto accusatorio dell’ordinanza Perseo, firmata dal Gip Abigail Mellace.
La scarcerazione di Mascaro e Rotundo ha fatto scalpore perché i due assicuratori erano dei pilastri dell’impianto accusatorio relativo alle truffe assicurative. E così molti avevano reputato che la parte dell’operazione Perseo riguardante le truffe alle assicurazioni, in sede processuale sarebbe stata fatta a pezzi.
Invece le motivazioni del Tribunale della Libertà spiegano i motivi delle due scarcerazioni ma, cosa importantissima, confermano in pieno tutto l’impianto accusatorio, ribadendo ancora una volta tutta la validità dell’Operazione Perseo, eseguita dalla DDA e dalla Polizia distrettuale di Catanzaro diretta da Rodolfo Ruperti.
Di seguito pubblichiamo alcuni stralci del provvedimento del Riesame.
MASCARO FRANCESCO:
“Con ordinanza emessa in data 15.07.2013, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro applicava a Mascaro Francesco Costantino la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui ai capi 12 sexies (delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 bis C.p. perché assumeva il ruolo di concorrente "esterno" della struttura organizzativa dell'associazione, criminale di stampo mafioso denominata cosca GIAMPA).
Avverso tale provvedimento la difesa del prevenuto proponeva richiesta di riesame. All'udienza di trattazione compariva la difesa dell'indagato che, prodotta memoria difensiva con allegata documentazione, contestava il quadro indiziario e cautelare concludendo per l'annullamento o, in subordine, la riforma dell'ordinanza gravata. Compariva altresì il Pubblico Ministero che, dopo avere illustrato tutti gli elementi indiziari a carico dell'attuale istante e prodotto ulteriore documentazione di indagine, concludeva per il rigetto del riesame.
Il Tribunale riservava la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. (…) Alla stregua di quanto sin qui detto, piena e manifesta è, pertanto, l'attendibilità delle risultanze intercettive, che costituiscono, talora, supporto autosufficiente al giudizio di gravità indiziaria, mentre, in altri casi, forniscono riscontri obiettivi alle chiamate in reità o correità dei collaboratori. (…)
Le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa appaiono largamente smentite dai fatti e, comunque, per il resto si risolvono in interpretazioni alternative degli elementi indiziari da ritenersi evidentemente assorbite nell'apprezzamento complessivo che il Tribunale opera quando qualifica come grave il quadro d'accusa ai fini e per gli effetti della conferma del quadro indiziario (…)
Si riportano di seguito le dichiarazioni di GIAMPA' Giuseppe:
... omissis .... “per come mi chiedete per quanto riguarda le truffe alle assicurazioni ci avvalevamo di medici, avvocati, periti e assicuratori, i quali consapevoli della nostra appartenenza alla cosca ci favorivano anche dietro il compenso di denaro; in particolare l'agenzia assicurativa presso cui ho effettuato la maggior parte di sinistri falsi era la "Zurigo" ubicata in via Marconi di Lamezia Terme gestita da tale Francesco MASCARO che so essere legato anche alla famiglia di 'ndrangheta dei IANNAZZO di Sambiase e con particolare riferimento a Pietro IANNAZZO; per come mi chiedete presso quella agenzia in tal une occasioni ho incontrato anche VESCIO Matteo e uno zingaro di Sambiase di corporatura robusta i quali portavano alla Zurigo i modelli CID firmati in bianco e con riportato solo i dati dell'autovettura assicurata da utilizzare per il sinistro; tali CID che poi venivano utilizzati nei vari sinistri falsi venivano acquistati dal predetto Francesco MASCARO al prezzo di 500 euro l'uno (…)”.
In punto di esigenze cautelari ritiene il Collegio di dover rivedere le valutazioni che sono state effettuate dal giudice emittente.
Occorre in proposito premettere che con sentenza n. 32412 del 27 giugno 2013 - depositata il 24 luglio 2013 la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo alla posizione del concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'''extraneus'' alla vita della consorteria. (…).
Ora, applicando il richiamato enunciato di diritto, è evidente che nel caso in specie risultano cessate le esigenze cautelari delineate dal GIP nell’ordinanza impugnata, atteso che il Mascaro, che gestiva l’agenzia di assicurazioni, SI E’ DIMESSO E NON PRESTA PIU’ ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA PER CONTO DELLA MEDESIMA SOCIETA’. (…) NON SUSSISTONO IN DIFETTO DI SPECIFICI INDIZI SINTOMATICI NE’ IL PERICOLO DI FUGA NE’ IL PERICOLO DI INQUINAMENTO PROBATORIO.
Consegue dunque il parziale accoglimento del ricorso con l’annullamento dell’ordinanza gravata e la revoca della misura cautelare della custodia in carcere”.
ROTUNDO RENATO
“Con ordinanza emessa in data 15.07.2013, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro applicava a Rotundo Renato (n. Catanzaro il 24.03.70) la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui ai capi 12 sexies (delitto p. e p. dagli art!. 1 10,416 bis C.p., perché assumeva il ruolo di concorrente "esterno" della struttura organizzativa dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata cosca GIAMPA’). Avverso tale provvedimento la difesa del prevenuto proponeva richiesta di riesame.
All'odierna udienza di trattazione compariva la difesa dell'indagato che, prodotta memoria difensiva con allegata documentazione, contestava il quadro indiziario e cautelare concludendo per l'annullamento o, in subordine, la riforma dell'ordinanza gravata. Compariva altresì il Pubblico Ministero che, dopo avere illustrato tutti gli elementi indiziari a carico dell'attuale istante e prodotto ulteriore documentazione di indagine, concludeva per il rigetto del riesame. Il Tribunale riservava la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. (…)
Gli elementi probatori attestanti il concorso esterno di ROTUNDO Renato nella associazione mafiosa capeggiata da Giampà Giuseppe sono gli stessi posti a base delle truffe assicurative organizzate dal medesimo clan. Senza richiamare o ripetere sul punto i singoli elementi indiziari per ogni episodio contestato per i quali si opera integrale rinvio alle motivazioni dell'ordinanza gravata, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, con le valutazioni di seguito meglio illustrate, deve in questa sede evidenziarsi che all'odierno ricorrente viene contestato di avere, nella sua qualità di perito assicurativo, incaricato dall' Agenzia Zurigo Assicurazioni di Lamezia Terme, fornito un contributo rilevante al rafforzamento sul territorio della consorteria mafiosa GIAMPA', attraverso la redazione di false perizie concordate con Giampà Giuseppe e gli affiliati di volta in volta coinvolti nei sinistri simulati con la realizzazione di profitti ingiusti da reimpiegare nel finanziamento delle altre attività illecite della cosca stessa (acquisto di armi e droga soprattutto, mezzi di locomozione per omicidi, retribuzione degli affiliati, etc.). (…) A carico dell'odierno prevenuto convergono innanzitutto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIAMPA' Giuseppe: “Tra i periti che ci favorivano nella commissione dei sinistri stradali simulati ricordo in particolare il perito ROTUNDO di Catanzaro al quale ho anche fatto alcuni regali (soprattutto capi di abbigliamento) in cambio dei favori fatti. (…) Il perito di cui normalmente MASCARO si serviva era tale ROTUNDO, che aveva lo studio a Catanzaro e che veniva a Lamezia, da MASCARO, una volta a settimana. Quando le macchine erano assicurate presso altre agenzie i periti variavano (…) Preciso che la maggior parte delle volte il perito era ROTUNDO di Catanzaro (…) Anzi, per quanto riguarda ROTUNDO, io ero solito sdebitarmi, di tanto in tanto, della sua compiacenza facendogli qualche regalo, in abbigliamento, dato che MASCARO mi aveva detto che si sarebbe offeso se gli avessi dato dei soldi. Ricordo di avergli regalato scarpe, cinte, camicie, in genere roba di marca”. Il 14.2.2013 il GIAMPA' ha riferito di avere conosciuto il Rotundo tramite il MASCARO ma di avere poi intrattenuto con lo stesso un rapporto personale e diretto.
Sussistono dunque gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto che ha posto in essere un contributo causale alla realizzazione delle truffe ai danni dell'assicurazione così come spiegato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori. Né può porsi in dubbio che tale contributo sia stato prestato con la consapevolezza della falsità dell'incidente, atteso che come confermato sempre dai collaboratori le alterazioni apportate ai veicoli erano piuttosto grossolane e si confidava proprio nella collaborazione del perito per ottenere l'indebito risarcimento senza che insorgessero complicazioni. (…) Ricorre la circostanza aggravante di cui all' art 7 l n. 203/ 1991, sotto il profilo soggettivo, trattandosi di fatti posti in essere al fine di agevolare il perseguimento delle finalità criminose proprie dell'associazione GIAMPA'.
Deve invero ritenersi integrata la condotta di concorso esterno in associazione di stampo mafioso in quanto il contributo offerto dall'odierno ricorrente è funzionalmente collegato al perseguimento di alcuni degli scopi dell'organizzazione che meritano di essere inquadrati nell'ambito dell'istituto generale del concorso di persone nel reato.
Deriva da quanto detto che, anche in relazione alle contestazioni mosse sussiste, allo stato, il requisito della gravità indiziaria, ragion per cui la richiesta avanzata nei suoi confronti deve essere rigettata. (…) Ora, applicando l'enunciato di diritto, è evidente che, nel caso di specie, risultano cessate le esigenze cautelari delineate dal GIP nell'ordinanza impugnata, atteso che il Mascaro che gestiva la agenzia di assicurazioni si è dimesso e non presta più alcuna attività lavorativa per conto della medesima società e che con la collaborazione del Giampà quale capo-cosca che gestiva direttamente il meccanismo delle truffe assicurative può dirsi cessato qualsiasi pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Può dirsi dunque superata la possibilità del ripetersi di analogo meccanismo illecito. Non sussistono in difetto di specifici indici sintomatici né il pericolo di fuga né il pericolo di inquinamento probatorio.
Consegue, dunque, il parziale accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'ordinanza gravata e la revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
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