Lamezia: Camera penale, avvocato Ferraro su contestazioni nell’esame testimoniale

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Lamezia Terme - Si è tenuta nell’aula Garofalo del Tribunale di Lamezia Terme, la quarta lezione della Camera Penale del corso tenuto dall’avvocato Aldo Ferraro e diretto ai difensori d’ufficio. La necessità di tale corso nasce dal D.lgs n. 5 dello scorso 20 febbraio unificato all’albo dei difensori d’ufficio. L’attenzione e la sensibilizzazione, grazie al supporto dell’avvocatessa Perri – Tribunale Minorale di Catanzaro, sono volte ad una più efficace preparazione del ruolo del difensore nell’ambito del processo minorile che, rispetto al processo ordinario, si presenta di gran lunga più pregnante e con un carico di responsabilità più intenso. “Raggiungere un buon grado di preparazione, con l’ausilio di uno studio dettagliato del D.P.R in materia minorile, e della materia penale, è ciò che si necessita nell’attuale contingenza al fine di attuare un buon lavoro rispetto al corso della macchina della giustizia”. L’avv. Ferraro introduce al tema delle “contestazioni” nella fattispecie “dell’acquisizione dibattimentale della condotta illecita”. Ripercorrendo gli elementi essenziali del c.p.p – art.500 4co. – e della Costituzione – art 111 – inerenti al “giusto processo” e alle relative implicazioni (ad es. il caso di sopravvenuta morte del dichiarante) emergono alcuni “nervi scoperti”. “Secondo la Corte Costituzione e la Corte di Cassazione il problema applicativo è dovuto alla genetica del 4co. dell’art. 500 che – ribadisce Ferraro – non è assolutamente una clausola esplicita, provocando così una diatriba fra dottrina e giurisprudenza”. Nonostante l’art. 500 sia ancora espressione dello stesso disegno di attuazione dell’88, c’è da dire che tale articolo ha subito nel tempo una profonda variazione normativa poiché consente la possibilità di contestare eventuali dichiarazioni difformi al passato. Dunque, rispetto ad esempio all’ignoranza del giudice sul fascicolo, le contestazioni forniscono una nuova “conoscenza”. Emerge, chiaramente, dalla fisiologia dell’istituto in esame, una differenza tra la portata dell’assetto originario e la portata dell’assetto attuale.

Per il legislatore dell’88 le dichiarazioni valevano come “prova” dei fatti affermati, mentre successivamente con la L. 63/2001 è stato riscritto l’art. 500 nella valenza della prova dibattimentale, dove il suo 2co. stabilisce che le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate solo per dichiarare la “credibilità” del test. Il soggetto deve aver reso già dichiarazioni in precedenza. Questo, l’unico problema operativo da risolvere. La norma, pone dunque un limite solo per ciò che attiene il novero delle dichiarazioni utilizzabili. Dal 1co. del citato art. 500 deriva, inoltre, l’importanza “dell’onere di verbalizzazione”. Dal postulato si evince la necessità che il dichiarante abbia già reso dichiarazioni in precedenza. Da qui anche il contenuto della “querela” scritta o orale, per cui far rientrare nel novero anche la persona offesa al fine di recuperare quel dato che per molti si sarebbe disperso, ma il nostro ordinamento, nel concreto, esclude tale fattispecie. A tal proposito, l’avv. Ferraro riprende la disciplina dell’art. 431 c.p.p per ciò che concerne gli atti che trovano ingresso in dibattimento, primo fra tutti, appunto, la querela che si presenta solo in condizioni di procedibilità. Un’ulteriore chiusura, verso la querela, è fornita poi dall’art. 511 4co. Oltre al dato sistematico e codicistico da un lato e dalla visione della giurisprudenza costituzionale dall’altro, con la Corte Costituzione, non si è fatto altro che ribadire, nel merito, il dato normativo secondo cui la querela, da un punto di vista di efficacia probatoria, non può essere utilizzata. L’avv. Ferraro conclude, ripercorrendo la ratio dell’istituto della contestazione elencando quelle che sono le sue funzioni. Funzione di efficacia demolitrice, nella quale si utilizza il narrato dibattimentale per dimostrare l’attendibilità o credibilità del dichiarante; funzione ripristinatrice, nella quale si utilizza la contestazione al fine di ripristinare la versione predibattimentale dello stesso soggetto, e dunque emerge qui una fictio iuris; infine una funzione della contestazione per omissione, la quale ha invece una rilevanza dirompente e si sostanzia nel far dichiarare il vuoto narrativo, in quanto quei dettagli, quei fatti, non erano mai stati forniti dallo stesso soggetto, ad es. il caso di un collaboratore di giustizia che oltre a rendere le proprie dichiarazioni accusa uno o più soggetti. Il corso riprenderà dopo le festività natalizie il 9 gennaio, con un incontro incentrato sulla recente riforma dei reati tributari, tenuta sempre dall’Avv. Aldo Ferraro.

Valeria D'Agostino

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