Test di Medicina a Catanzaro, studentessa lametina riammessa dal Tar dopo esclusione

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Catanzaro - Come ogni anno l’acceso al corso di Medicina e Chirurgia, è segnato da non poche polemiche ed irregolarità. Quest’anno è toccato ad una giovane e studentessa lametina che dopo aver partecipato al test d’accesso per Medicina e Chirurgia si vedeva annullare la prova dall’Università di Catanzaro. La giovane candidata - secondo quanto si apprende - al termine delle prove selettive avrebbe inserito erroneamente il modulo delle risposte nel diverso contenitore adibito ad accogliere le schede anagrafiche. Al momento dell’apertura delle urne, “l’Università - si legge in una nota - anziché regolare la posizione della candidata inviando al CINECA il compito svolto per la correzione, le annullava la prova, escludendola così definitivamente dalla graduatoria unica nazionale”. Nonostante la rigidità della lex specialis del bando di concorso e, nonostante l’errore commesso, seppur incolpevole, la candidata ritenendosi lesa dall’illegittimità dell’azione amministrativa, proponeva ricorso insieme all’avvocato Laura Gualberto del foro di Lamezia Terme, per chiedere la correzione del compito e l’inserimento nella graduatoria unica nazionale in base al punteggio spettante.

Il Tar Lazio con immediata pronuncia cautelare accoglieva in toto le richieste del legale. Nel provvedimento, il Tar Lazio, “Considerando che tale errore presenta un carattere meramente formale dal quale non è derivata nessuna lesione per gli altri concorrenti” ha ritenuto l’annullamento della prova della ricorrente misura non proporzionata all’evento. In sostanza il caso di specie: “non pone alcun problema sostanziale di lesione dei principi di anonimato e segretezza della prova, posti a presidio dei pubblici concorsi, al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati”. Il legale Laura Gualberto sottolinea “l’importanza della decisone emanata, con la quale a fronte di una violazione delle regole da parte della candidata, non sia ravvisabile comunque la lesione di un interesse pubblico effettivo, dovendosi accordare, la preferenza al favor partecipationis, con conseguente stemperamento della regola speciale del bando a fronte di un errore incolpevole. L’università, pertanto, dovrà ora procedere alla sospensione dei provvedimenti impugnati e, alla correzione della prova della ricorrente, oltre al suo inserimento nella graduatoria nazionale, entro i termini indicati, onde evitare di dover risarcire la candidata di tutti i danni subiti e subendi a causa degli illegittimi provvedimenti adottati”. Gli ulteriori profili di illegittimità e pregiudizio saranno debitamente valutati invece nell’udienza di merito fissata nel mese di aprile 2023.

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