
Catanzaro - Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile "per difetto relativo di giurisdizione" il ricorso della Regione Calabria contro l'Ufficio centrale regionale per il Referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro, che, accogliendo la richiesta di sette consiglieri regionali, aveva dato il via libera allo svolgimento del referendum per confermare le modifiche allo Statuto regionale che introducono la figura di due sottosegretari alla presidenza della giunta. Nelle more della decisione del Tar giunta oggi, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha indetto il referendum per il 29 novembre. Il Tar, è scritto nel provvedimento, "trova convincente la ricostruzione per cui nel contesto dell'iter di indizione del referendum popolare sulle modifiche allo Statuto non vi siano che posizioni di diritto soggettivo pubblico, non rilevandosi, né sul piano soggettivo, né su quello oggettivo, l'esercizio di poteri amministrativi". Pertanto, "il giudice dotato di giurisdizione è il giudice ordinario. Non spetta a questo Tribunale individuare in concreto il giudice ordinario competente, né lo strumento specifico di tutela. Si tratta, infatti, di questioni che rientrano nel demanio esclusivo del diverso plesso giurisdizionale cui è attribuita la giurisdizione".
In conclusione, per i giudici del Tar Calabria, il ricorso deve "essere dichiarato inammissibile per difetto (relativo) di giurisdizione, salva la possibilità di riproposizione dell'azione davanti al competente giudice ordinario".
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