
Lamezia Terme, 30 aprile - Durante il consiglio comunale di ieri, si è discusso lungamente sulla presunta incompatibilità a rivestire il ruolo di consigliere comunale di maggioranza del consigliere Pd Pino Cosentino. La seduta si era conclusa con una sospensione della questione al prossimo consiglio utile anche se la maggioranza ha deciso in realtà di convergere sulla compatibilità dello stesso. Ora il consigliere Cosentino ha voluto dire la sua, trasmettendo agli organi di stampa la lunga e dettagliata documentazione resa nota in consiglio. Di seguito, quindi, riportiamo ampi stralci della versione di Cosentino sull'insussistenza della sua incompatibilità in consiglio comunale.

"[...] Quanto alla contestata causa di incompatibilità, questa riguarderebbe (il condizionale è d’obbligo per quanto si dirà appresso) due giudizi pendenti: il primo promosso dalla Cosentino Costruzioni dinanzi al TAR Calabria, definito con sentenza favorevole per la società. Il secondo promosso dal Comune contro la S. P. immobiliare (citazione notificata combinazione il 24/04 u.s.). Prima di entrare nel merito delle contestazioni ad onor del vero bisogna preliminarmente spiegare l’oggetto dei predetti giudizi, considerato che anche la stampa (gazzetta del sud del 28/04/2013) in proposito senza doverosamente appurarne la fondatezza ha divulgato notizie false e tendenziose, fornendo una rappresentazione assolutamente priva di fondamento. Con le conseguenze che ne conseguono. Allora bisogna chiedersi il perchè di tali giudizi. Lo dico io o lo dite voi? Lo dico io. Intendo succintamente spiegarvi l’oggetto di detti giudizi. (Due, a quanto mi è dato sapere quello dinanzi al TAR e quello dinanzi al Tribunale Civile notificato il 24/04 u.s., con il beneficio del dubbio in quanto non sono a conoscenza di altri procedimenti amministrativi a mio carico ma conoscendo la prassi di questa amministrazione, ben potrebbero essercene e magari nulla mi è stato comunicato. Andiamo per ordine. La prima lite riguarda il Ricorso davanti al Tar (RG. 342/12): la Cosentino Costruizioni Sas è stata esclusa (in sordina) dal PRU senza essere messa in grado di conoscere, partecipare e contraddire al relativo procedimento amministrativo (violazione della 241/90 e 15/2010). La pratica in questione, parte nel lontano 1999, con la partecipazione ad un bando pubblico pubblicato dal Comune di Lamezia Terme a cui la Cosentino Costruzioni sas ha partecipato con una propria iniziativa urbanistica, insieme ad altre proposte presentate da altri soggetti. Dopo la selezione, la Regione Calabria nel 2005 ha finanziato alcune delle opere pubbliche a suo tempo predisposte da parte dell’Amministrazione Comunale, con un finanziamento proporzionale alle iniziative oggetto del Programma di Recupero Urbano considerato nella sua unitarietà anche se oggetto di diversificati interventi distribuiti in tutto il territorio cittadino. Tra queste la proposta della Cosentino C. sas ha avuto il punteggio tra i più elevati. Nel corso della fase procedimentale, sorgeva una contesa tra la ditta e il privato che si era obbligato a trasferire alla prima l’area oggetto di intervento. In sede di conferenza di servizi, il rappresentante della Regione suggeriva di ricorrere all’esproprio di detta area in quanto l’approvazione del PRU equivaleva a dichiarazione di p.u. dell’opera che la Cosentino dovevo realizzare (scuola pubblica da cedere gratuitamente al Comune). Si dava seguito all’esproprio.Inopinatamente, però, il responsabile del procedimento, senza nulla comunicare alla società interessata, si determinava per l’esclusione della ditta Cosentino dal PRU, proponendo alla giunta comunale la ratifica di tale esclusione. la GM con delibera n. 109 del 2011 escludeva la società Cosentino Costruzioni sas dal PRU trasmettendola alla Regione Calabria per gli adempimenti conseguenti.Con nota del 3181 del aprile 2011 la Regione Calabria, Contrariamente a quanto sostenuto nella successiva delibera di GM 336/2001 lungi dal plaudire l’iniziativa del RUP, contestava all’amministrazione che trattandosi di una variante di programmazione urbanistica, la delibera in parola doveva essere assunta dal Consiglio Comunale. Ponendo rimedio all’errore procedurale il RUP rinnovava la delibera di esclusione dal programma di recupero urbano della Cosentino Costruzioni sas, portandola in consiglio comunale previa approvazione della commissione consiliare competente (mai dato dalla commissione competente alcun parere). In seno al Consiglio Comunale, nell’esporre la delibera veniva dichiarato, fra l’altro, travisando la verità dei fatti, che nella stessa era prevista la possibilità per la società Cosentino di essere riammessa al PRU, ove si fossero risolti i problemi relativi all’acquisizione dell’area (Si rammenta che era in corso l’iter espropriativo), con una palese contraddizione tra quanto illustrato verbalmente in aula (V. trascrizione del verbale del Consiglio con quanto deliberato nella Delibera n. 32/2012 d e l C. C. ). Ravvisato nella condotta dell’amministrazione numerose macroscopiche e gravi violazioni di leggi, primo fra tutte quelle poste a garanzia della partecipazione e del giusto procedimento, nonché l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti, non poteva una società che è sul mercato da tre generazioni restare inerme, quale destinataria di un provvedimento tanto pregiudizievole che ha avvertito come un sopruso, decidendo così di adire un giudice terzo perché decidesse sull’operato dell’amministrazione. Allo stato la lite dinanzi al TAR si è definita con Sentenza che ha accolto i motivi di ricorso prospettati dalla ricorrente, annullando le delibere della P.A. gravemente lesive dei diritti della Cosentino Costruzioni sas (violazione delle leggi poste a garanzia del giusto procedimento). Nel caso di specie il TAR ha giustamente evidenziato come la controversia trascendel’interesse personale del soggetto ricorrente in quanto finalizzata in via prioritaria ad assicurare il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. (Cass. Civ n.3576/85). Nota bene. Non è interesse della Cosentino Costruzioni proporre gravame dinanzi al C.d.S avverso detta sentenza. Per quel che riguarda la società la vicenda può dirsi risolta in via definitiva. Gli effetti derivanti dalla sentenza del TAR, peraltro, non possono essere modificati con qualsivoglia atto e/o espressione di volontà dell’eletto persona fisica e ancor meno dell’eletto socio accomandante. Nel merito l’interessato non potrebbe rinunciare alcunché, nel senso che la domanda oggetto del ricorso ovvero l’interesse a che la p.a. agisca secondo la norma di legge è un diritto generale non disponibile né rinunciabile da alcun privato cittadino".
La seconda lite riguarda, invece, la citazione davanti al tribunale di Lamezia con La SP immobiliare sas di Cosentino Salvatore, citata dal Comune per fare accertare l’inadempimento da parte convenuta verso il Comune e conseguente azione ex art. 2932 c.c., diretta ad ottenere con sentenza l’esecuzione della prestazione rimasta inadempiuta. Orbene è bene sapere che con deliberazione n. 394 del 29.09.2004, la Commissione Straordinaria del Comune di Lamezia Terme approvava il “Contratto di quartiere II, Comparto storico tra via Garibaldi e Torrente Canne”; la proposta presentata dalla società, in ossequio al bando ad evidenza pubblica, e selezionata, promuoveva l’acquisto, la ristrutturazione e la destinazione a fini di edilizia residenziale pubblica di parte degli immobili esistenti nel comparto tra via Garibaldi e il Torrente Canne, oltre ad opere di urbanizzazione e spazi ad uso pubblico e ludoteca; con nota del 17.5.2207, prot. n. 28979, il responsabile del procedimento invitava il soggetto proponente, ad elaborare quanto necessario per poter inoltrare la documentazione richiesta al Ministero delle Infrastrutture; con note del 18.05.2006 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’acquisizione degli immobili in cui è cantieristicamente praticabile l’intervento pubblico da parte degli uffici comunali; con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 21.6.2007 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata chiesta la proroga dei termini; data la complessità delle procedure ad evidenza pubblica è stato chiesta al Ministero delle Infrastrutture, con nota prot. n. 36720 del 21.6.2007, una proroga dei termini e un parere; con numerose note, la S.P. sas, sollecitava al Comune la stipula della convenzione per la definizione rapporti sinergici di partner iato, per intraprendere la realizzazione delle opere progettate e finanziate. In data 25 settembre veniva sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Infrastrutture e il Comune di Lamezia per la Realizzazione del Contratto di Quartiere II -con deliberazione di Giunta; in data 24/2/2009 conseguentemente agli atti precedentemente predisposti tra cui il sopraindicato protocollo di intesa, veniva sottoscritta apposita convenzione per la definizione di parte della realizzazione del programma di riqualificazione e la cessione, previa ristrutturazione, di alcuni alloggi nel Palazzo storico denominato “Monachelle”. La causa civile, non a caso, notificata in data 24/04/2013 (in concomitanza con la convocazione al Consiglio Comunale. Si badi bene che la diffida del Comune ad agire in giudizio è del luglio 2012 e la delibera n.444, di conferimento incarico legale/autorizzazione ad agire in giudizio è del novembre 2012, è stata intrapresa dal Comune di Lamezia Terme che ha convenuto in giudizio la S. P. immobiliare sostenendo, dato per eseguito il proprio, l’inadempimento della società rispetto all’obbligo di trasferimento degli alloggi giusta convenzione intercorsa tra le parti.Ma i fatti sono diversi rispetto a quelli esposti negli atti. Ad onor del vero la S.P. immobiliare si è vista costretta a paralizzare la propria prestazione in quanto il Comune ha eseguito solo parzialmente (pagamento somme) la controprestazione posta a suo carico, omettendo l’esecuzione delle opere dirette a realizzare l’interesse collettivo. Quale è l’ulteriore obbligazione a carico del Comune di Lamezia e rimasta inadempiuta?
L’Amministrazione, è bene che si sappia, si era impegnata ad eseguire, nel termine di 36 mesi a partire dalla data della convenzione, firmata il 25 settembre 2008, con spese a carico dello Stato in quanto, in ossequio al bando pubblico del contratto di quartiere II, selezionato tra i sette dei 53 partecipanti nella regione Calabria, destinataria di un finanziamento a fondo perduto di euro 2.600.000 (somme già andate in perenzione per i ritardi accumulati da parte degli uffici comunali) alcune opere di riqualificazione ricadenti nell’area circostante il complesso immobiliare (parcheggi, illuminazione, piazza,strade,fognature, alloggi,ludoteca e negozi), da tempo abbandonata al più assoluto degrado e ricettacolo di immondizia, topi, serpenti, e fonte di pericolo per persone e/o cose. Queste opere di riqualificazione non sono state né appaltate né eseguite. Dunque non adempiendo al proprio obbligo (assunto nei confronti della SP ma anche e soprattutto nei confronti dello Stato che quelle opere ha FINANZIATO, della collettività ed in primis dei cittadini ivi residenti)il Comune ha omesso di perseguire un interesse pubblico ritenuto meritevole di tutela al punto da ottenere il finanziamento. Poiché la S.P. immobiliare, in via subordinata e indiretta da tale inadempimento ne ha tratto un grave pregiudizio non riuscendo a causa del permanere del suddetto grave stato di degrado a vendere (perdendo numerose occasioni di guadagno) l’unità immobiliare che affaccia ed ha accesso proprio su quello spazio antistante oggetto di riqualificazione ovvero a vendere ad un prezzo inferiore rispetto a quello richiesto le altre unità, si è vista costretta a sospendere la propria prestazione, sollecitando più volte – ma invano- la realizzazione dei lavori previsti nel protocollo di intesa firmato col Ministero.
Insomma a ben vedere la parte veramente inadempiente è l’amministrazione la cui condotta, anche in tal caso si pone in contrasto con gli interessi collettivi(piuttosto il Consiglio Comunale dovrebbe discutere ed occuparsi dei ritardi, delle omissioni, delle perdite di finanziamento del fatto che i responsabili non rispondono della loro inerzia, del mancato rispetto delle tempistiche e delle leggi poste a tutela del giusto procedimento il tutto a scapito dei privati, cittadini e/o imprese che sempre anello debole contro la P.A.): Infatti il Comune a fronte di precisi obblighi sottoscritti prioritariamente con lo Stato e poi con la SP Immobiliare sas ritiene, a suo libero arbitrio, di poter procrastinare a suo piacimento il proprio adempimento, agendo come meglio crede e con la tempistica che ritiene opportuna tralasciando accordi, scadenze e impegni assunti che trovano fondamento in specifici atti negoziali. (Nonostante il Comune si sia dotato di figure Dirigenziali esterne di alto profilo lautamente retribuiti a discapito di molti dipendenti interni che meriterebbero maggiore considerazione e trattamento anche economico,per non parlare dei dipendenti che non riescono nemmeno a relazionarsi con i propri dirigenti da ultimo i 23 Vigili Urbani che concordemente in massa hanno richiesto il trasferimento)
Tale agire denota una visione distorta degli strumenti di pianificazione urbanistica e di partneriato pubblico-privato, assai discutibile e sicuramente lontano dai principi di correttezza, affidamento e sinergia intesa quale leale e reciproca collaborazione. Anche in tal caso, dunque, la controversia trascende l’interesse personale del soggetto ricorrente in quanto finalizzata in via prioritaria ad assicurare il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e la salvaguardia degli interessi collettivi. Insomma, l'interesse della società coincide e non congligge con l'interesse collettivo, ovvero l’interesse a che l’Amministrazione agisca nel rispetto della legge. Peraltro, da una prima disamina dell’atto di citazione in oggetto, mi riferisce l’Amministratore (accomandatario) che il giudizio non sarebbe stato correttamente incardinato. Il nostro legale di fiducia avrebbe ravvisato un difetto di giurisdizione in quanto nel caso di specie, trattandosi di controversie aventi ad oggetto l’osservanza degli obblighi sorti da una convenzione tra un Comune e/o Ente pubblico e un privato, secondo le Sezioni Uniti della S.c. sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. (C.d.S. (Adunanza Plenaria) Sentenza n.28/2012 Cass. Sez. Unite Sentenza n.1713 del 30/01/2013
Fatta questa doverosa premessa occorre andare nel dettaglio al fine di stabilire se ricorrono nel mio caso i presupposti che integrano la causa di incompatibilità che mi viene contestate. Quanto ad un interesse personale e privato dell'eletto. Premesso che personalmente, quale cittadino privato (fatto salvo il beneficio di cui sopra) non ho conflitti e, mi riferisco a quelli di natura giudiziaria, con questa Amministrazione, non è ravvisabile il suddetto presupposto nelle liti attualmente pendenti tra il Comune e la Società di cui faccio parte, per le seguenti ragioni di diritto. 1) MOTIVO: Non può parlarsi di interesse personale e privato del sottoscritto perché le liti pendenti riguardano le imprese sociali (sas) di cui sono socio e a tale riguardo. La giurisprudenza ha rilevato l'alterità del socio rispetto alla società. La Cassazione ha dichiarato incontrovertibilmente la “alterità” del socio rispetto alla società, affermando che le società di persone seppure sprovviste di personalità giuridica sono dotate di autonomia patrimoniale e pertanto costituiscono un centro di imputazione di situazioni soggettive, in virtù del quale è possibile l’instaurazione di rapporti giuridici distinti tra società e terzi e persino tra società e soci. La sentenza in esame, con gli opportuni distinguo, si spinge fino ad attribuire alle società di persone, se non la piena personalità giuridica propria delle società di capitali, una forma di soggettività giuridica che si desume peraltro da ben precisi indici normativi (In particolare, oltre agli art. 2257, 2258, 2260 c.c., l’art. 2266 comma 1 c.c. in base al quale la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio per mezzo dei medesimi. (Cass. Sent. N.26012/2007). Se questo principio generale vale già a chiarire i termini della vicenda, nel particolare –ed è questa la seconda e più pregnante ragione. 2 Motivo: il sottoscritto in seno a dette società ricopre la carica di SOCIO ACCOMANDANTE e come tale a norma dell’art.2320 c.c. è privo di poteri decisori e di rappresentanza, stante il sancito divieto di amministrare la società. Il sottoscritto, dunque, è socio ACCOMANDANTE nelle società che allo stato hanno lite pendente contro il Comune di Lamezia Terme: (Prima di andare oltre non è inutile precisare che mi riferisco alla Cosentino Costruzioni sas e alla SP immobiliare sas. La precisazione è doverosa in quanto di persone e in qualcuna ricopro cariche di rappresentanza sono azionista anche di altre società di capitali quali Telecom, Enel, Unicredit, e non so se l’amministrazione ha giudizi pendenti con tali società, o se il 24 mattina ha notificato anche a loro atti giudiziari. Essendo la sede legale (domicilio del legale rappresentante)in città diverse da Lamezia. Relativamente alla pratica della Pru, giudizio promosso dinanzi al TAR dalla Cosentino Costruzioni sas, per quanto concerne la società, allo stato ai fini dell’incompatibilità di cui all’art 63,comma 1 n 4 non ricorrono i presupposti della lite pendente ( vedasi manuale del consigliere comunale del sole 24 ore del 2011 pag. 37) essendo stata emanata la sentenza di primo grado, anche se non passata in giudicato e annullati gli atti amministrativi impugnati; ad oggi, insomma, non vi è un nuovo rapporto processuale costituito. Rimane, è vero, in capo all’amministrazione il diritto di impugnare davanti al Consiglio di Stato tale sentenza. Valuterà essa stessa, necessità e opportunità in ordine al da farsi, anche sul piano strategico.
Il sottoscritto, ad ogni modo, non riveste la qualità di parte nel senso inteso dalla norma. (Parte processuale). 1) Perchè non ha poteri di rappresentanza. Nella Cosentino Costruzioni sas così come nella SP immobiliare ricopro la carica di socio accomandante. Come è noto, in tale tipo di società i poteri di rappresentanza, di gestione e di direzione sono in capo al socio accomandatario, è solo e soltanto quest’ultimo legittimato ad agire in giudizio in nome e per conto della società. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.(Art.2318 c.c.). (Addirittura, la Corte Costituzionale con la Sentenza n.240/2008, ha preservato anche l’amministratore con rappresentanza organica allorquando ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.63, comma 1 n.4 del D.lgs 267/2000 puntualizzando che, con riferimento all'ambito di applicazione dell'incompatibilità per lite pendente, «spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 della Costituzione, stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità» (sentenza n. 160 del 1997). Ma ciò non significa che il legislatore debba risolvere ogni situazione di conflitto di interessi con il principio della incompatibilità. Nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. La previsione di una incompatibilità non costituisce, quindi, l'unica soluzione a disposizione del legislatore per porre rimedio alla specifica situazione di conflitto di interessi dell'amministratore titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite pendente con l'ente locale). Se è vero come è vero che i legislatore, in merito, ha statuito che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio del diritto che si fa valere (ART. 75 C.P.C.) e che le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto, nessun potere è ravvisabile in capo al socio accomandante il quale, per quanto sinora detto, non può liberamente e validamente disporre dei diritti della società.
In linea con il dato normativo, coerentemente la Giurisprudenza ha chiarito che la nozione di parte debba essere accertata con riferimento al concetto tecnico di parte, inteso nel senso processuale, che non è riferibile alla figura del soggetto di fatto interessato all’esito della lite per le possibili ricadute patrimoniali che lo riguardano (Cass. Sent. 6880/2001). Per concludere il sottoscritto, in quanto socio accomandante, non ha poteri di rappresentanza, non è legittimato ad agire né a resistere in giudizio in nome e per conto della società, tanto che gli atti giudiziari vengono notificati alla società in nome e per conto del legale rappresentante (che non sono io). Diversamente ragionando il Comune avrebbe dovuto notificare due atti di citazione (anzi tre) e non uno. Fermo restando le superiori argomentazioni, ad ogni modo, vorrei conoscere quale azione posso io intraprendere, tra quelle che rientrano tra i miei poteri, per rimuovere l’asserita causa di incompatibilità, vi chiedo posso io rinunciare al giudizio amministrativo o a quello civile? Posto, peraltro, che l’eventuale ulteriore azione davanti al Consiglio di Stato deve essere proposta dal Comune e che nel procedimento civile la società cui sono socio accomandante è parte convenuta? Inciso quest’ultimo da non sottovalutare, giacché non sono io ad aver dato impulso alla lite ora pendente presente o futura ed anzi vi chiedo come poter superare la assurda quando abnorme situazione di ritrovarmi coinvolto, mio malgrado, in una causa instaurata per volontà di altri, sia esso il Comune (dal lato attivo) o le società (in cui non ho poteri di rappresentanza) dal lato passivo. Insomma la mia “incompatibilità” dipende dalla volontà di soggetti terzi. (attualmente in primis dal Comune). E se a questo si aggiunge che la notifica della citazione è avvenuta in pari data rispetto alla convocazione.....e bhe, viene da riflettere .... Condotta vessatoria? si possano ravvisare profili penali nei fatti appena riferiti? Infine a voler (per assurdo) tutto concedere, solo per completezza espositiva, Non sussiste un reale conflitto. 2)Ai fini dell’accertamento dell’incompatibilità non basta il dato formale ed oggettivo secondo cui i soggetti in conflitto di interessi abbiano assunto la qualità di parte in senso processuale del rapporto controverso ( e, già questo, non è il mio caso) ma occorre altresì un indagine in ordine all’effettiva contesa, al fine di valutare se essa possa essere sostanzialmente espressiva di un interesse privato (contesa effettiva in relazione al bene della vita) (Tar Lombardia S. n.2664/2004). A ben vedere, dai fatti controversi emerge che le contestazioni della Società erano e sono dirette a tutelare in via prioritaria interessi pubblici generali e astratti primo fra tutti a ricondurre a equità e legittimità l’operato dell’Amministrazione. Sotto questo aspetto, ha osservato la Suprema Corte che “il fatto idoneo ad escludere l’incompatibilità deve essere correlato agli interessi della collettività nel senso che essa deve essere rispondente a detti interessi e non a interessi riconducibili alla sfera dell’amministratore o di altri soggetti privati. (S.Cass. 27/02/2008 N.5211) Ogni altro commento sarebbe superfluo! In conclusione, poniamola in questi termini, io non ho alcuna remore a dichiarare in maniera chiara ed inequivocabile che voglio rinunciare alle liti pendenti. Chiedo però di far valutare all’ufficio legale del Comune, che valore possa avere tale mia espressa manifestazione di volontà. Sono pronto a sottoscrivere quello che volete (a condizione che non siano cambiali), ma non intendo rinunciare alla carica elettiva di cui sono stato investito Per nessuna ragione priverei questo Consiglio del mio fattivo, meticoloso e costante sia pur modesto contributo né sarebbe giusto sacrificare il mandato conferitomi da circa 300 elettori in favore di sogni e bisogni dei soliti noti.
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