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Lamezia Terme - Alla vigilia del voto per l’approvazione del Rendiconto 2025 e della proposta del Piano di riequilibrio pluriennale, deliberato dalla Giunta comunale, si registra un appello all’attuale primo cittadino e ai consiglieri comunali, dell’ex sindaco Paolo Mascaro per il quale dichiarate il ricorso al Piano di riequilibrio comporterebbe inutile rigidità (aumento al massimo di tasse e tariffe, blocco assunzioni, tagli ai servizi) per sanare un disavanzo che Mascaro definisce fittizio. L’ex sindaco chiede quindi la rettifica delle cifre accantonate e un approfondimento prima del voto. Di seguito la lettera integrale inviata da Mascaro al sindaco Murone, ai componenti della Giunta comunale, ai consiglieri comunali, al dirigente del Settore Economico -finanziario e della Segretaria generale.

Proposte al consiglio comunale di deliberazioni inerenti il rendiconto 2025 ed il ricorso al piano di riequilibrio

"Il Consiglio Comunale nella seduta del 21/07/26 dovrà affrontare 2 tematiche di fondamentale importanza per il destino della Comunità ed è necessario che al riguardo vi sia esaustivo approfondimento in quanto dal contenuto di dette deliberazioni potrà dipendere il futuro del territorio per i prossimi anni. Bisogna quindi approfondire in maniera distinta la tematica dell’accantonamento delle somme oggetto delle rateizzazioni pluriennali esistenti con la Regione Calabria con riferimento ai debiti, non esigibili, idrico e rifiuti, la tematica dell’importo accantonato con riferimento al fondo contenzioso e la tematica complessiva sui possibili e paradossali riflessi negativi per l’ente derivanti dall’approvazione delle proposte per come ad oggi redatte".

Accantonamento relativo ai debiti idrico e rifiuti

"La detta tematica concerne la necessità o meno di accantonare nel risultato di amministrazione gli oramai datati residui debiti idrico e rifiuti che il Comune di Lamezia Terme sta gradualmente onorando nei confronti della Regione Calabria. In particolare, il debito idropotabile è riferito ad epoca nella quale la somministrazione dell’acqua avveniva da parte della Regione Calabria e cioè all’epoca temporale 1981-2004. Ricevuta nell’anno 2016 la richiesta di pagamento delle quote in precedenza non onorate, per un importo allora di euro 14.166.147,05, la Regione Calabria, con deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 13/06/2016, autorizzava la sottoscrizione di specifico piano di estinzione per la durata massima di anni 20, trasmettendo quindi con nota del 25/07/16 il relativo piano che prevedeva il pagamento della prima rata di euro 708.307,35 entro il 31/12/2016 e l’ultima rata al 2035. Pertanto, il Consiglio Comunale di Lamezia Terme riconosceva, con deliberazione n. 49 del 30/09/16, la legittimità del debito fuori bilancio ed in data 09/08/16 trasmetteva la convenzione regolarmente sottoscritta dal Sindaco pro-tempore.
Da allora, il Comune di Lamezia Terme procedeva puntualmente ed annualmente al pagamento di ogni rata (la prima in data 12/12/2016 e l’ultima al momento in data 11/12/25) adempiendo correttamente al saldo delle prime 10 rate e dimezzando quindi la posizione debitoria ad euro 7.083.073,55".

"In occasione dell’approvazione di ogni bilancio triennale di previsione, il Comune di Lamezia Terme ha sempre imputato nei relativi capitoli di spesa e per ciascuna annualità, in termini di competenza e di cassa, i relativi importi annuali onorandoli, come detto, con puntualità assoluta e trasmettendo annualmente gli atti alla Corte dei Conti. Il debito rifiuti, invece, si riferisce per euro 1.307.669,10 agli importi per conferimenti dovuti al 31/12/2012 e per euro 2.531.637,25 al saldo anno 2017 (che andava versato il 2018) ed agli anni 2018 e 2019, riferentesi quindi al periodo di commissariamento dell’ente. La detta posizione debitoria è stata riconosciuta dall’ente quale debito fuori bilancio con deliberazione n. 130 del 30/12/25 prevedendosi poi con la Regione Calabria due distinti piani di rientro entrambi comunque di durata quinquennale ed in particolare per il debito ante 2012 rateizzazione a partire dal 2025 e per il debito saldo 17-19 rateizzazione a partire dal 2026. Pertanto, l’ente ha provveduto a pagare puntualmente il dovuto per l’anno 2025 ed ha previsto nel previsionale 2026/2028 la copertura con risorse proprie di bilancio per euro 771.252,02 per il 2026, euro 790.448,55 per il 2027 ed euro 809.663,80 per il 2028 e la relazione del Dirigente correttamente richiama la modifica normativa intervenuta con il cd. Decreto Agosto del 2020 (n. 104/20) che ha modificato la disciplina del terzo comma di cui all’art. 194 TUEL".

"Chiarita la genesi dei debiti idrico e rifiuti, deve, poi, anzitutto aggiungersi che mai vi è stato accantonamento delle residue somme dovute nel Risultato di Amministrazione del Comune di Lamezia Terme, nonostante l’idrico risalisse al lontano 2016, e che i relativi bilanci sono stati regolarmente esaminati annualmente non solo dalla Corte dei Conti ma anche dalla Cosfel essendovi in passato Piano di Riequilibrio in corso. Ancora, è necessario evidenziare che la Regione Calabria ha una situazione generalizzata di credito nei confronti degli enti locali con riferimento alle dette due voci tant’è che dai bilanci depositati dalla stessa solo quale quota capitale risultano esservi al 31/12/2024 crediti di euro 143.700.000,00 per i rifiuti ed euro 238.470.000,00 per l’idrico con un totale di ben euro 382.170.000,00 oltre interessi; evidente, quindi, che l’accantonamento di dette cifre nei rendiconti degli enti locali comporterebbe situazione generalizzata di dissesto e predissesto anche nelle paradossali situazioni di puntualità assoluta, quale il caso di Lamezia, nel pagamento delle rate inerenti gli esercizi di competenza.
Orbene, la modifica normativa intervenuta con il D.L. 104/20 (Decreto Agosto), che ha riguardato il terzo comma dell’art. 194 TUEL, ha espressamente previsto che l’ente locale, in presenza di piani di rateizzazione con durata diversa da quella triennale indicata dal comma 2, “può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”".

"La detta norma, quindi, giustamente richiede all’ente di appostare nel bilancio previsionale, sia come detto in termini di competenza che di cassa, le corrispondenti cifre del triennio al fine di garantirne copertura e pagamento e di salvaguardare la stabilità dell’ente che è puntuale, come è il caso di Lamezia che ha già onorato metà del debito idrico, nei pagamenti. Da ciò discende che non deve procedersi ad accantonamento nel Risultato di Amministrazione, generando in tal modo disavanzo, ma si deve procedere invece con la medesima modalità prevista per la contrazione dei mutui che, come notorio, non vengono riportati nel detto Risultato di Amministrazione ma unicamente appostati nel triennio del bilancio previsionale in termini di competenza e di cassa. Al riguardo, e per meglio far comprendere le tematiche, basti pensare che in termini di mutui in passato contratti dalle precedenti amministrazioni, pur non essendovi poi stato un solo mutuo contratto a far data dal lontano 2015, ad oggi residuano in conto capitale al 31/12/25 euro 47.774.824,90 da restituire a titolo di mutui nel mentre al 31/12/22 erano addirittura 58.357.071,35! La detta digressione serve unicamente a far capire che se nel risultato di amministrazione si dovessero accantonare anche le quote di mutuo che pur annualmente gli enti locali devono restituire così come avviene per il debito idrico e rifiuti vi sarebbe un evidente stato di dissesto pur in assenza di esigibilità del credito!  Pertanto, per come avviene oramai dal 2016, senza previe obiezioni dalla Cosfel ed in origine senza previe obiezioni da parte della Corte dei Conti, e per come presumibilmente avviene da parte di svariati Comuni della Regione Calabria, occorre rettificare la quota accantonata stralciando euro 7.083.073,55 per debito idrico ed euro 4.596.409,54 per debito rifiuti. Ciò sarebbe in perfetta linea con quanto ad oggi posto in essere e con quanto avviene nella stragrande maggioranza, o forse è più corretto dire nella totalità, degli enti locali della Regione Calabria".

Accantonamento relativo al contenzioso

"Il rendiconto del 2024, approvato a seguito di relazione del Dirigente del Settore Avvocatura, di acquisizione dei relativi pareri tecnici e del parere favorevole dei Revisori, prevedeva un fondo contenzioso di euro 3.591.914,46.
La relazione al contenzioso inerente il rendiconto del 2025 riferisce un valore complessivo di euro 12.543.379,99 dal quale viene poi ricavato il fondo contenzioso per la somma di euro 8.553.757,36, di molto superiore al doppio rispetto a quella indicata nell’anno precedente. Specifica, poi, in particolare la relazione che euro 3.592.050,93 riguardano ricorsi tributari (con soccombenza virtuale al 35%) e verbali Polizia Locale (per questi ultimi la soccombenza è del 60%), oltre ad euro 198.050,00 quali spese legali dei detti giudizi, ed ulteriori euro 321.094,37 ineriscono ricorsi ADER ed utenti; pertanto, euro 4.111.195,30 riguardano contenzioso che non produce rischio di pagamento di importi da parte dell’ente. Con riferimento ai sinistri, la relazione descrive un dato positivo e cioè una attenuazione della soccombenza negli ultimi 2 anni, pur indicando la relativa percentuale al 90%.
Con riferimento alle cause di lavoro, la percentuale di soccombenza è indicata al 25%. Con riferimento alle cause di esproprio si afferma che conducono a costante soccombenza con condanne elevate specificandosi comunque che sono in esaurimento".

"Si richiama, poi, il giudizio Dondi, molto datato e vinto in primo grado, per il quale si richiama richiesta di pagamento di euro 1.500.000,00. Con riferimento al contenzioso amministrativo, viene riferita l’esistenza di diversi appelli in giudizi vinti dal Comune e di giudizi pendenti in primo grado. Con riferimento al Tribunale delle Acque Pubbliche si richiamano giudizi risarcitori derivanti da corsi d’acqua, concomitanti di solito con gli importanti eventi metereologici avversi. Si rappresenta, poi, attività di soluzione stragiudiziale delle controversie e si afferma che nel 2026 si sono favorevolmente conclusi giudizi per valore ponderato di euro 207.020,46.
Si considera, quindi, il valore complessivo del contenzioso quale pari ad euro 8.553.757,36 con arco temporale di anni 6. Onde comprendere meglio la somma che può indicarsi correttamente nel fondo contenzioso, deve però procedersi all’esame dettagliato degli allegati tenendo conto delle singole aree e ricordando che le passività potenziali si devono analiticamente riportare dividendole in certe (100%), probabili (almeno 51%), possibili (10-49%) e remote (entro il 10%)".

Esame allegati

"L’esame degli allegati, a dire il vero, non consente di comprendere, con adeguata certezza, il metodo seguito dal Dirigente nel giungere da un totale contenzioso di euro 12.543.379,99 indicato in relazione ad euro 8.553.757,36 indicato quale fondo. Importante comunque è effettuare una analisi critica analitica". 

Ricorsi Tributari e Codice della Strada

"L’importo di euro 3.592.050,93, pari al valore delle contestazioni operate, non può essere ovviamente considerato e presumibilmente non è stato considerato dal Dirigente: non sarebbe, invero, maggiore spesa per l’ente ma al limite minore introito che è però già coperto dal Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Al massimo, si possono considerare, stante il grado di soccombenza indicato dalla Dirigente, euro 54.250,00 quali possibili spese legali C.G.T. (35% di euro 155.000,00) ed euro 25.830,00 quali possibili spese legali verbali Polizia Locale (60% di euro 43.050,00). Nulla si può, poi, considerare per i giudizi ADER/PRIVATI aventi valore di euro 321.094,37".

Sinistri

"Anzitutto, non esiste una, invero opportuna, specifica ed analitica tabella riguardante unicamente i sinistri che sono invece inseriti indistintamente nei giudizi pendenti dinanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale.
In ogni caso, si rileva che sono nel complesso 134 giudizi relativi a sinistri, la stragrande maggioranza dei quali con richieste di parte attrice di somme non certo elevate, per i quali si deve adeguatamente tenere conto che la relazione afferma che negli ultimi due anni vi è stata “un’attenuazione in termini economici della soccombenza” ottenendosi altresì “l’applicazione del principio della responsabilità ripartita tra il danneggiato (per imprudenza) e l’Ente proprietario”. Da rilevare che, per come sembrerebbe emergere dall’allegato, la somma base assunta a rischio non attua alcun elemento di ponderazione sul quantum della richiesta, limitandosi ad applicare la percentuale di soccombenza all’importo richiesto in citazione che è notoriamente esorbitante rispetto a quanto poi eventualmente liquidato; inoltre, contraddicendo quanto affermato in relazione, non si tiene conto dell’applicazione del principio della responsabilità ripartita tra le parti, oramai stabilmente affermato dai giudici".

"Unici sinistri, poi, da attenzionare in particolare, stante l’importo richiesto, riguardano gli appostamenti di euro 310.000 (Cristiano), 100.000 (Mancuso), 50.000 (Pugliese), 50.000 (Bruni) per i quali necessiterebbe specifica più estesa valutazione. Di certo, per i sinistri, che rappresentano i giudizi con il maggiore grado di soccombenza, non può esservi incidenza particolarmente alta sul fondo contenzioso. In ogni caso, appare indispensabile: a) redigere tabella dettagliata dei 134 giudizi con specifica indicazione della relativa richiesta; b) applicare coefficiente di riduzione sul quantum della richiesta; c) applicare il principio della responsabilità ripartita, salvo specifiche motivate eccezioni; d) applicare quindi la percentuale di probabile soccombenza tenendo conto in particolare dell’andamento degli ultimi 2 anni". 

Cause Lavoro

"Risultano solo 3 cause per pochissime decine di migliaia di euro. Pressocchè inutile considerarle visto che la medesima relazione parla di percentuale di soccombenza del 25%". 

Cause Espropri

"Sono le più temute dagli enti locali sia per la pressocchè inevitabile soccombenza e sia per gli importi solitamente molto, molto elevati; ciò lo dice anche la relazione. Senonchè, dagli allegati non si rinvengono pendenti giudizi di esproprio".

Giudizio Dondi

"La causa è stata vinta dal Comune di Lamezia Terme in primo grado ed è stata appellata da Dondi. Inspiegabilmente, gli allegati indicano probabilità di soccombenza con rischio indicato di ben euro 1.600.000,00. Deve essere inevitabilmente integralmente eliminato applicando correttamente i principi vigenti in materia essendo remoto che in appello il giudizio venga capovolto". 

Giudizi risarcitori in materia amministrativa

"Sembrerebbe poter essere ricompreso in detto elenco il giudizio Stazione Servizio FRASOL s.r.l. con rischio indicato addirittura in euro 550.000,00 pur essendo la soccombenza indicata solo quale possibile e non probabile; non si considera, poi, lo storico dell’ente che ha una percentuale pressocchè del 100% di rigetto delle richieste risarcitorie collegate ad atti edilizi ed urbanistici. Essendo, quindi, il rischio storicamente remoto, è erroneo considerarlo nell’ambito del fondo contenzioso e va integralmente escluso".

Giudizi Tribunale Superiore Acque Pubbliche

"Trattasi presumibilmente di giudizi risarcitori nei quali vengono coinvolte le competenze di moltissimi enti essendo alquanto marginale, o meglio ancora pressocchè nulla, la responsabilità comunale nell’ipotesi di straripamenti di fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Dagli allegati si nota un giudizio con rischio addirittura di 2.000.000,00 di euro (promosso dalla Società Agricola R&R s.r.l.) sebbene la soccombenza sia indicata solo quale possibile e non invece quale probabile. Indispensabile approfondimento sul detto giudizio che pesa per importo così elevato e cioè per quasi un quarto del fondo contenzioso. Anche altri giudizi similari devono essere vagliati per verificare la presumibile remota possibilità di soccombenza che comporterebbe il non poter appostare risorse nel fondo".

Giudizi in appello

"Non si comprende, al di là dell’eclatante caso del giudizio Dondi, perché vengono ad essere appostate somme con riferimento ai giudizi di appello. Invero, se appellante è la controparte vi è già stato un giudizio prognostico da parte dell’autorità giudiziaria sull’essere la soccombenza solo remota con impossibilità quindi di imputazione, se appellante è il Comune vi è già stato doverosamente il riconoscimento del debito fuori bilancio e non si ricade quindi più sotto l’ala protettiva del Fondo Contenzioso. Tra l’altro, si nota la duplicazione delle somme del giudizio Comune/Vigor Lamezia/Pulella, pur avendo il Comune già riconosciuto il relativo debito".

ETR Equitalia

"Risultano nel fondo importi per euro 367.768,00 e per euro 102.000,00, inerenti giudizi nei quali è il Comune di Lamezia Terme ad aver proposto opposizione all’esecuzione. Inutile dire che se l’ente ha proposto opposizione invece di pagare è perché ritiene remoto di doverlo fare non dovendosi quindi appostare nulla". 

Opposizione ai decreti ingiuntivi servizi e forniture

"Sono nel fondo contenzioso importanti somme inerenti opposizione a decreti ingiuntivi inerenti servizi e forniture. In particolare: Ariete (appostato per euro 252.028,23); Banca Sistema (euro 295.828,05 ed euro 105.484,60), Hera Comm (euro 92.880,20 ed euro 13.260,00). Con riferimento al pagamento di detti servizi risultavano però presenti importi anche cospicui nei residui passivi. Ovviamente, dal fondo contenzioso vanno dedotti gli importi già esistenti quali residui passivi nel bilancio dell’ente".

Giudizi vari risarcitori in sede civile

"Trattasi di pochissimi giudizi per i quali va verificata causa per causa se vi è probabile e/o possibile soccombenza o trattasi invece di eventualità remota; nella prima ipotesi dovrà operarsi il dovuto correttivo sul quantum richiesto ed applicata la corretta percentuale di probabile/possibile soccombenza".

Riepilogo

"Non deve tenersi conto degli importi contestati nell’ambito dei giudizi tributari o di opposizione alle sanzioni Codice della Strada non comportando l’eventuale soccombenza riflessi sul fondo contenzioso essendo già tutelato l’eventuale mancato incasso dal Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; al massimo possono computarsi euro 80.080,00 quali possibili spese legali tenendo conto della percentuale usuale di soccombenza. Non vi sono giudizi pendenti di esproprio che incidono notevolmente sul Fondo Contenzioso degli Enti Locali. Non può essere appostata alcuna cifra nel fondo contenzioso per i giudizi pendenti in appello (sia in sede civile che in sede amministrativa) in quanto se risultato vincitore in primo grado il Comune significa che è remota la possibilità di soccombenza mentre se è rimasto soccombente in primo grado vi è già stato il riconoscimento del debito fuori bilancio. Non può essere appostata alcuna cifra per l’appello proposto dalla Dondi, già soccombente in primo grado, trattandosi di giudizio che rasenta la temerarietà. Non può essere appostata alcuna somma per i giudizi risarcitori in materia edilizia-urbanistica stante la remota possibilità di soccombenza come acclarato dallo storico dell’ente che ha il 100% di esiti positivi. Non può essere appostata alcuna somma per i giudizi pendenti dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in quanto anche in tale ambito il Comune ha lo score storico di uscirne vincitore e stante l’assenza di responsabilità dell’ente locale per i risarcimenti derivanti da eventi alluvionali. Non può essere appostata alcuna somma per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo inerenti servizi e forniture se prima non si verificano le somme già esistenti per tali voci nei residui passivi".

"Non può essere appostata alcuna somma, o al massimo somma irrisoria di poche migliaia di euro, per i giudizi di lavoro in quanto trattasi solo di 3 giudizi e la percentuale di soccombenza del Comune è pari al 25%. Non può essere appostata alcuna somma per i giudizi di opposizione all’esecuzione avverso ETR in quanto i detti giudizi sono stati introdotti dal Comune che avrà quindi prima ben vagliato la fondatezza dell’opposizione e quindi l’essere remota la soccombenza. Le uniche somme in pratica da dover correttamente appostare sono le percentuali di possibile/probabile soccombenza nei giudizi inerenti i sinistri stradali per i quali però occorrerà: a) redigere tabella dettagliata dei 134 giudizi con specifica indicazione della relativa richiesta; b) applicare coefficiente di riduzione sul quantum della richiesta; c) applicare il principio della responsabilità ripartita, salvo specifiche motivate eccezioni; d) applicare quindi la percentuale di probabile soccombenza tenendo conto in particolare dell’andamento degli ultimi 2 anni. Unitamente alla somma da appostare relativa ai sinistri stradali, occorrerà verificare i pochi giudizi dagli oggetti più disparati esistenti vagliando per ciascuno di essi se è remota o meno la possibilità di accoglimento e, effettuato il detto preliminare vaglio, operare correttivo sul quantum richiesto e determinare il grado di probabile/possibile soccombenza".

"Da quanto esposto, e salvo maggiore approfondimento qualora vi sia migliore esplicazione degli allegati, non appare corretto stabilire fondo contenzioso superiore alla cifra di un milione di euro apparendo davvero iperbolica e priva di qualsivoglia giustificazione la cifra apposta di euro 8.553.757,36, più del doppio di quella in precedenza esistente nel rendiconto 2024 pari ad euro 3.591.914,46. Si ricorda, per migliore comprensione della vicenda, che il Comune di Cosenza ha un fondo contenzioso di euro 1.289.778,85 ed il Comune di Catanzaro ha un fondo contenzioso di euro 4.475.225,45. Mantenere fondo contenzioso di oltre 7 milioni superiore al Comune di Cosenza e di oltre 4 milioni superiore al Comune di Catanzaro, senza che vi sia al riguardo giuridica giustificazione, equivale ad approvare rendiconto totalmente falsato nel risultato di amministrazione".

Riflessi negativi per l’ente per l’ipotesi di accoglimento delle proposte formulate dalla giunta comunale

"L’accoglimento del rendiconto inficiato dagli errori sopra evidenziati comporterebbe la necessità di ricorrere al Piano di Riequilibrio di cui alla relativa proposta di deliberazione che in tempi rapidissimi è portata all’esame del Consiglio. Orbene, la detta situazione comporterebbe gravi conseguenze per l’ente che dovrà, in tale funesta ipotesi, inevitabilmente osservare quanto prescritto dall’art. 243 bis TUEL ed in particolare quanto statuito dal comma 8 in termini di aliquote e tariffe, controlli centrali, copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale, copertura integrale del servizio RSU, controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, rigorosa revisione della spesa con obiettivi di riduzione della stessa. Il paradosso è che le dette conseguenze le subirebbe non un ente in situazione di oggettiva difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ma al contrario un ente che: a) ha tempi medi di pagamento delle fatture commerciali di giorni 20 con un anticipo quindi di giorni 10 rispetto al termine di legge e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; b) non ha alcun credito esigibile da parte di terzi che non sia onorato né nei riguardi della partecipata Lamezia Multiservizi né nei riguardi delle aziende che erogano servizi quali gestione asili nido, mensa scolastica, assistenza alunni disabili né nei riguardi di chicchessia e ciò risulta dall’albo pretorio ove risultano finanche già liquidate ed onorate le spese inerenti le ultime feste patronali; c) riconosce oramai e liquida i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive pressocchè nei termini di legge essendosi già state onorate sentenze notificate nel 2026 e ciò risulta anche dal Consiglio Comunale del 10/07/26 ove sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio di 8 sentenze del 2026; d) non ricorre ad anticipazione di tesoreria neanche per un giorno oramai dal lontano 2019 utilizzando sempre risorse proprie e facendo ricorso alle somme vincolate solo per pochissimi giorni provvedendo poi alla ricostituzione in tempi brevissimi delle medesime e ciò risulta dall’esame che chiunque potrà fare su SIOPE; e) ha chiuso l’esercizio 2025 con un fondo cassa complessivo di euro 31.805.251,00, di cui vincolata euro 27.979.993,91 e libera, quindi, di quasi 4 milioni e ciò pur pagando le fatture commerciali in tempi minori a quelli richiesti dalla legge e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; f) non ha in essere derivati o altri strumenti di finanza derivata comportanti addebiti di spesa avendoli oramai tutti estinti e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; g) non ha pendenti procedure di esproprio che usualmente comportano gravi ed improvvisi esborsi per gli enti locali e ciò risulta dagli allegati alla relazione contenzioso; h) ha sensibilmente ridotto le quote capitali da previe contrazioni di mutui tant’è che al 31/12/25 sono ridotti a soli 47.774.824,90 e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; i) ha sensibilmente ridotto le somme di cui ha usufruito negli anni passati a titolo di anticipazione di liquidità (cd. D.L. Renzi) rimborsando puntualmente ogni rata annua e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; l) ha ultimato nel 2026 il pagamento dei prestiti obbligazionari che hanno comportato un esborso solo nell’anno 2025 di euro 2.734.368,98 e ciò comporta che dette somme saranno annualmente libere e disponibili a far data dall’oramai prossimo 2027 e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; m) ha pressoché ultimato il rimborso del prestito 243 quinquies TUEL avendo pagate 7 rate e residuando solo le ultime 3 rate da euro 893.216,23 già previste ed appostate nel previsionale 2026/2028 con disponibilità quindi a partire dal 2029 di ulteriori euro 893.216,23 annui di spese correnti e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; n) sta con puntualità assoluta provvedendo al pagamento delle rate annualmente previste per il datato debito idrico avendo già onorato metà dell’intera somma dovuta pagando altresì puntualmente anche la prima rata del debito rifiuti e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; o) non risulta essere ente strutturalmente deficitario in base ai rigorosi parametri di legge e ciò risulta dalla relazione al rendiconto; p) ha un debito medio per abitante che diminuisce da euro 822,99 relativo all’anno 2023 ad euro 775,90 al 2024 ed euro 713,00 al 2025 e ciò risulta dalla relazione del Collegio dei Revisori; q) ha nell’anno 2026 già versato per il servizio igiene urbana la complessiva somma di euro 11.235.386,88 senza ad oggi ricorrere ad anticipazione di tesoreria né utilizzo di fondi vincolati e ciò senza aver ancora inviato la TARI agli utenti e ciò risulta da SIOPE aggiornato alla data del 17/07/26".

"Il tutto, poi, avverrebbe non per l’insorgere di nuove e/o sconosciute pregresse posizioni debitorie ma unicamente per modificare, dopo 10 anni, le modalità di ripiano di esposizioni debitorie pregresse e rateizzate (regolarmente onorate ed in considerevole parte già estinte senza difficoltà) e per un inspiegabile vertiginoso aumento del fondo contenzioso pur in presenza di oggettivo miglioramento dello stato del medesimo. E’ evidente che il ricorso al piano di riequilibrio, alla luce anche dei 15 dati oggettivi ed incontestabili sopra riportati, costituisce misura aberrante in quanto si tratterebbe non di ripianare debiti esigibili di terzi, totalmente inesistenti nel nostro caso, ma unicamente di ripianare disavanzo di amministrazione che non deriva affatto da situazione di difficoltà finanziaria dell’ente ma unicamente da accantonamento di errato importo del fondo contenzioso e da errato accantonamento di posizioni debitorie non esigibili, in contrasto con lo storico dell’ente ed in contrasto con le modalità operative degli altri enti locali della Regione Calabria che hanno anch’essi esposizioni per debito idrico e rifiuti nelle enormi cifre sopra riportate. Doveroso, da cittadino che in passato ha rivestito ruoli apicali nella vita amministrativa dell’ente, richiedere approfondimento delle dette tematiche e lanciare un appello affinchè non si intraprenda una errata strada che un giorno non lontano sarà condannata dalla storia". 

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