
Lamezia Terme, 24 gennaio - La giunta comunale, su iniziativa del Sindaco ha approvato oggi due delibere urgenti sulla questione degli accertamenti su passi carrai. La prima, che è proposta al Consiglio comunale (che è titolare in materia), estende al 2007 la esenzione della Tosap e ne conferma l'esenzione anche per gli anni successivi fino al 2010; la seconda è di indirizzo agli uffici per la sospensione di tutte le procedure in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della prima delibera.
La decisione di adottare la delibera che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale è giunta a seguito della verifica, annunciata dal sindaco nei giorni scorsi, sulle azioni intraprese dagli uffici relativamente alla Tosap dovuta per il 2007 e sulla possibilità di intervento normativo sulla materia. La delibera infatti estende al 2007 le esenzioni dal pagamento sempre della Tosap già prevista con il regolamento proposto dall'Amministrazione e adottato nel 2008 dal consiglio comunale dell'epoca e successivamente confermato nel regolamento definitivo del 2009. Se il Consiglio comunale provvederà nei prossimi giorni a fare propria la delibera di giunta, l'imposta notificata ai cittadini lametini e relativa ai cosiddetti passi carrai non sarà quindi più dovuta.
“Ho cercato come sempre di raccogliere – ha detto il sindaco Speranza - le preoccupazioni di tanti cittadini e insieme agli uffici ed alla giunta abbiamo lavorato in questi giorni con l'obiettivo di non gravare ancora su bilanci familiari già fortemente colpiti dalla crisi economica e dalle misure del governo. Con un atto amministrativo che ha esteso le esenzioni già da noi previste nella passata consiliatura, per una tassa che - voglio ricordare a tutti - fu introdotta dal Governo addirittura negli anni '90 intendiamo sanare la situazione. Mi auguro adesso che tutto il Consiglio comunale voglia pronunciarsi velocemente e positivamente per mettere un punto fermo e definitivo sulla questione. Ovviamente gli uffici restano a disposizione dei cittadini per tutti i chiarimenti necessari ed io stesso domani spiegherò meglio quanto accaduto nell'incontro pubblico che si terrà al teatro Umberto”.
I COMMENTI
Costantino (Progetto Lamezia): "Consiglio comunale delibererà la non applicazione su passi carrai dal 2007"
Ricevo giornalmente telefonate di colleghi commercialisti trovatisi di fronte ai famigerati avvisi di accertamento sui passi carrai, inoltrati dal Comune di Lamezia Terme ai cittadini. Nelle conversazionimi vengono sollevate diverse critiche sulla formazione dei suddetti, pluralmente viziata e priva degli elementari fondamenti che devono essere contenuti in un atto di accertamento fiscale. Cercherò per onore della verità di fare chiarezza normativa. Tralasciando sulla legittimità o meno del presupposto impositivo (ricordo infatti che non possono essere assoggettati a Tosap i passi carrabili “a raso”, vedasi C.M. 20.2.1996 n. 43/E), per la stragrande maggioranza (per non dire tutti) la data di spedizione è successiva alla naturale prescrizione dei tributi, non rilevando in merito la data in cui viene emesso il protocollo di uscita, ma l’effettiva data di accettazione dell’ufficio postale. Nel caso di specie, l’anno di riferimento sarebbe il 2007. Ora, per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, quindi il 31.12.2012. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. La cosa strana è che nonostante l’atto richiami il predetto dettato normativo nelle premesse, poi si esplicita in modo difforme. L’avviso stesso contiene un riferimento ad alcune supposte violazioni alla normativa per l’anno 2010 e considerando che trattasi in particolare del 2007 non si intende il nesso logico consequenziale. Inoltre, uno dei presupposti elementari di un avviso di accertamento deve essere la motivazione dello stesso. Ebbene della motivazione non vi è alcuna chiara traccia. Solo con uno sforzo di fantasia si deduce quale potrebbe essere la violazione contestata. Nelle modalità di definizione dell’accertamento, l’ufficio dimentica che il contribuente può, oltre che presentare memorie difensive entro i 60 giorni dalla notifica, chiedere che sia utilizzato l’istituto dell’”Accertamento con Adesione“, il che prolunga di 90 giorni i termini per la definizione agevolata. Perché allora si suggerisce in modo del tutto singolare l’eventualità della “Impugnazione IMMEDIATA” davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali sempre nello stesso termine? Mi farò portavoce presso l’amministrazione comunale della questione, cercando di dare impulso immediato affinché il Consiglio, sulla base delle premesse precedentemente illustrate, si adoperi per l’annullamento di questo pessimo “blitz tributario” del quale ancora non si conosce l’artefice, eventualmente usufruendo delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 63 della Legge 549/1995, in forza della quale è consentito agli Enti Locali di deliberare, anche con validità retroattiva la non applicazione della tassa sui passi carrabili. Dimenticavo l’ultimo passaggio che mi sollecitano sull’uso degli aggettivi “questo, codesto e quello”, non certo da Accademia della Crusca: Questo indica qualcuno o qualcosa vicino a chi parla; Codesto indica qualcuno o qualcosa vicino a chi ascolta; Quello indica qualcuno o qualcosa lontano da chi parla e da chi ascolta; Quando si vuole indicare l’ufficio presso chi scrive l’atto, credo sia più corretto l’uso dell’aggettivo “questo” piuttosto che “codesto”!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA