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Lamezia Terme - Si è discusso di ‘Cross examination’, l’esame incrociato dei testimoni nell’istruttoria dibattimentale, nell’aula Garofalo, per la decima lezione del corso annuale della scuola territoriale della camera penale del tribunale di Lamezia Terme. La lezione, sulla tematica della quale si discorre da circa 25 anni, è stata tenuta dall’avvocato Francesco Pagliuso. Si tratta della procedura dell’esame e del controesame del testimone disciplinata dagli artt. 496 ss. Una procedura oggetto di modifica a seguito della riforma del 1989 che sostituisce il rito inquisitorio col rito accusatorio. Con la riforma del 1989 infatti, il baricentro del processo si sposta sulla prova, sull’istruttoria dibattimentale, anteriormente alla ricerca dei mezzi di prova. “Oggi parliamo del momento in cui la ‘prova’ si sposta a ‘dibattimento’. Il nucleo centrale del processo è costituito dalla testimonianza”, spiega Pagliuso. Ovvietà che servono a capire il senso di ciò che avviene nelle aule, momenti che godono di garanzie costituzionali oltre che della garanzia della convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’art. 498 c.p.p rappresenta la ‘norma cardine’. Il contenuto dell’esame è costituito dalla ‘prova diretta’, che nel processo forma la dimostrazione della tesi o dell’accusa. Prova diretta che fa da contro altare al ‘riesame’. Il nostro però è un sistema procedurale di prova improntato sul convincimento del giudice, laddove l’indicazione dei fatti oggetto di prova è generica, nel rispetto del divieto di ‘domande suggestive’. Emerge il problema circa la comunanza di posizioni. Se la parte civile non ha gli stessi testimoni del pm può procedere al contro esame.

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“Può ben capitare che un testimone ritenuto idoneo a fornire rilevanti prove, indicato dalla difesa, si dimostri tutt’altro che benevolo e fornisca una prova a carico”, prosegue l’avvocato Pagliuso. (Un momento particolarmente diffuso quando si innestano vicende familiari, di parentela ecc. ed è qui possibile invocare il ‘teste ostile’). In tal caso, le domande suggestive possono e devono essere ammesse. Per quanto riguarda, invece, il contro esame, c’è da dire che questo innanzitutto non va richiesto, poiché compete per legge, e può essere necessario o eventuale. Secondo Pagliuso certi contro esami sono assolutamente deleteri perché alcune domande portano solo a ‘condannare’ il proprio cliente. Questa è la scelta più importante e al tempo stesso più difficile che un penalista deve compiere. Il contro esame ha una funzione altissima perché ‘demolitrice’, e qui la demolizione a sua volta può essere ‘oggettiva e soggettiva’, facendo così cadere l’attendibilità del testimone.

Al momento del contro esame ne segue un altro: il riesame. Uno dei problemi più grossi quanto allo svolgimento dell’attività difensiva, poiché qui la parte può fare ‘nuove domande’ ma queste non possono essere diverse dal contro esame. È la fase in cui il pm si oppone e chiede ‘fatti nuovi’. La fase finale è costituita invece dall’interlocuzione istruttoria del giudice e rappresenta un’anomalia, poiché il giudice diventa ‘parte’ con l’impossibilità che ci sia qualcuno ad opporsi sulla sua legittimità. Qui è il convincimento a formare l’istruttoria. “È molto importante ricordare che tra le funzioni del giudice, oltre all’accertamento della verità c’è la ‘tutela del testimone’. Ciò significa aver riguardo sia alla salvaguardia della dignità del testimone, sia all’attendibilità del narrato”, conclude Francesco Pagliuso.

V.D.

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