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Lamezia Terme – La Camera Penale del Tribunale di Lamezia Terme ha aperto questa mattina l’aula Garofalo con un’azione molto importante per il territorio, che riguarda nella fattispecie la spiacevole situazione in cui versa l’ospedale cittadino, motivo per cui sono state raccolte le firme che andranno destinate al ‘Comitato Salviamo il Lametino’, proprio nelle ore in cui è in atto la manifestazione partita da piazza della repubblica e giunta infine proprio nei pressi dell’ospedale.

La lezione odierna del corso dedicato ai difensori d’ufficio ha visto la presenza e la cura dei giudici Anna Moricca – giudice penale presso il tribunale di Vibo Valentia e Emanuela Folino, giudice penale del tribunale dei minori di Catanzaro. L’argomento trattato, di delicata interpretazione, ha riguardato le diverse funzioni tra l’istituto del tribunale dei minori e quello ordinario. “Il processo penale minorile presenta una natura ‘anfibia ‘perché richiede una piena percezione della personalità psicologica del soggetto  che molto spesso contribuisce a determinare il disvalore del fatto” – spiega come giudice dell’udienza preliminare Emanuela Folino.

Si tratta quindi di un processo che necessita di un sapere extra giuridico  con la presenza di un giudice altamente specializzato, e con componenti laici senza mai delegare gli aspetti cognitivi in secondo piano. L’importante sentenza nr 1 del 2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art 458 del c.p, laddove inizialmente applicato tout court adesso prevede la presenza del Gip. Corte Costituzionale che tiene a sottolineare il rango costituzionale a seguito della necessità di una ‘prognosi specializzante’ alla tutela del minore.  Altro tema da mettere in evidenza è dato dal fatto che la finalità rieducativa della pena non è una prerogativa esclusiva della pena, poiché si parla anche di irrilevanza del fatto e di perdono giudiziale, quest’ultimo rappresenta la risposta al fatto del reato commesso. 

“Occorre che il giudice non perda di vista il suo obbligo nell’illustrare al minore le motivazioni etico – sociali della pena, sforzarsi nel dimostrare al minore l’esistenza di un fatto di reato commesso e che lo Stato, per tale situazione,  rinuncia alla sua pretesa punitiva perché decide di scommettere su di lui” – commenta ancora il giudice Folino.  E all’irrilevanza del fatto si ricollega anche il principio di ‘minima offensività’ con cui viene attribuito al minore il ‘minor impatto di pena’ in virtù di ‘fatti di particolare tenuità’, qualcosa che non si ripresenta invece nel caso dei maggiorenni (conseguenze pregiudizievoli). Ciò che corrisponde sia nei casi di irrilevanza del fatto, sia nel perdono giudiziale e nella messa a prova è l’accertamento della responsabilità. Inoltre non è ammesso il dibattimento. Il giudice Anna Moricca ha concluso circa l’argomento della fine del processo in ‘contumacia’ con l’assenza dell’imputato, non dimenticando di citare le nuove norme racchiuse all’interno della legge 67 del 2014 concernenti sia il codice sostanziale sia il codice di rito. 

V.D.

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