
Lamezia Terme – Il Tribunale di Catanzaro ha deciso sul ricorso presentato da due soci privati Sacal e Lamezia Sviluppo, dando ragione all’ex Prefetto Arturo De Felice, sui poteri a lui delegati. La decisione è scritta nell’ordinanza del Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Specializzata in Materia di Imprese che si è pronunciato sul ricorso per la sospensione dell’efficacia della delibera assembleare del 21 Giugno 2017 e della delibera consiliare del 27 Giugno 2017 della Sacal promosso dai consiglieri Adele e Renato Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo S.r.l..
Le delibere impugnate riguardano nello specifico, l’assetto dei poteri delegati al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sacal e gli emolumenti riconosciuti al Consiglio ed al Presidente. Il Tribunale civile di Catanzaro, in accoglimento delle tesi difensive presentate da Sacal tramite i propri legali, gli avvocati Maurizio Martinetti e Valerio Donato, non ha accolto quanto sostenuto da Renato e Adele Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo S.r.l., rappresentati dall’avvocato Pasquale Barbieri, “confermando – scrivono dalla società - la liceità dell’operato degli organi della Sacal”.
Come sottolineano dalla società di gestione degli scali aeroportuali calabresi, il Tribunale “ritenuto non configurabili le denunciate violazioni degli articoli 2366, 2367 e 2381 c.c. e degli art. 8, co. 4, e 11, co. 4, dallo statuto sociale di SACAL, ritenendo corretto il rilascio di preventiva autorizzazione assembleare anche con riguardo alle disposizioni dell’art. 11, co. 9, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016; riconosciuto che l’attribuzione delle deleghe di gestione ad un solo membro del Consiglio trovi fonte diretta nella delibera consiliare del 27 Giugno 2017, immune altresì da vizi formali con riguardo al termine di convocazione; ritenuto che la provenienza dal solo Presidente della convocazione assembleare sia irregolarità formale non idonea a giustificare la sospensione della delibera assembleare del 21 giugno 2017. Con riguardo agli emolumenti deliberati a favore del Presidente e del Consiglio di amministrazione, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che il deliberato degli organi di Sacal rispetti il combinato disposto degli artt. 4, co. 4, D.L. n. 95/2012 e art. 11, co. 6, D.lgs. n. 175/2016”.
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